Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32993 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32993 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 593/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 14855/2023 depositata il 26/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 794/08/18 del 10/09/2018 la Commissione tributaria regionale della Sardegna (di seguito CTR), previa riunione delle impugnazioni, accoglieva parzialmente gli appelli principali proposti da RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di soci della menzionata società (di seguito, cumulativamente, RAGIONE_SOCIALE) avverso: a) la sentenza n. 146/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari (di seguito CTP), che aveva rigettato i ricorsi riuniti proposti dalla società nei confronti di quattro avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2004 -2007; b) la sentenza n. 151/05/11 della CTP, che aveva parzialmente rigettato i ricorsi riuniti proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME (riconoscendo una riduzione del 40% della base imponibile degli utili extracontabili accertati nei confronti della società) nei confronti di quattro avvisi di accertamento per IRPEF relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005.
1.1. L’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 151/05/11 della CTP, che aveva indebitamente disposto la riduzione al 40% della base imponibile degli utili extracontabili accertati nei confronti della società e imputati ai soci, veniva, invece, dichiarato inammissibile. Nella prospettazione della CTR l’appello incidentale dell’Ufficio era inammissibile per mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla legge (appello principale notificato il 14/03/2012, appello incidentale proposto tardivamente in data 14/05/2012, anziché entro il 13/05/2012).
Con sentenza n. 14855 del 26/05/2023, questa Corte, adita per la cassazione della menzionata sentenza della CTR, rigettava il ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e accoglieva il primo motivo di ricorso
incidentale proposto da AE, dichiarando assorbiti gli altri motivi di ricorso incidentale.
1.2. In particolare, e per quanto interessa in questa sede, la S.RAGIONE_SOCIALE. evidenziava: a) la tempestività della notificazione del ricorso incidentale di AE, cadendo il 13/05/2012 di domenica; b) l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso incidentale.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo.
Gli intimati resistevano con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso per revocazione AE deduce la sussistenza di un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte circa il rapporto tra i motivi di ricorso incidentale proposti, tale per cui l’accoglimento del primo avrebbe legittimato l’assorbimento degli altri; in particolare, la SRAGIONE_SOCIALE avrebbe giudicato sul presupposto -implicito ma univoco -che l’appello incidentale erroneamente dichiarato tardivo facesse riferimento a tutti e due i giudizi d’appello riuniti, mentre risulterebbe incontestato, nonché evincibile ex actis , che l’appello incidentale sarebbe stato proposto soltanto in uno dei due giudizi di secondo grado (quello nei confronti dei soci), con la conseguenza che gli altri motivi di ricorso incidentale avrebbero dovuto comunque essere decisi, incidendo il loro accoglimento sull’altro giudizio di appello (quello nei confronti della società).
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. In via generale, va evidenziato che l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza, anche della Corte di cassazione (cfr., ex multis , Cass. S.U. n. 5303 del 12/06/1997; Cass. S.U. n. 26022 del 30/10/2008; Cass. S.U. n. 13181 del 28/05/2013; Cass. n. 6198 del 22/03/2005; Cass n. 836 del 23/01/2012; Cass. n. 9835 del 15/06/2012; Cass. n. 4605 del 22/02/2013; Cass. n. 22569
del 02/10/2013; Cass. n. 26479 del 21/12/2016; Cass. n. 8615 del 03/04/2017):
deve consistere nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti di causa non sia stata contestata dalle parti;
non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche;
deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo;
deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del “fatto”, che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti.
1.3. In particolare, si è ritenuto che l’errore revocatorio sia configurabile in caso di omessa percezione sia dell’esistenza di un motivo di ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013, citt. ), sia di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite (Cass. S.U. n. 23833 del 23/11/2015; Cass. n. 26479 del 2016, cit. ; Cass. n. 7988 del
30/03/2018; Cass. n. 23502 del 28/09/2018; Cass. n. 1897 del 24/01/2022).
1.4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, ha così riassunto i motivi di ricorso incidentale proposti da AE:
« 12. Passando ad esaminare il ricorso incidentale, con il primo motivo, l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 155, comma 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., rilevando che la CTR ha erroneamente ritenuto inammissibile, per tardività, l’appello incidentale, sebbene lo stesso fosse stato notificato tempestivamente il 14 maggio 2012 (lunedì), in quanto il termine scadeva il giorno 13 maggio 2012, ma era domenica, per cui la data di scadenza era prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 6, comma 1, TUIR, 14, comma 4, l. n. 537 del 1993 e 47 TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., avendo la CTR erroneamente ritenuto applicabili i limiti previsti in relazione alla tassazione degli utili, senza considerare che si trattava di utili non contabilizzati e, dunque, di provenienza illecita.
Con il terzo motivo, denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la CTR accolto l’appello della società in ordine alla ripresa relativa alla fattura n. 757/04, sebbene la società non avesse prodotto idonea documentazione al riguardo.
Con il quarto motivo, denuncia la violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo sotto il profilo della motivazione apparente la stessa censura mossa con il terzo motivo » (pag. 12 e 13).
1.5. In seguito, dopo avere accolto il primo motivo di ricorso incidentale proposto da AE, ha affermato che « L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri motivi del ricorso incidentale » (pag. 13, punto 16.1, ultimo capoverso).
1.6. Orbene, deve escludersi che il vizio sollevato dalla ricorrente costituisca un vizio revocatorio, perché attiene essenzialmente alla valutazione che la Corte ha compiuto del ricorso incidentale proposto dalla difesa erariale (a pag. 4 la sentenza impugnata afferma che AE « proponeva ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, avverso il capo della sentenza di appello rispetto al quale era risultata soccombente », così dimostrando di ritenere che il ricorso incidentale riguardi un unico capo della sentenza), valutazione di sua esclusiva pertinenza, al pari della decisione sui motivi di ricorso, comunque assunta.
1.7. In buona sostanza, la ricorrente si duole, eventualmente, di un errore di diritto compiuto dalla Corte, come tale insuscettibile di revocazione.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.000.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27/09/2024.