Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32904 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO ( con indicazione di recapito PEC);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 4767 del 2019, pronunciata il 17/07/2019 dalla 16 a sez. della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, pubblicata il 26/07/2019;
udita la relazione svolta in c.c. dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Oggetto: dichiarazione dei redditi – termini per dichiarazioni integrative/emendative.
FATTI DI CAUSA
All’esito di controllo formale sulla dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imp osta 2005, nonché del contraddittorio cartolare attivato a seguito di esso, al contribuente veniva notificata cartella di pagamento per € 999,38 a fini IRPEF , comprensiva di interessi e sanzioni.
Adita dalla parte privata, la Commissione tributaria provinciale di Messina rigettava il ricorso, compensando le spese.
In grado di appello, con la sentenza sopra indicata, le doglianze del privato venivano nuovamente respinte. Si argomentava che, sia per i maggiori oneri deducibili versati come contributi previdenziali in eccedenza rispetto a quelli minimi (riconosciutigli), sia per le somme versate come contributo alla forma pensionistica individuale attuata con contratto di assicurazione sulla vita (somma erroneamente indicata al rigo RP12 della dichiarazione dei redditi e invece anch’essa da riconoscersi come onere deducibile), all’Ufficio non fosse consentita alcuna variazione di propria iniziativa. E che il contribuente fosse decaduto, per decorso dei relativi termini, dal potere di presentare una propria dichiarazione integrativa/emendativa ex art. 2, comma 8bis , del d.P.R. n. 322 del 1998.
Contro tale pronuncia, compiutamente indicata in intestazione, propone ricorso per cassazione il contribuente, articolando due motivi di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quale primo motivo di ricorso, a tenore dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si sostiene che il Giudice territoriale d’appello sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione dei limiti temporali per la presentazione di dichiarazioni integrative o emendative, di cui agli artt. 2, commi 8 e 8bis , d.P.R. 322 del 1998.
Il motivo è fondato.
Parte ricorrente cita a proposito, sul punto, l’importante decisione nomofilattica RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa S.C., n. 13378 del 2016, la quale, viceversa, non è rettamente intesa dalla controparte processuale.
In quella pronuncia, ancor oggi costituente il diritto vivente in materia, il Supremo Collegio ha invero operato una distinzione molto chiara e netta fra fase amministrativa, in cui le dichiarazioni emendative del contribuente sono soggette ai termini di decadenza rispettivamente segnati dall’art. 2, commi 8 e 8bis , cit., e fase o sede contenziosa, riconoscendosi qui « la possibilità per il contribuente di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull ‘ obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all ‘ art. 2 cit. »
Non è chi non veda, allora, come nella fattispecie scrutinata -in cui non si fa valere un controcredito in compensazione -si versa proprio in questa seconda ipotesi, sicché i Giudici di merito hanno errato nel non riconoscere al contribuente la possibilità di opporsi alla rettifica fiscale compendiata nella cartella esattoriale impugnata, la quale andrà pertanto annullata tout court .
Il privato aveva infatti correttamente dimostrato, sin dal primo grado di giudizio, la sussumibilità, quali oneri deducibili, della somma di € 3.098,00 anziché di € 1 .291,00, a titolo di contributi per previdenza complementare versati in forma assicurativa.
Anche la seconda doglianza, formulata ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c. , merita accoglimento.
La pronuncia gravata, sul punto, è alquanto carente, atteso che i Giudici di seconde cure vi dedicano soltanto la premessa dei motivi di diritto, senza trarne apparenti conclusioni. Il mezzo azionato potrebbe, dunque, anche essere riqualificato come censura di ‘omessa pronuncia’, in base al c.d. combinato disposto degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (l ‘ erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all ‘ art. 360, comma 1, c.p.c., né
determina l ‘ inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato: così Sez. 5, 12/01/2025, n. 759, Rv. 673686-01)
Ma sicuramente il provvedimento d’appello incorre anche in violazione di legge, laddove, ancora a quanto pare richiamandosi a una pretesa (ma come visto insussistente) decadenza del contribuente nel segnalare all’Ufficio , con atto integrativo/emendativo, gli ulteriori oneri deducibili a titolo di contributi INPS versati con moRAGIONE_SOCIALE di pagamento F24, sortisce un esito in contrasto con l’art. 10 del d.P.R. n. 917 cit.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con annullamento nel merito della cartella esattoriale opposta, condanna della soccombente NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito , annulla la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, con condanna della soccombente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida , per compensi, in € 510 quanto al giudizio di legittimità e in € 200 quanto a ciascuno dei due gradi di merito, oltre spese generali forfettizzate al 15% e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma all’esito dell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME