Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 17448 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 17448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36093/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che le rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 28621/2023 della Corte Suprema di cassazione depositata il 13 ottobre 2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di pagamento e la cartella esattoriale relativa a tasse portuali per gli anni 2004-2007 per merci sbarcate e imbarcate presso il terminale petrolifero di Porto Foxi.
Avverso la sfavorevole decisione della CTR della RAGIONE_SOCIALEgna, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, che, con ordinanza interlocutoria n. 31785/2022 era rimesso innanzi alle Sezioni Unite in relazione alla questione della compatibilità eurounitaria delle tasse portuali in rapporto all’art. 4 bis d.l. n. 68 del 2022.
Con sentenza n. 28621/2023 le Sezioni Unite, nel risolvere la questione, hanno rigettato i motivi nn. 3, 6 e 7, rimettendo alla Sezione competente per la trattazione e decisione delle ulteriori doglianze.
Con istanza del 27 febbraio 2024, il difensore della RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la correzione dell’errore materiale della citata decisione nella parte in cui, in dispositivo, la Corte ha richiamato i motivi 3, 5 e 6 anziché 3, 6 e 7, correttamente indicati nella decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza n. 28621/2023 è effettivamente affetta da errore materiale nei termini dedotti con l’istanza, presenti anche nel punto 29 della motivazione.
Ne deriva che deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, dovendosi leggere:
nel punto 29 della motivazione, al primo rigo, «motivi nn. 3, 6 e 7,» laddove è indicato erroneamente «motivi nn. 3, 5 e 6,»;
nel dispositivo, al primo rigo, «motivi n. 3, 6 e 7,» laddove è indicato erroneamente «motivi n. 3, 5 e 6,».
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Dispone che la sentenza di questa Corte n. 28621/2023, depositata il 13 ottobre 2023, venga corretta, dovendosi leggere, al primo rigo del punto 29 della motivazione, «motivi nn. 3, 6 e 7,» anziché «motivi nn. 3, 5 e 6,» e, al primo rigo del dispositivo, «motivi n. 3, 6 e 7,» anziché «motivi n. 3, 5 e 6,».
Manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, il 28/05/2024.