Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19050 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19050 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
CARTELLA DI PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10154/2020 R.G. proposto da: NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA -REGGIO CALABRIA n. 478/6/2019, depositata in data 21/2/2019;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 22 maggio 2025;
Fatti di causa
In data 18 dicembre 2008 fu notificata a NOME COGNOME (d’ora in poi, ‘il contribuente’ ) una cartella di pagamento ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 , avente ad oggetto la dichiarazione modello Unico 2005, relativa ai redditi percepiti nell’anno 2004.
Il contribuente impugnò la cartella, deducendo che nel corso del 2004 aveva emesso diverse fatture, alcune a favore della società RAGIONE_SOCIALE ed altre a favore di RAGIONE_SOCIALE
I compensi esposti in tali fatture erano stati corrisposti nel 2005, le ritenute erano state versate nel 2006 e sempre nel 2006 erano state emesse le certificazioni.
Di conseguenza, i compensi avrebbero dovuto essere dichiarati per l’anno d’imposta 2005, insieme con la ritenuta.
Il contribuente, dunque, sarebbe incorso in un errore materiale dichiarando tali redditi con riferimento all’anno 2004 .
I compensi e la ritenuta, dunque, avrebbero dovuto essere indicati per l’anno 2005, anziché per l’anno 2004.
L’Ufficio, in esito al controllo e x art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, rettificò la dichiarazione relativa all’anno 2004 unicamente nell’importo delle ritenute effettuate, non avvedendosi che anche i relativi compensi non andavano dichiarati.
Il contribuente, dunque, presentò due dichiarazioni integrative, una per l’anno d’imposta 2004, l’altra per l’anno d’imposta 2005, esponendo in esse i compensi e le ritenute.
Proposto ricorso avverso la cartella di pagamento nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. di Reggio Calabria accolse le doglianze del contribuente.
Interposto appello da parte dell’Ufficio, la C.T.R. lo accolse (con la sentenza richiamata in epigrafe), ritenendo incensurabile l’attività di controllo eseguita dall’amministrazione nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, oltre che inidonea la documentazione prodotta dal contribuente poiché le dichiarazioni integrative presentate dal contribuente in data 10/2/2009 erano incontestabilmente tardive e, dunque, non si sarebbe potuta ammettere l’esistenza di un credito a favore del contribuente medesimo.
Di conseguenza, fu respinto il ricorso introduttivo del contribuente con la conferma della cartella impugnata.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, articolato in un solo motivo.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione di norme di diritto (Art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt. 53, primo comma, e 97, primo comma, Cost., nonché all’art. 10, primo comma, della legge n. 212 del 2000 ed all’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998’ , i l contribuente censura la sentenza d’appello per non aver considerato, nel rigettare il ricorso introduttivo, l’orientamento di questa Corte volto a consentire, anche in sede giudiziale, la dimostrazione che la ripresa fiscale si fondi su un errore contra se commesso dal contribuente in sede dichiarativa, errore al quale il contribuente può sempre rimediare, anche in sede contenziosa.
1.1. Il motivo è fondato.
E’ ormai giurisprudenza costante di questa Corte che in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione va presentata, ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione di quella riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di somme maggiori rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 15211 del 30/05/2023; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 23093 del 26/08/2024).
Orbene, in applicazione del suddetto principio, deve affermarsi che il contribuente può opporsi alla cartella di pagamento notificatagli ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e dimostrare che la ripresa fiscale è conseguenza di un errore di rappresentazione contenuto nella dichiarazione dei redditi in esito al cui controllo sia stata emessa la cartella, anche se siano scaduti i termini per la dichiarazione integrativa.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio, anche per provvedere sulle spese del presente giudizio, alla CGT-2 della Calabria, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.