Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10221 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
REVOCAZIONE SENTENZA 18968/2021 SEZIONE TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4954/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale autenticata anche digitalmente e notificata con modalità telematica unitamente al ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente –
per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 18968/2021, pronunciata il 28 aprile 2021 e depositata il 5 luglio 2021;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio ovvero, in subordine, la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 10288/05/2014, depositata il 26 novembre 2014, accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino, n. 247/04/2012, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Ufficio aveva recuperato, ai fini IRPEF, per l’anno di imposta 20 09, redditi non dichiarati, oltre a sanzioni ed accessori, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza che aveva ascritto al contribuente (ed al coniuge NOME COGNOME, quale cointestataria del medesimo conto corrente) disponibilità finanziarie (per un controvalore di € 2.716.322,66) presso la filiale di Ginevra della Banca HSBC -risultanti da una scheda di sintesi denominata ‘fiche’ recante il profilo del cliente ed i suoi dati personali, tratta dalla c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ per le quali egli aveva omesso di compilare il quadro TARGA_VEICOLO della dichiarazione dei redditi.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza n. 18968/2021, depositata il 5 luglio 2021, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente.
Avverso la suddetta ordinanza di questa Corte il contribuente propone ricorso per revocazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
All’udienza pubblica del 14 ottobre 2022, con ordinanza interlocutoria n. 27410/2022, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini della trattazione congiunta del presente ricorso con il ricorso n. 3723/2022 R.G.
All’udienza pubblica del 20 dicembre 2023 il consigliere relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio, ovvero per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che il ricorrente ha depositato istanza di sospensione o estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Tale richiesta non appare, tuttavia, meritevole di accoglimento.
Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita con riferimento alle fattispecie di condono che si sono via via succedute nel tempo, in tema di definizione agevolata della lite fiscale il legislatore, nel
consentire la definizione RAGIONE_SOCIALE controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell’art. 391bis cod. AVV_NOTAIO civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto; pertanto, in tali casi, va disattesa la richiesta di sospensione o estinzione del giudizio, avanzata invocando il procedimento di definizione agevolata della lite fiscale (da ultimo cfr. Cass. 21 febbraio 2023, n. 5373; Cass. 13 settembre 2022, n. 26939; in precedenza, ex multis , Cass. 23 febbraio 2012, n. 2750; Cass. 9 gennaio 2014, n. 272; Cass. 28 giugno 2016, n. 13306 del 28/06/2016).
Va rilevato, peraltro, che, l’istanza di definizione è stata presentata in relazione a carichi affidati all’agente della riscossione, in virtù della definitività del giudizio riguardante l’avviso di accertamento impugnato dal contribuente. Tale definizio ne agevolata, pertanto, presentata ai sensi dell’art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022, non riguarda il presente giudizio, che non ha ad oggetto i carichi a ruolo nei confronti del contribuente (art. 1, comma 236, legge n. 197/2002), ma ha ad ogge tto l’accertamento della sussistenza della pretesa tributaria, in forza dell’avviso di accertamento impugnato dal contribuente, ed alla base di quel ruolo. Conseguentemente, la richiesta definizione agevolata non può avere influenza sul presente giudizio.
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente eccepisce errore di fatto revocatorio ex art. 395, primo comma, num. 4), cod. AVV_NOTAIO civ.
Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui stabilisce, al punto 4.2., che «Così composto il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tornando all’esame dei motivi di ricorso, il giudice d’appello bene ha fatto ad affermare l’utilizzabilità e il valore indiziario della ‘fiche’ tratta dalla c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE, in pun to di giacenza presso la banca elvetica di capitali non dichiarati dal contribuente, per poi concludere, nel pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE regole di un ragionamento presuntivo, che le somme depositate presso l’istituto di credito ginevrino erano redditi della ricorrente sottratti a tassazione, anche in considerazione del fatto che l’interessata né in fase amministrativa né in fase contenziosa aveva fornito giustificazioni circa le disponibilità finanziarie detenute sul conto corrente svizzero».
Secondo il contribuente, invece, sia in fase endoprocedimentale che giudiziale, egli stesso avrebbe reso specifiche contestazioni e dichiarazioni sulla non riconducibilità RAGIONE_SOCIALE somme rinvenute alla sua persona, allegando anche apposita documentazione. Il giudice a quo , pertanto, sarebbe incorso in un errore di fatto revocatorio non essendosi avveduto di quanto il ricorrente aveva dichiarato e allegato sia in fase amministrativa che giudiziale.
Quanto alla fase rescissoria, COGNOME NOME eccepisce che, ai fini del raggiungimento della prova, la c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ avrebbe valore meramente indiziario, con la conseguenza che, in assenza di ulteriori elementi che comprovino, sulla base
dell’art. 272 9 cod. civ., l’attribuibilità allo stesso RAGIONE_SOCIALE somme contestate, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non assolverebbe, da sola considerata, all’onere della prova gravante in capo all’Amministrazione finanziaria.
Il motivo in questione è inammissibile.
Ed invero, l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compreso quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali.
L’errore in questione, pertanto, deve, in particolare: a ) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b ) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolare indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c ) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. 10 giugno 2021, n. 16439).
Non ricorre, pertanto, un errore revocatorio, quando la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di un giudizio, formatosi sulla base di una valutazione del giudice.
Nel caso di specie, questa Corte, nel ritenere che il ricorrente non avesse fornito adeguate giustificazioni, né in fase amministrativa né in fase contenziosa, circa le disponibilità finanziarie detenuto sul conto corrente svizzero, ha formulato
una propria valutazione circa le ragioni di diritto prospettate dalla parte contribuente nei motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Non è configurabile, pertanto, alcun errore revocatorio, sussumibile nell’ipotesi di cui agli artt. 391 -bis e 395, primo comma, num. 4), cod. AVV_NOTAIO civ.
Va osservato, peraltro, che, con il ricorso per revocazione in oggetto, viene posta in discussione la titolarità formale, o comunque la disponibilità materiale RAGIONE_SOCIALE somme giacenti presso la filiale di Ginevra della Banca HSBC, questione che non è stata sollevata con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. della Campania -sezione staccata di Salerno.
L’ordinanza impugnata per revocazione, infatti, ha condiviso il ragionamento svolto dal giudice del merito circa l’utilizzabilità della ‘fiche’ tratta dalla c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE, concludendo che, nel pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE regole di un ragionamento presuntivo, le somme depositate presso l’istituto elvetico erano redditi del ricorrente sottratti a tassazione, anche in considerazione del fatto che l’interessato, né in fase amministrativa né in fase contenziosa, aveva mai fornito giustificazioni circa le disponibilità finanziarie in questione.
La questione della titolarità e disponibilità RAGIONE_SOCIALE somme in capo al contribuente, dunque, ha costituito il presupposto logicofattuale sia dell’ordinanza di questa Corte che, prima ancora, della sentenza della C.T.R., di talché il ricorrente, ove avesse voluto contestare questo presupposto, avrebbe dovuto lamentare l’errore commesso dal giudice di merito con il precedente ricorso per cassazione, e non già far valere in sede di revocazione l’eventuale errore in questione (mentre, con il
precedente ricorso, l’interessato ha proposto tre motivi, denunciando, con i primi due , l’inutilizzabilità dei documenti raccolti in sede di indagini tributarie in particolare, la c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE‘ -e, con il terzo, l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto motivato solo per relationem rispetto al p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza).
Conseguentemente, neanche sotto questo profilo può configurarsi un errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della precedente ordinanza di questa Corte, posto che tale errore deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la RAGIONE_SOCIALE può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’àmbito dei motivi di ricorso e RAGIONE_SOCIALE questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820).
Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quate r, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME NOME alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.