Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19848 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19848 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12100/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 10236451000), con sede legale in INDIRIZZO 00198 – Roma (RM), in persona del procuratore speciale (giusta procura notar Atlante rep. 69012, racc. 35905, del 30 novembre 2023) e legale rappresentante Dott.ssa NOME COGNOME nata a La Spezia (SP) il 15 maggio 1969 (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo pec: eEMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), entrambi del foro di Roma, in forza di procura speciale in allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO -00193 – Roma (RM);
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), con sede legale in INDIRIZZO – Roma (RM), società beneficiaria della scissione parziale di RAGIONE_SOCIALE (atto di scissione parziale del 19 dicembre 2019, procura notar
Atlante rep. 60397, racc. 30932), in persona del procuratore speciale (giusta procura notar Atlante rep. 69012, racc. 35905, del 30 novembre 2023,) e legale rappresentante Dott.ssa NOME COGNOME nata a La Spezia (SP) il 15 maggio 1969 (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo pec: eEMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), entrambi del foro di Roma, in forza di procura speciale in allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO – 00193 – Roma (RM);
-ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore Generale protempore;
– intimata – per la revocazione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 31190/2023, depositata il 9.11.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31
gennaio 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE impugnavano gli avvisi di accertamento che rettificavano la rendita catastale proposta con Docfa del 2010 con riferimento alla centrale sita nel Comune di Monterotondo Marittimo, sul presupposto che dovessero essere esclusi dalla maggiore valorizzazione effettuata dall’Ufficio, i vapordotti, gli, alternatori, i trasformatori ed i pozzi geotermici, eccependo anche l’illegittimità dei criteri adottati
dall’Agenzia per la loro valorizzazione ai fini della rendita catastale complessiva.
La CTP di Grosseto con sentenza n. 407/2/2017 respingeva il ricorso avverso l’avviso di accertamento opposto, considerando tutti i componenti idonei per struttura e funzione a concorrere alla determinazione della rendita catastale.
Avverso la sentenza di prime cure, le società proponevano appello e la CTR Toscana, con sentenza n. 1191/2021, accoglieva il gravame ritenendo che i pozzi geotermici sono elementi essenziali della miniera di cui seguono la medesima sorte giuridica, includendo invece, nella valorizzazione ai fini della rendita catastale i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori in quanto contribuiscono ad assicurare alla centrale autonomia funzionale e reddituale.
Questa Corte, con l’ordinanza n. 31190 del 2023, accoglieva il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, rigettava il ricorso incidentale proposto dalle società odierne ricorrenti e, ritenuti sussistenti i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., rigettava il ricorso originario spiegato dalle società ricorrenti.
Contro detta ordinanza hanno ricorso per revocazione le società ricorrenti, affidato ad un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
Col motivo di ricorso, parti ricorrenti deducono la sussistenza di un errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., per ‘omessa percezione dell’esistenza di motivi di ricorso che avrebbero necessitato, inevitabilmente, il rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana (in diversa composizione) affinché quest’ultima esaminasse l’eccezione di infondatezza nel merito dei valori attribuiti dall’Ufficio ai pozzi minerari per erronea sovrastima del costo relativo allo scavo dei
pozzi e per erronea determinazione del deprezzamento per vetustà, esaminando e valutando la documentazione probatoria versata dalle Ricorrenti agli atti del giudizio (i.e. l’apposita perizia tecnica)’ (pag. 11 e 12 del ricorso).
1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente ribadito che l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Sez. U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024, Rv. 671759 01).
Le società si dolgono della illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n.4), c.p.c., per aver il decidente omesso di esaminare il quarto motivo relativo sovrastima dei costi di produzione e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni in contestazione.
In particolare, con il ricorso per revocazione si assume che erano rimasti assorbite le seguenti eccezioni: ‘i) erronea sovrastima dei costi dei pozzi geotermici; ii) erronea determinazione del deprezzamento per vetustà in relazione ai pozzi geotermici e iii) infondatezza nel merito della rendita catastale attribuita dall’Ufficio ai pozzi geotermici, esaminando e valutando la documentazione probatoria versata dalle Ricorrenti agli atti del giudizio (i.e. l’apposta perizia tecnica versata agli atti in All. 6 al ricorso
introduttivo e nuovamente versati agli atti in All. 11 al controricorso e ricorso incidentale in cassazione) (folio 12).’. Cioè tutte le questioni che riguardano i criteri di determinazione della rendita catastale da riferire ai pozzi geotermici che, in quanto esclusi dal calcolo della rendita con la sentenza della CTR, erano rimaste assorbite.
In particolare, il giudice regionale, in seguito al rigetto integrale del ricorso introduttivo del giudizio, decidendo sull’appello proposto dalle società contribuenti, seguendo questo ordine logico delle questioni, ha dapprima ritenuto insussistente il difetto di motivazione dell’atto impugnato; poi escluso dalla rendita catastale i pozzi, per poi affermare che, ai fini della rendita si deve tenere conto di vapordotti, alternatori e trasformatori, precisando infine che ‘Per quanto, infine, attiene all’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus deve essere disatteso’.
Appare evidente che i beni de quibus che si esaminano, in merito ai criteri di determinazione della rendita, non possono che essere i vapordotti, gli alternatori ed i trasformatori, non potendosi sostenere che gli stessi si riferiscano, invece, ai pozzi, già esclusi dalla determinazione della rendita.
Seguendo l’ordine logico delle questioni esaminate dalla CTR deve ritenersi che i parametri di determinazione della rendita catastale siano stati esaminati solo con riferimento ai beni (vapordotti, alternatori e trasformatori) che concorrevano alla determinazione della rendita catastale e non, invece, con riferimento ai pozzi, che ne risultavano esclusi.
Tanto precisato, dalla sentenza emessa dalla CTR della Toscana, dal ricorso per cassazione debitamente trascritto e dalla ricostruzione dei fatti operata nell’ordinanza qui impugnata emerge che, effettivamente, essendo stati i pozzi geotermici esclusi dalla rendita catastale con la sentenza di appello, le dette questioni
erano rimaste assorbite e potevano essere riproposte davanti al giudice del rinvio.
Questa Corte, infatti, con orientamento consolidato ha affermato che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass., 12 giugno 2020, n. 11270; Cass., 22 settembre 2017, n. 22095; Cass., 20 dicembre 2012, n. 23548; Cass., 7 luglio 2010, n. 16016; Cass., 18 settembre 2007, n. 19366; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1691; Cass., 28 agosto 2004, n. 17201).
La Corte avrebbe, pertanto, dovuto cassare con rinvio, proprio perché rimanevano ancora da definire, ai fini della determinazione della rendita catastale, le questioni rimaste assorbite (in ragione de ll’esclusione dei pozzi geotermici dal calcolo della rendita).
Invero, solo avuto riguardo alle componenti che già in appello erano state incluse nel calcolo della rendita, nell’analizzare il quarto motivo del ricorso incidentale (con riferimento alla doglianza concernente la sovrastima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni), ha affermato (vedi punto 10 della motivazione) che ‘il relativo capo avrebbe potuto essere censurato sotto il profilo del vizio di apparente motivazione, ma non come omessa valutazione della perizia’ (pag. 15 dell’ordinanza). Per poi, sulla premessa che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, aggiungere che le società ricorrenti in
via incidentale avevano ‘del tutto omesso di indicare le pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese’.
L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26890 del 22/10/2019; conf. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022).
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l’eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23502 del 28/09/2018; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1897 del 24/01/2022).
La sentenza deve essere pertanto revocata nella parte in cui, dopo aver cassato la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso introduttivo delle società contribuenti, senza tener conto degli ulteriori motivi, preliminari e di merito, formulati sin dal ricorso introduttivo.
All’esito del giudizio, deve, dunque, accogliersi il ricorso e, per l’effetto, revocarsi l’ordinanza di questa Corte n. 31190 del 2023, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’esame degli
altri motivi di ricorso non ancora esaminati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, revoca la propria ordinanza decisoria n. 31190/2023, depositata il 9 novembre 2023, che conferma nel resto, limitatamente alla statuizione di dispositivo con la quale la Corte ‘cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso delle società contribuenti’ ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data