Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21882 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 02/08/2024
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1002/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio eletto in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; pec EMAIL), rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; pec EMAIL);
– ricorrenti –
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE Caravaggio (P_IVA), in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; pec EMAIL);
per la revocazione della ordinanza n. 18416/21, depositata il 30 giugno 2021, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14
marzo 2024, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
– con un solo motivo rescindente, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per la revocazione della ordinanza n. 18416/21, depositata il 30 giugno 2021, con la quale la Corte ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Caravaggio avverso la sentenza n. 4131/67/16, depositata in data 11 luglio 2016, della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Sezione staccata di Brescia) che, a sua volta, aveva disatteso l’appello dell’Ente e, così, confermato la decisione di prime cure recante accoglimento RAGIONE_SOCIALE impugnazioni proposte dalle parti, odierne ricorrenti, avverso avvisi di accertamento ICI emessi dall’Ente impositore dietro disconoscimento della ruralità di unità immobiliari sottoposte a tassazione (e censite in catasto al fol. 41, p.lla 12425);
1.1 – a fondamento del motivo di ricorso per revocazione, assumono i ricorrenti che:
i ricorsi introduttivi dei giudizi risultavano fondati -oltreché sulla connotazione tipologica RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari, da considerarsi rurali -sulla domanda di variazione catastale che essi esponenti avevano presentato (nel gennaio 2012) ai sensi del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2bis , conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106;
la presentazione di una siffatta domanda, con la conseguente annotazione di ruralità, era stata, altresì, esposta nelle difese svolte in controricorso;
-dal decisum della Corte, pertanto, emergeva l’omessa considerazione di detti dati fattuali, erroneamente assunti come
insussistenti, seppur esposti nella stessa documentazione (visure catastali) allegate al controricorso ; l’errore di fatto revocatorio così radicandosi nell’erronea supposizione di inesistenza della domanda di variazione catastale, con conseguente annotazione in atti di ruralità RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari riprese a tassazione, errore la cui decisività rimaneva replicata proprio dal principio di diritto ribadito dalla Corte con riferimento alla rilevanza della «oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola, come confermato sia dal D.L. n. 577 del 1993, art. 9 (conv., con modif., dalla L. n. 133 del 1994), sia dalla disciplina inerente le modalità di variazione-annotazione attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione, anche retroattiva, dei fabbricati come rurali, onde beneficiare dell’esenzione, di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis»;
-il Comune di Caravaggio resiste con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
-col ricorso per cassazione definito dalla ordinanza (ora) in contestazione, erano stati proposti i seguenti motivi:
1.1 -il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., esponeva la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a ), ed al d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133, assumendo il Comune ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva fondato il decisum di rigetto dell’appello prescindendo dall’oggettivo classamento catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari in contestazione, così incentrando il proprio esame sulla connotazione tipologica e funzionale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari;
soggiungeva la ricorrente che il classamento catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari (in categorie diverse da quelle rurali: A/6 e D/10) era stato (altresì) confermato a seguito del diniego opposto dall’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – eccezione fatta per la unità immobiliare di cui al sub 3 – alla richiesta di annotazione di ruralità formulata dai contribuenti (anche) con riferimento ai fabbricati di cui ai sub 2 e 5, mentre -invariato il classamento dei fabbricati di cui al subalterno 708 (già 703), di categoria A/2, ed al subalterno 702, di categoria C/2 -i fabbricati di cui ai subalterni 4, 6, 7, 8 e 9, già censiti in categoria C/6, (solo) successivamente al periodo di imposta in contestazione (al 13 gennaio 2012) erano stati fusi in una nuova unità immobiliare censita in catasto nella categoria D/10;
1.2 -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., recava la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento agli elementi di valutazione probatoria che, offerti al giudizio, deponevano per l’esclusione della reclamata ruralità RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari, dati probatori, questi, che avevano indotto la stessa RAGIONE_SOCIALE «a rimuovere l’annotazione dei requisiti di ruralità» e che si identificavano con le connotazioni tipologiche, e funzionali, RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari, avuto riguardo alla loro estensione superficiaria, alla stessa dichiarata destinazione d’uso, alla presenza di strutture («tra cui addirittura una piscina in metratura») non asservibili ad attività agricola;
-l’impugnata ordinanza – «alla luce dell’orientamento di questa Corte, consolidatosi dopo la pronuncia a Sezioni Unite, n. 18565 del 2009» – accoglieva, quindi, il primo motivo di ricorso, «restando assorbito il secondo motivo», e rilevava che «in tema di ICI, ai fini dell’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell’art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008
(conv., con modif., dalla I. n. 14 del 2009), e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola, come confermato sia dall’art. 9 del d.l. n. 577 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994), sia dalla disciplina inerente le modalità di variazione-annotazione attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione, anche retroattiva, dei fabbricati come rurali, onde beneficiare dell’esenzione, di cui agli artt. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011 (conv., con modif., dalla I. n. 106 del 2011), 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., dalla I. n. 214 del 2011), 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 (conv., con modif., dalla l. n. 124 del 2013), nonché dagli artt. 1 e 2 del decreto del Ministero dell’Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanze del 26 luglio 2012» (Cass. n. 5679 del 2018; conf. Cass. 10283 del 2019; Cass. n. 29864 del 2020).»;
e va soggiunto che la stessa sentenza (allora) impugnata esponeva -nel riportare il decisum del primo grado di giudizio -che «La condizione di ruralità risultava da pubblici registri e doveva decorrere dal quinto anno antecedente a quello della domanda di variazione catastale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, c. 2, L. 212/2000 e 7, c. 2 bis, D. L. 70/11».
-tanto premesso, il ricorso è inammissibile;
3.1 -come la Corte ha ripetutamente rilevato, ai fini della revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze (anche) della Corte di cassazione è necessario che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, così che non è configurabile errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali compiuto dal
giudice (Cass., 4 aprile 2019, n. 9527; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27094);
come rimarcato dalle Sezioni Unite della Corte, difatti, «Il fatto supposto esistente o inesistente non deve aver costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato. È quindi esclusa la rilevanza dell’errore, che per ciò stesso cessa di essere un errore revocatorio ed assume i caratteri dell’errore di giudizio, quando sul fatto il giudice si sia pronunciato, giacché l’errore percettivo è intrinsecamente incompatibile con il giudizio … se c’è controversia c’è giudizio, e se c’è giudizio non c’è errore percettivo», atteso che la falsa supposizione (di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) «non è frutto di una scelta deliberata, ragionata, è una falsa rappresentazione della realtà da ascrivere ad un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza ad una svista » così che l’errore revocatorio «non è quello concernente l’informazione probatoria ritraibile per via logica dal dato probatorio acquisito al giudizio … il carattere controverso del fatto ‘ sul quale la sentenza ebbe a pronunciare” attiene non ai fatti da provare cui si riferisce l’articolo 2697 c.c., ma al fatto probatorio rilevante per i fini del giudizio: la svista del giudice cade sulla c.d. percezione semplice o percezione oggettuale, documento, foto, dichiarazione, indizio, e così via.» (così Cass. Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792);
– si è, poi, rilevato altresì che nella nozione di punto controverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo. (Cass., 15 marzo 2023, n. 7435; Cass., 16 dicembre 2014, n. 26451);
3.2 -nella fattispecie, non sussiste, pertanto, il denunciato errore revocatorio -consistente della (erronea) supposizione di inesistenza della domanda di variazione catastale, con conseguente annotazione in atti di ruralità RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari riprese a tassazione -in quanto, come anticipato, la quaestio facti relativa allo svolgimento della procedura di variazione catastale (ai sensi del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2bis , cit.) era entrata nel dibattito processuale sin dal primo grado di giudizio e, per di più, aveva formato oggetto di specifico motivo di ricorso in cassazione che ne reclamava l’insussistenza dei relativi effetti giuridici in ragione della verifica (negativa) svolta dall’ RAGIONE_SOCIALE sull’istanza di parte (d.m. 26 luglio 2012, artt. 4 e 5);
per di più, va rimarcato, tanto col controricorso depositato nel giudizio definito con l’impugnata ordinanza quanto nello stesso odierno ricorso per revocazione non v’è alcuna specifica presa di posizione in ordine ai dati fattuali che -suscettibili essi soli di integrare un errore revocatorio dal quale rimane esclusa un’errata considerazione e interpretazione RAGIONE_SOCIALE difese svolte e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26301; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass., 26 agosto 2015, n. 17163; Cass., 21 luglio 2011, n. 16003) -avevano condotto alla verifica negativa dei requisiti di ruralità, verifica che, come anticipato, formava oggetto del primo motivo di ricorso accolto dalla Corte con l’impugnata ordinanza ; difatti, ed a fronte di una siffatta deduzione, la difesa svolta si è risolta (ancora una volta) nel mero rinvio agli atti catastali (visure) che intanto possono venire in considerazione nel giudizio di legittimità in quanto suscettibili di esame alla stregua di specifiche difese;
-le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui
confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 700,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso per revocazione proposto, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.