Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15921 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15921 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 31/01/2025
REVOCAZIONE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24184/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentate pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore .
– INTIMATO –
per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 3976/2020 depositata in data 18 febbraio 2020 nel giudizio recante il n. 33642/2018 di ruolo generale, non notificata. Numero sezionale 769/2025 Numero di raccolta generale 15921/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 31 gennaio 2025.
FATTI DI CAUSA
Con la suindicata ordinanza questa Corte rigettò il ricorso per cassazione proposto dalla suindicata società contro la sentenza n. 1616/6/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione distaccata dai Catania -la quale aveva, a sua volta, respinto l’appello proposto dalla società contro la pronuncia n. 13870/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario, stante la mancanza di costituzione dell’ente intimato, non essendo stato depositato nel corso del giudizio di primo grado l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica dell’impugnazione.
Nello specifico, la Corte osservò che gravava sul contribuente « l’onere di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, o in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c. », considerando poi che nella fattispecie era stata rilevata la carenza in atti della ricevuta di notifica del ricorso, « senza che il contribuente avesse chiesto un rinvio per il deposito della ricevuta di ritorno, preso atto della mancata costituzione del Comune intimato, e senza alcuna formale istanza di rimessione in termini» (così nell’ordinanza impugnata).
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per revocazione, notificandolo in data 9/20 novembre 2020, formulando un unico motivo d’impugnazione.
Il Comune di Vizzini è restato intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Numero registro generale 24184/2020
Numero sezionale 769/2025
Numero di raccolta generale 15921/2025
Data pubblicazione 14/06/2025
Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha censurato il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, c.p.c., lamentando l’errore di fatto in cui sarebbe caduta questa Corte, in quanto «Contrariamente a quanto affermato dal giudice di legittimità , l’avviso di ricevimento dell’originario ricorso introduttivo è stato prodotto alla Ctr, in una con la sentenza, passata in giudicato, statuente, tra le medesime parti e per lo stesso oggetto, l’illegittimità dell’originario avviso di accertamento» (così a pagina n. 3 del ricorso).
Il ricorso risulta palesemente inammissibile.
In punto di fatto la ricorrente ha riferito che il ricorso per cassazione « conteneva documenti di causa in particolare, l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stato notificato il ricorso originariamente prodotto avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Catania » (v pagine nn. 1 e 2 del ricorso in esame)
Come sopra esposto, secondo la ricorrente l’errore di fatto revocatorio emergerebbe dalla circostanza che « l’avviso di ricevimento dell’originario ricorso introduttivo è stato prodotto alla Ctr » (v. pagina n. 3 del ricorso).
Risulta da quanto precede del tutto palese che il motivo di revocazione non abbia colto le ragioni della decisione impugnata.
Ed infatti, al netto del non pertinente richiamo contenuto nell’ordinanza revocanda alla notifica dell’appello o del gravame (che è risultato, però, del tutto irrilevante ai fini della decisione, essendo i principi su cui essa si è basata valevoli anche per la notifica del ricorso originario, ove la controparte non si sia costituita), va osservato che la pronuncia impugnata ha ritenuto
che la valutazione della Commissione regionale si fosse attenuta ai principi più volte espressi dalla Corte di cassazione secondo cui: Numero sezionale 769/2025 Numero di raccolta generale 15921/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
-il ricorrente ha « l’onere -a pena di inammissibilità -di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto” (conf. Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008; analogamente, Sez. 5, n. 19623 del 01/10/2015; v. anche Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019)»;
-«”Ai fini dell’ammissibilità del ricorso la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell’art. 6, comma 1, della I. n. 890 del 1982, un duplicato dell’avviso stesso” (Cass. n. 8641/2019)».
I suindicati principi, volti a rappresentare che l’onere di depositare l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso (sia esso di primo grado, che d’appello o per cassazione), vale a dire la prova della sua notifica, deve essere assolto nel grado di giudizio a cui il ricorso inerisce, rendono palese come l’argomento su cui poggiava il ricorso per cassazione, basato sul rilievo che in sede di gravame era stato depositato il predetto avviso di ricevimento concernente il
Numero sezionale 769/2025
Numero di raccolta generale 15921/2025
ricorso in primo grado, sia stato considerato dall’ordinanza revocanda destituito di ogni giuridico fondamento. Data pubblicazione 14/06/2025
Per tale via, non sussiste il dedotto errore di fatto previsto dall’art. 395, primo comma, num. 4, c.p.c. (oggetto di richiamo nell’art. 391bis c.p.c.), idoneo a costituire motivo di revocazione, il quale ricorre nella diversa ipotesi di falsa percezione della realtà, di svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, restando, invece, estraneo dal rimedio revocatorio l’attività valutativa del giudice e l’interpretazione delle norme sottoposte al suo vaglio (così, anche da ultimo, Cass., n. 24178/2024, che richiama Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama ex plurimis , Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171; v., altresì, Cass., Sez. II, 28 febbraio 2024, n. 5270) ;
Alla stregua di tale elementare rilievo si esauriscono le ragioni di inammissibilità del ricorso.
Non vi è ragione di liquidare le spese presente grado di giudizio, non avendo il Comune svolto difese.
Nondimeno, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Numero sezionale 769/2025
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Numero di raccolta generale 15921/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME