Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2832 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 20151/2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso per revocazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 19792, depositata in data 20 giugno 2022, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5
dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
COGNOME NOME aveva proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 244/2020/16, depositata il 2 gennaio 2020, che aveva accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina n. 148/2010, avente ad oggetto n. 3 avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio, a seguito della verifica della RAGIONE_SOCIALE Finanz a conclusasi in data 8 aprile 2008, per Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni, relativi agli anni 2003, 2004 e 2005.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19792 del 2022, ha rigettato il ricorso del contribuente, con condanna alle spese, decidendo, per quel che rileva in questa sede, sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti motivazioni: « Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., perché non ricorrerebbe la prova che l’attività svolta fosse di tipo turistico-ricreativo: col motivo, difatti, dietro le spoglie della violazione di legge, si propone una rivalutazione del merito. Si denuncia difatti un preteso errore di valutazione del giudice di merito, che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare, e che non è sindacabile dal giudice di legittimità per violazione dell’art. 115 c.p.c., il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. n. 7187/22) ».
COGNOME NOME, avverso il superiore provvedimento, ha proposto ricorso per revocazione con atto affidato a un unico motivo in fase rescindente e a dieci motivi in fase rescissoria.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente ha depositato, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, richiesta di sospensione del giudizio, allegando copia RAGIONE_SOCIALE domande di definizione della lite e RAGIONE_SOCIALE quietanze di pagamento F24.
1.1 L’istanza non può essere accolta, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di definizione agevolata della lite fiscale il legislatore, nel consentire la definizione RAGIONE_SOCIALE controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell’art. 391 bis cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto; pertanto, in tali casi, va disattesa la richiesta di sospensione del giudizio, avanzata invocando il procedimento di definizione agevolata della lite fiscale (cfr. Cass., 13 settembre 2022, n. 26939; Cass., 11 novembre 2019, n. 29037; Cass., 28 giugno 2016, n. 13306; Cass., 9 gennaio 2014, n. 272; Cass., 23 febbraio 2012, n. 2750).
1.2 Come questa Corte ha già precisato, si tratta di un orientamento che deve essere ribadito anche con riferimento alla formula RAGIONE_SOCIALE controversie per le quali «il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva», di cui al comma 192 dell’art. 1 legge n . 197 del 2022 e che, al riguardo, ha statuito il seguente principio di diritto: « In tema
di definizione agevolata della lite fiscale, l’art. 1, co. 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione RAGIONE_SOCIALE controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio » (cfr. Cass., 21 febbraio 2023, n. 5373).
2. Tanto premesso, il primo ed unico mezzo deduce la sussistenza dell’errore di fatto descritto dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione sembrava essere fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte di Cassazione, nella sentenza impugnata in sede di revocazione, nella parte di interesse, aveva richiamato una sentenza (Cass. n. 7187/2022) che confermava quanto eccepito dalla parte nel motivo di ricorso, dichiarato inammissibile e con il quale il ricorrente aveva denunciato l’ error in procedendo del Giudice di appello che aveva ritenuto provati fatti indimostrati ed indimostrabili, in tal modo violando la norma contenuta nel primo comma dell’art. 115 cod . proc. civ.. L’eccezione avrebbe dovuto indurre il confronto di legittimità fra la lamentata violazione dell’art. 115, comma primo, cod. proc. civ. e l’esistenza del fatto posto a base della applicabilità, o meno, dell’art. 10, primo comma, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1972. La lettura degli atti di causa rilevava che non era stata mai provata l’esistenza del quid pluris , rispetto alla mera prestazione del trasporto, che non avrebbe consentito l’applicata esenzione dall’Iva , né poteva definirsi un riesa me di merito, la constatazione dell’inesistenza di un fatto connesso con l’ipotesi applicativa, o meno, sui ricavi prodotti dalla ricorrente, della esenzione dall’I.V.A. ex art. 10 del d.P.R. n. 633/72, più volte citato, e che avrebbe indotto il Giudice di legittimità a rilevare
una chiara violazione di legge. Si evidenziava, in ultimo, che in data 16 luglio 2022, era entrata in vigore la legge 15 luglio 2022, n. 91, che all’art. 36 bis così recita: « 1. Le disposizioni dell’articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II -bis , numero 1 – ter ), e parte III, numero 127 – novies ), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L’interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto. », c on la conseguenza che la fattispecie in esame rientrava nell’ipotesi di legge anche nel caso in cui (circostanza sempre contestata in tutti i gradi del giudizio) l’attività del ricorrente fosse stata di tipo turisticoricreativa.
2.1 Il primo ed unico motivo del ricorso per revocazione è inammissibile.
2.2 E’ necessario premettere che l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni RAGIONE_SOCIALE stesso fatto, RAGIONE_SOCIALE quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione
e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. (cfr. Cass., 11 gennaio 2019, n. 442).
2.3 Inoltre, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l’errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento (Cass., 23 aprile 2020, n. 8051).
2.4 E’ stato pure affermato che l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass., 8 maggio 2017, n. 11202; Cass., 11 febbraio 2009, n. 3365; Cass., 26 febbraio 2008, n. 5075).
2.5 In particolare, l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni RAGIONE_SOCIALE stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un
fatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., 15 marzo 2023, n. 7435; Cass., 10 giugno 2021, n. 16439).
2.6 In conclusione, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere idoneo a costituire motivo di revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di questa Corte ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve risolversi in un mero errore di percezione.
2.7 Ciò posto, nel caso di specie, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile con riferimento al profilo valorizzato nel ricorso per revocazione, in quanto l’errore denunciato è caduto su un punto controverso della causa, ovvero l’oggetto della prestazione, che secondo l’A mministrazione finanziaria era attività di minicrociera, mentre secondo il ricorrente era attività di mero trasporto di passeggeri senza inclusione di altri servizi a bordo (cfr. pag. 11 del ricorso per revocazione, nella parte in cui trascrive il contenuto della sentenza di secondo grado n. 244/2020/16 del 2 gennaio 2020).
2.8 Al riguardo, giova precisare che l’errore costituisce un punto controverso oggetto della decisione non soltanto nel caso in cui cada su un fatto, in relazione al quale siano emerse posizioni contrapposte tra le parti, di talché vi è stata una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice assume necessariamente una dimensione valutativa (Cass., 8 giugno 2018, n. 14929; Cass., 30 ottobre 2018, n. 14929); ma anche nel caso in cui (sotteso al presente ricorso) l’errore cada su un fatto controvertibile, di un fatto cioè che è
stato prospettato da una RAGIONE_SOCIALE parti o, eventualmente, dallo stesso giudice e che, per tale ragione, è rimasto acquisito al processo (Cass., 16 dicembre 2014, n. 26451; Cass., 15 marzo 2023, n. 7435).
2.9 Più specificamente, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d’ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso anche tra le parti; dunque, punto controverso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non è soltanto il fatto che sia stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche il fatto che, essendo stato introdotto da una parte, sia divenuto per ciò solo controvertibile, di modo che debba ritenersi che abbia comunque formato oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia, con la quale il giudice di merito ha definito il processo (Cass., 15 marzo 2023, n. 7435, in motivazione).
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2023.