Errore Materiale: La Cassazione Rettifica il Giudice del Rinvio
Nel complesso mondo della giustizia, la precisione è fondamentale. Tuttavia, può capitare che anche negli atti della Corte Suprema si insinui un errore materiale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’ordinamento preveda strumenti per porre rimedio a tali sviste, garantendo che il corso della giustizia non sia deviato da un semplice refuso. Il caso in esame riguarda la correzione di un provvedimento che aveva erroneamente indicato il giudice del rinvio, dimostrando l’importanza del meccanismo di auto-correzione degli organi giurisdizionali.
Il Caso: Un Errore di Competenza Territoriale nel Rinvio
La vicenda ha origine da un ricorso presentato dall’Agenzia Fiscale contro una società operante nel settore tessile. La Corte di Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio della causa a un altro giudice per un nuovo esame.
Tuttavia, nel dispositivo di tale ordinanza, era stato indicato come giudice ‘ad quem’ (cioè il giudice a cui la causa viene rinviata) la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo. Questa indicazione era palesemente errata, poiché la sentenza originaria impugnata era stata emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise. La Cancelleria della Corte stessa ha segnalato l’incongruenza, attivando così il procedimento di correzione.
La Procedura di Correzione dell’Errore Materiale
Di fronte alla segnalazione, la Suprema Corte ha riconosciuto la presenza di un palese errore materiale. Si tratta di un errore che non riguarda la volontà decisionale del giudice, ma unicamente la sua manifestazione esteriore, come un errore di battitura o una svista. L’ordinamento processuale consente allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento viziato di correggerlo, senza la necessità di un nuovo e complesso giudizio di impugnazione.
La Corte ha rilevato che, essendo la sentenza impugnata proveniente dal Molise, il rinvio avrebbe dovuto logicamente essere disposto verso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, e non dell’Abruzzo. Il riferimento all’Abruzzo era, quindi, un mero lapsus calami.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza di correzione è lineare e ineccepibile. La Corte afferma che si configura un’ipotesi di errore materiale quando vi è una divergenza tra il pensiero del giudice e la sua espressione formale nell’atto. Nel caso specifico, la volontà della Corte era quella di rinviare la causa al giudice territorialmente competente, che era inequivocabilmente quello del Molise, come si evinceva chiaramente dal frontespizio della stessa ordinanza da correggere.
La decisione, pertanto, non modifica la sostanza del giudizio precedente (la cassazione della sentenza), ma si limita a emendare il dispositivo per renderlo coerente con l’intero contesto processuale e con l’effettiva volontà dei giudici. Viene quindi disposto che, laddove era scritto ‘Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo’, si debba leggere ‘Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise’.
Conclusioni: L’Importanza della Precisione negli Atti Giudiziari
Questa vicenda, sebbene di natura puramente procedurale, sottolinea un principio cardine dello stato di diritto: la capacità del sistema giudiziario di riconoscere e correggere i propri errori in modo rapido ed efficace. La correzione dell’errore materiale evita ritardi, incertezze e potenziali contenziosi sulla competenza, assicurando alle parti che il loro caso venga giudicato dall’organo giurisdizionale corretto. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò rappresenta una garanzia di affidabilità e correttezza dell’amministrazione della giustizia, anche ai suoi massimi livelli.
Cos’è un errore materiale secondo questa ordinanza?
È una svista o un refuso contenuto in un provvedimento giudiziario che non influisce sulla sostanza della decisione, ma riguarda solo la sua formulazione scritta. In questo caso, l’errata indicazione di una regione (Abruzzo) al posto di un’altra (Molise).
Qual era l’errore specifico commesso dalla Corte di Cassazione?
L’errore consisteva nell’aver disposto, nella parte finale (dispositivo) di una precedente ordinanza, il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria dell’Abruzzo, mentre il giudice corretto, data l’origine della causa, era la Corte di giustizia tributaria del Molise.
Qual è la conseguenza pratica di questa ordinanza di correzione?
La conseguenza è che il procedimento giudiziario proseguirà davanti al giudice territorialmente competente, ovvero la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, eliminando ogni incertezza procedurale e garantendo il corretto svolgimento del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22899 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22899 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17112/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso l’ordinanza n. 33826/2024 della Corte Suprema di cassazione depositata il 21 dicembre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con comunicazione in data 21.2.25, la Cancelleria segnala che, erroneamente, nel dispositivo dell’ordinanza n. 33826/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. di questa S.C. ad esito dell’udienza del 03.12.24 e pubblicata il 21.12.24, è disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria dell’Abruzzo, anziché del Molise.
Considerato che:
Si configura un’ipotesi di errore materiale.
Nel frontespizio dell’ordinanza di cui innanzi, la sentenza impugnata è indicata come sentenza della CTR del Molise n. 149/2021.
Ne consegue che, in dispositivo, il rinvio avrebbe dovuto indicare quale giudice ‘ad quem’ la Corte di giustizia tributaria del Molise e non dell’Abruzzo.
Il dispositivo va dunque corretto in tal senso.
P.Q.M.
Dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 33826/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. di questa S.C. ad esito dell’udienza del 03.12.24 e pubblicata il 21.12.24, sia corretto come segue: laddove è scritto ‘ con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo ‘, leggasi ‘ con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise ‘.
Manda la Cancelleria per l’annotazione sull’originale.
Così deciso a Roma, lì 13 giugno 2025.