Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5062 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5062  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
COGNOME NOME ;
-intimata – avverso l’ordinanza della  Corte  di  cassazione  n.  7346  del  14  marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15146/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  Direttore pro  tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – e nei confronti di
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. 7346 del 14/03/2019 la Corte di cassazione ha cassato  con  rinvio  la  sentenza  n.  173/04/17  del  21/03/2017  della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, rigettando, per quanto ancora interessa in questa sede, l’eccezione di inesistenza della notifica del  ricorso  in  appello  e  per  cassazione  nei  confronti  di  NOME  COGNOME proposti dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE).
1.1. In particolare, la RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che il ricorso in appello «venne  notificato  correttamente  presso  il  domicilio  eletto  in  primo grado  (presso  il  difensore  AVV_NOTAIO)  mentre  la  nullità  della notificazione  del  ricorso  per  cassazione  (presso  quel  domicilio  pure notificato) è stata sanata dalla costituzione in giudizio dell’intimato ».
Avverso la menzionata ordinanza della Corte di cassazione NOME COGNOME proponeva ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso mentre NOME COGNOME non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso per revocazione NOME COGNOME evidenzia l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, per avere ritenuto che in primo grado egli sia stato difeso dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e non già dall’AVV_NOTAIO, presso il quale avrebbe eletto domicilio, come facilmente riscontrabile dal fascicolo d’ufficio, che la Corte avrebbe dovuto doverosamente esaminare e del quale non era stata formulata istanza di trasmissione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. da parte di NOME al momento della proposizione del ricorso in sede di legittimità, con conseguente improcedibilità di quest’ultimo.
1.1.  In  buona  sostanza,  il  ricorrente  sostiene  che  il  ricorso  in appello di NOME non sarebbe stato a lui validamente notificato presso il domicilio eletto in primo grado, con conseguente mancata costituzione
in  appello  e  inesistenza  della  notifica  del  ricorso  per  cassazione proposto dalla difesa erariale.
1.2. Tale circostanza costituirebbe un errore di fatto che giustificherebbe la revoca della sentenza della Corte di cassazione nella fase rescindente, con la conseguente declaratoria di improcedibilità o di  inammissibilità  del  ricorso  proposto  da  RAGIONE_SOCIALE  nei  confronti  di  NOME COGNOME nella fase rescissoria.
Il ricorso è inammissibile.
2.1.  L’errore  di  fatto  che  può  dar  luogo  alla  revocazione  della sentenza, anche della Corte di cassazione (cfr., ex multis , Cass. S.U. n. 5303 del 12/06/1997; Cass. S.U. n. 26022 del 30/10/2008; Cass. S.U. n. 13181 del 28/05/2013; Cass. n. 6198 del 22/03/2005; Cass n. 836 del 23/01/2012; Cass. n. 9835 del 15/06/2012; Cass. n. 4605 del 22/02/2013;  Cass.  n.  22569  del  02/10/2013;  Cass.  n.  26479  del 21/12/2016; Cass. n. 8615 del 03/04/2017):
deve consistere nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti di causa non sia stata contestata dalle parti;
non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche;
 deve  avere  i  caratteri  dell’assoluta  evidenza  e  della  semplice rilevabilità  sulla  base  del  solo  raffronto  tra  la  sentenza  e  gli  atti  o
documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo;
 deve  risolversi  esclusivamente  in  un  vizio  di  assunzione  del “fatto”, che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale RAGIONE_SOCIALE tesi difensive RAGIONE_SOCIALE parti.
2.1.1. In particolare, si è ritenuto che l’errore revocatorio sia configurabile in caso di omessa percezione sia dell’esistenza di un motivo di ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013, citt. ), sia di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite (Cass. S.U. n. 23833 del 23/11/2015; Cass. n. 26479 del 2016, cit. ; Cass. n. 7988 del 30/03/2018; Cass. n. 23502 del 28/09/2018; Cass. n. 1897 del 24/01/2022).
2.2 . L’errore di fatto denunciato da parte ricorrente non rientra, invece, tra quelli sopra menzionati, ma costituisce, se del caso, un errore procedimentale o di giudizio, cadendo non già sull’esistenza o non esistenza di un fatto, ma su di un fatto (la domiciliazione in primo grado del ricorrente) controverso o comunque controvertibile (cfr. Cass. n. 10040 del 29/03/2022; Cass. n. 442 del 11/01/2018), in quanto involgente la pretesa errata valutazione od interpretazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali sottop oste all’attenzione della Corte (Cass. n. 17179 del 14/08/2020; Cass. n. 20635 del 31/08/2017).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.1. In ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite
dichiarato indeterminabile ; nulla per le spese in favore dell’intimata, non costituitasi in giudizio.
3.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. 
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio,  che  si  liquidano  in  euro 4.100,00,  oltre  alle  spese  di prenotazione a debito.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 quater ,  del  d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito  dall’art.  1,  comma  17,  della  l.  n.  228  del  2012,  dichiara  la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente  del  contributo  unificato  previsto  per  il  ricorso  a  norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2023.