Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9948 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
Oggetto: Tributi – Revocazione Errore di fatto.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15658/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su separato documento informatico;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , ed RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimate – avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 40683 del 20 dicembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 40683 del 20/12/2021 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE)
avverso la sentenza n. 16/06/12 del 12/03/2012 della Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR), che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP) n. 23/23/05.
1.1. Con tale ultima sentenza la CTP aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2000, con la quale era stata erogata alla stessa una sanzione amministrativa in ragione del tardivo versamento dell’IVA relativa al I trimestre di detto anno, versamento avvenuto un giorno oltre la scadenza di legge.
1.2. L’ordinanza oggetto di revoca aveva cassato la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e disatteso gli altri quattro motivi proposti (il secondo perché inammissibile, gli altri perché assorbiti); aveva, quindi, deciso la causa nel merito, rigettando l’originario ricorso della società contribuente.
Avverso l’ordinanza della Corte di cassazione RAGIONE_SOCIALE presentava ricorso per revocazione affidato ad un unico motivo.
Sia NOME che l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) non si costituivano in giudizio, restando pertanto intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE si duole dell’errore revocatorio che graverebbe, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la sentenza impugnata; l’errore di fatto sarebbe consistito nell’avere la RAGIONE_SOCIALE rigettato l’originario ricorso della società contribuente in accoglimento del primo motivo, benché dalla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso di AE ne dovrebbe derivare l’accoglimento del ricorso originario.
1.1. Invero, la sentenza impugnata in cassazione sarebbe sorretta da una ratio decidendi (almeno) duplice (l’una riguarderebbe
l’applicazione del condono di cui alla l. 27 dicembre 2002, n. 289, l’altra un profilo di extrapetizione involgente la misura della sanzione, ritenuta incongrua dalla CTR), ciascuna in grado di sorreggere autonomamente la decisione, sicché l’accoglimento del primo motivo non sarebbe sufficiente per la cassazione della sentenza di secondo grado, perché la decisione si reggerebbe sulla statuizione oggetto del secondo motivo del ricorso erariale, dichiarato inammissibile.
1.2. In altri termini, nella prospettazione della ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE si sarebbe potuta pronunziare sull’originario ricorso della contribuente , così decidendo la causa nel merito, soltanto in caso di accoglimento anche del secondo motivo di ricorso (o di uno degli altri motivi di ricorso proposti in via subordinata e dichiarati assorbiti); poiché, invece, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere rigettato.
Il motivo è inammissibile.
2.1. L’errore denunciato dalla società ricorrente ammesso che lo si possa considerare tale -non è qualificabile come errore di fatto, come sostenuto in ricorso, ma, se del caso, come errore di diritto.
2.2. La RAGIONE_SOCIALE ha evidentemente ritenuto di dovere accogliere il ricorso di NOME e decidere la causa nel merito sul presupposto che, nel caso di specie, la CTR non avesse deciso con due statuizioni distinte, ciascuna idonea a sorreggere autonomamente la decisione, ma in base al convincimento che la statuizione del giudice di appello fosse espressione di un’unica, complessa, ratio decidendi .
2.3. Orbene, anche accedendo alla tesi di parte ricorrente, per la quale detta interpretazione della sentenza impugnata sia erronea, detto errore non è denunciabile in sede di revocazione, trattandosi di errore di giudizio e non di errore di fatto (cfr. Cass. n. 10184 del 27/04/2018).
2.4. Né è applicabile nel caso di specie quell’orientamento per il quale è suscettibile di impugnazione per revocazione la sentenza di
legittimità che, decidendo nel merito, non abbia percepito la sussistenza di ulteriori questioni di fatto non esaminate dal giudice di appello (Cass. n. 1897 del 24/01/2022; Cass. n. 23502 del 28/09/2018; Cass. n. 4975 del 12/03/2015; Cass. n. 22373 del 22/10/2014) , ricadendo l’errore denunciato su circostanze che la sentenza di appello ha sicuramente preso in considerazione.
2.5. In buona sostanza, l’erronea percezione, da parte del giudice di legittimità, dell’esistenza di una duplice ratio decidendi non integra un errore di fatto revocatorio, ma un errore di diritto.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 10 maggio 2023.