Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34190 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34190 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13349/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente – contro
REGIONE ABRUZZO
-intimata
–
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL’ABRUZZO n. 35/23, depositata il 12/1/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Proposto, da NOME COGNOME, ricorso avverso sia l’atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 731024641813/2017, per tassa automobilistica relativa all’anno 2017 per il veicolo targato TARGA_VEICOLO, sia l’atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n.731002035658/2017, per tassa automobilistica
riferita sempre all’anno 2017 ma per il veicolo targato TARGA_VEICOLO, la CRAGIONE_SOCIALET.P. dell’Aquila ha accolto il ricorso, limitatamente al secondo dei due atti, e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con sentenza n. 35/23, depositata il 12/1/2023, ha rigettato l’appello del contribuente, oltre a compensare le spese giudiziali.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, mentre la Regione Abruzzo è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente, senza inquadrare la propria censura in alcuno dei vizi di cui all’articolo 360 cod. proc. civ., denuncia l’omessa valutazione di prove documentali, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per aver il giudice di appello ritenuto indimostrato l’errore di trascrizione dei dati relativi alla massa rimorchiabile sulla nuova carta di circolazione del veicolo oggetto di imposizione fiscale, prescindendo dal contenuto dei documenti prodotti.
La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.
1.1. Anzitutto, il giudice di appello, lungi dall’aver omesso di esaminare i documenti, ha, per vero, ritenuto che la non sovrapponibilità delle due carte di circolazione (quella originaria e la successiva, rilasciata in sostituzione della prima) non fosse elemento sufficiente a dimostrare l’errore che, a dire del ricorrente, sarebbe stato commesso nella trascrizione dei dati relativi alla massa rimorchiabile sulla nuova carta, anche alla luce del fatto che nessuna richiesta di rettifica era stata formulata dal contribuente.
Ha, quindi, perspicuamente concluso che, risultando dalla lettura della nuova carta di circolazione che l’automezzo aveva un peso complessivo di 140 quintali ed una massa rimorchiabile pari a 18.000 chili, senza la dicitura dell’inibizione al traino, la tassa automobilistica era stata correttamente liquidata sulla base del peso rimorchiabile documentato.
1.2. Inoltre, a parte il fatto che non ricorre il dedotto errore di omessa valutazione, va anche osservato che il ricorrente si limita ad insistere nella tesi dell’errore di trascrizione, ritenendolo ‘ dimostrato dal contenuto intrinseco del documento originario’.
1.3. Ebbene, sotto tale profilo il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
1.4. L’onere di indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, non può, infatti, essere assolto per relationem con il generico rinvio al giudizio di appello, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda e -per quanto ci occupa -le circostanze di fatto che possono condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione (Cass. 22068/2022; 342/2021).
La censura deve, cioè, cogliere la ratio decidendi della sentenza e confutarla, risultando altrimenti priva del requisito di specificità, prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., che ne esige, a pena di inammissibilità, l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 5261/2023; 26277/2020; 1845/2019; 19959/2014).
1.5. A questi principi non si è attenuto il ricorrente, il quale ha solo allegato di aver prodotto la carta di circolazione originaria, che riportava ‘Nulla ‘ nel riquadro ‘ massa rimorchiabile’ , omettendo, tuttavia, di fornire gli elementi necessari per superare l’argomentazione del giudice di appello, secondo cui la mera diversità tra la carta originaria e quella nuova non dimostrava l’errore di trascrizione nella seconda, anche per la mancata richiesta di rettifica da parte del proprietario.
1.6. Infine, impropria è la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
1.7. Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, ‘ una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione’ (Cass. 26377/2025, che cita Cass. 6774/2022, 1229/2019, 27000/2016; Cass. 29232/2023).
Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività̀ valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. 20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un. 20867/2020).
1.8. Ed è quanto accaduto nel caso di specie, in cui il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ma allo scopo di provocare un nuovo esame della fattispecie concreta, senza allegare alcun profilo di erronea interpretazione o falsa applicazione di una norma di legge, soltanto nel qual caso lo scrutinio di questa Corte sarebbe stato legittimo (Cass. 3340/2019; 24155/2017).
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della Regione Abruzzo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 dicembre 2025.
Il Presidente
LIBERATO PAOLITTO