Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17771 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17771 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
NOME
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 189/2021, depositata in data 17 marzo 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 8 maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Ad NOME NOME, esercente l’attività professionale di avvocato, venivano notificati due avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, emessi con riferimento all’IRAP per gli anni d’imposta 2010 e 2011. Avverso gli avvisi ricorreva il contribuente dinanzi la C.t.p. di Pescara; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
IRAP – Accertamento – Spese legali – Notifica
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26892/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-ricorrente – contro
La C.t.p. di Pescara, con sentenza n. 351/01/2017, accoglieva integralmente il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo con riferimento alle sole spese; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 1172/02/2017, depositata in data 20 dicembre 2017, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame del contribuente, rideterminando le spese del precedente grado.
Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resisteva chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 22472/2019, pubblicata il 09 settembre 2019, la Corte di cassazione cassava parzialmente la sentenza d’appello ritenendo la censura fondata per non avere la C.t.r., nella liquidazione delle spese sia di primo che di secondo grado, tenuto conto dei minimi tariffari previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 in relazione al valore della controversia, disponendo rinvio con onere di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Instaurato dal contribuente giudizio di rinvio dinanzi alla C.t.r. dell’Abruzzo, questa, con sentenza n. 189/01/2021, depositata in data 17 marzo 2021, riformando la sentenza impugnata, accoglieva l’appello del contribuente.
Avverso quest’ultima sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo mentre il contribuente è rimasto intimato.
Con ordinanza interlocutoria n. 646 del 10/01/2025, questa Corte disponeva l’acquisizione dei fascicoli di merito, rinviando la causa a nuovo ruolo.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 63 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 3 di 3 degli artt. 291 e 307 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato non costituito l’Ente impositore, mentre, in realtà, quest’ultimo non aveva ricevuto notifica, da parte del contribuente, dell’atto di riassunzione, motivo per il quale il processo deve dichiararsi estinto.
2. Il motivo è fondato.
Risulta ex actis che l’Avvocato NOME COGNOME per conto del contribuente NOME COGNOME ha notificato, via pec, in data 6 maggio 2020, il ricorso in riassunzione innanzi alla C.t.r. dell’Abbruzzo a seguito dell’ordinanza di rinvio della Corte di cassazione n. 22472/2019, erroneamente, all’Agenzia delle Entrate Riscossione e non all’Agenzia delle Entrate, controparte sia nel giudizio innanzi alla C.t.r. n. 706/2017, sia nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione n. 14909/2018.
Pertanto, erroneamente la C.t.r. ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate non si fosse costituita statuendo che ‘Il contribuente provvedeva quindi a riassumere il procedimento tornando ad insistere nelle tesi giuridiche già esposte e concludendo per la riforma dell’impugnata sentenza; l’Agenzia non si costituiva nella presente fase del giudizio’.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va dichiarato estinto.
In ossequio al principio del giudicato interno secondo cui esso può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolve una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, non essendo stata la decisione della C.t.p. di illegittimità dell’accertamento attinta dai mezzi di impugnazione, resta
confermata la pronuncia di illegittimità dell’atto impositivo (vedi Cass. N. 16956/2016; vedi anche Cass. n.16002/2023 in motivazione).
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara estinto il giudizio.
Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 530,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma in data 8 maggio 2025.