Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10891 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
Revocazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4747/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata al ricorso, p.e.c. EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-resistente – per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione, sesta sezione, n. 25582/2022 depositata in data 31/08/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La vicenda processuale è riferita dallo stesso ricorrente, NOME COGNOME, nei seguenti termini:
-egli propose ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Modena contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo alla posizione fiscale dell’anno 2008, notificatogli in data 24/12/2013, lamentando l’emissione dell’avviso prima del termine previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000;
la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Modena rigettò il ricorso con sentenza n. 721/2014 del 30/10/2014, ritenendo la norma non applicabile al caso in cui vi fosse stata mera acquisizione documentale e l’attività di verifica non si fosse svolta nella sede del ricorrente;
il 6/04/2017 il contribuente propose un nuovo ricorso contro il medesimo avviso di accertamento, sempre davanti alla CTP di Modena;
il Presidente della CTP, con decreto n. 156/2017, lo dichiarò inammissibile, sia perché proposto oltre il termine di legge per impugnare, sia perché contrario a sentenza di rigetto irrevocabile;
la CTP di Modena, in sede di reclamo proposto dal contribuente contro il decreto presidenziale, con sentenza n. 680/2017 depositata in data 12/09/2017, confermò l’inammissibilità del ricorso;
la Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Emila Romagna, con sentenza 374/2020 depositata in data 7/02/2020, rigettò l’appello del contribuente;
-la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25582/2022, oggetto del presente giudizio, dichiarò inammissibile il ricorso; in particolare evidenziò che la sentenza res a sull’impugnazione dell’ avviso di
accertamento si era resa definitiva con conseguente passaggio in giudicato, il che non consentiva la proposizione di un nuovo ricorso contro un atto ormai definitivo, non potendo un atto essere reiteratamente impugnato per un motivo già vagliato e disatteso; né rilevava la possibilità di rilevare di ufficio la violazione de contraddittorio che presuppone la non definitività dell’avviso .
Contro tale decisione propone ricorso per revocazione il contribuente, evidenziando due errori di fatto.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ;
Il ricorso è stato fissato per l ‘adunanza in camera di consiglio del 7/03/2024.
Considerato che:
Il ricorrente deduce due errori revocatori compiuti dalla Corte nella impugnata ordinanza, uno dato dalla supposizione di un fatto la cui verità sarebbe esclusa dagli atti, e cioè la definitività dell’accertamento fiscale in ragione del passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Modena del 2014, e uno dato invece dalla supposizione di un fatto inesistente, in quanto egli aveva proposto un nuovo ricorso per l’annullamento dell’avviso, deducendone la nullità radicale.
L’art. 391bis cod. proc. civ. stabilisce che «Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la revocazione». Quest’ultima disposizione prescrive che «Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e precisa che «Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,
oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l’errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione RAGIONE_SOCIALE norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione.
Resta, quindi, esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logicogiuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5). In sintesi, la combinazione dell’art. 391bis e dell’art. 395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto sostanziale o processuale e l’errore di giudizio o di valutazione.
2.2. L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell’errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di
un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass. 11/04/2001, n. 5369).
2.3. Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897). Gli approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost. n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell’errore di fatto previsto dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
2.4. Dunque l’interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391bis e 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione RAGIONE_SOCIALE decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla
mera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all’esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, di conseguire l’immutabilità e definitività della pronuncia all’esito di un sistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472).
2.5. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l’impugnazione per revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040).
L’errore quindi può anche cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice ma deve trattarsi di una mera svista di carattere materiale e meramente percettivo, riferita a fatti univocamente e incontestabilmente percepibili nella loro
ontologica esistenza e insuscettibili di diverso apprezzamento, non potendo rilevare un errore che implichi un benché minimo margine di apprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione del fatto (Cass., Sez. U., 16/11/2016, n. 2336; Cass. 25/05/2018, n. 13140).
Non è quindi idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, n. 4) cod. proc. civ., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto. Analogamente rientra nell’attività valutativa, inidonea a integrare errore revocatorio, l’interpretazione del significato della sentenza impugnata, della quale la Corte di legittimità dà conto in motivazione (Cass. 27/04/2018, n. 10184); infine, d’altro canto, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 04/04/2019, n. 9527).
2.6. Il carattere d’impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865).
Alla luce di tali principi, il ricorso è evidentemente inammissibile in quanto non prospetta affatto errori revocatori.
3.1. La vicenda processuale sopra delineata è caratterizzata dalla presentazione di un secondo ricorso contro il medesimo avviso di accertamento, già impugnato, con esito negativo, per lo stesso vizio,
violazione del contraddittorio essendo l’avviso stato emesso senza il rispetto del termine di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, declinato però in termini di nullità radicale e non di annullabilità, il che, secondo la tesi del ricorrente ( come emerge dall’ originario ricorso per cassazione) avrebbe legittimazione l’ impugnazione anche oltre il termine di sessanta giorni.
La Corte, nell’ordinanza impugnata, ha ritenuto inammissibile il ricorso evidenziando che il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla prima impugnazione, avesse reso definitivo l’avviso, impedendo un nuovo ricorso, peraltro proposto per lo stesso motivo già vagliato e disatteso.
3.2. Il ricorrente assume che il primo errore della Corte sarebbe dato dall’ a vere ritenuto l’accertamento definitivo alla luce della mancata impugnazione della sentenza n. 721/2014 della CTP di Modena, laddove invece l’avviso di accertamento emesso in violazione del contraddittorio è nullo e non produce alcun effetto e come tale non potrebbe mai divenire definitivo; invoca a sostegno di tale assunto l’applicabilità dell’art. 14 della l. n. 15 del 2005 che ha introdotto l’art. 21septies alla l. n. 241 del 1990 e che prevede la categoria di nullità del provvedimento amministrativo e che sarebbe applicabile anche agli atti RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali.
In riferimento alla seconda doglianza, deduce di non aver mai proposto appello contro la sentenza n. 721/2014 ma di aver proposto un nuovo ricorso, che, in ragione della nullità radicale dell’atto impugnato, non poteva essere considerato tardivo.
3.2. Appare evidente che con tali doglianze il ricorrente in realtà non contesta affatto il dato storico del passaggio in giudicato della sentenza n. 721/2014 della CTP di Modena, che anzi espressamente afferma, ma l’interpretazione degli effetti di tale giudicato, che sarebbe inapplicabile ai casi di vizi di nullità dell’atto.
Ciò facendo, quindi di fatto, non deduce un errore percettivo ma censura le valutazioni poste dalla Corte a fondamento della decisione e precisamente la ritenuta efficacia preclusiva del giudicato a proporre una nuova impugnazione del medesimo avviso per un vizio dedotto in termini di nullità (che peraltro era proprio la questione giuridica centrale del giudizio conclusosi con l’ordinanz a impugnata e che viene di fatto riproposta con nuove argomentazioni).
Del resto, Cass., Sez. U., n. 2336/2016 cit. ha precisato che va categoricamente esclusa dal novero dell’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall’attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un (preteso) giudicato, perché quest’ultimo -sia esso interno od esterno -costituisce la regola del caso concreto e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicché l’erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula iuris , rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto (ribadendo un principio già espresso da Cass., Sez. U., 16/11/2004, n. 21639, trattandosi di vizio, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto).
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Non vi è a provvedere in merito alle spese di lite non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.