Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17940 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17940 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 27828-2019 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME
rappresentate e difese, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME e con domicilio eletto in Roma, presso lo studio di quest’ult imo;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO giusta
procura in calce al controricorso e con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso l ‘ordinanza n. 7419/2019 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 15/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/3/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME e NOME COGNOME propongono ricorso per la revocazione, ex artt. 391bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., dell’ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe, che aveva accolto il ricorso proposto dal Comune RAGIONE_SOCIALE Guidonia di Montecelio avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1708/2014, con cui era stata confermata la sentenza n. 444/65/2011 della Commissione tributaria provinciale di Roma in accoglimento del ricorso proposto dalla de cuius delle odierne ricorrenti, NOME NOME, avverso avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ed omesso versamento ICI 2002-2005;
in particolare, questa Corte aveva cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito mediante rigetto del ricorso originario della contribuente, dichiarando non dovute le sanzioni;
il Comune resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo le ricorrenti deducono, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio che, nel cassare senza rinvio la pronuncia della Commissione tributaria regionale, pronunciando nel merito, avrebbe erroneamente supposto l a ‘ esistenza di elementi di fatto tali da escludere la «necessità di accertare il reale valore venale del fondo, posto che il Comune …(aveva)… dichiarato di avere già adottato la relativa delibera di accertamento del valore venale delle aree in questione in conformità alla loro classificazione ed alle caratteristiche proprie dell’attività edilizia ivi consentita » … accoglie …(ndo)… in toto (non sono nell’ an ma anche nel
quantum ) la pretesa tributaria manifestata dall’Ente, benché positivamente risultasse la necessarietà di ulteriori accertamenti di fatto, in contraddittorio giudiziale, per la relativa liquidazione ‘ ;
1.2. va premesso che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità dell’istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte presuppone un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dunque un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (fra le molte, cfr. Cass. 11 gennaio 2018, n. 442), postulando, l’errore revocatorio, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l’una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concernendo un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice;
1.3. il discrimine tra l’errore revocatorio e l’errore di diritto risiede, invero, nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di quell’attività di valutazione che rappresenta, per contro, l’indefettibile tratto distintivo del secondo (cfr. Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032);
1.4. ne consegue che l’errore revocatorio che «ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice» (cfr. Cass. n. 9527 del 04/04/2019; Cass. n. 27094 del 15/12/2011);
1.5 . ciò posto, l’esame degli atti e le stesse affermazioni delle ricorrenti danno conferma del fatto che queste ultime non addebitano, in realtà, a questo Giudice di legittimità alcuna svista su dati di fatto, portati al suo esame, produttiva dell’affermazione o della negazione di elementi decisivi per la soluzione della questione proposta, ma sembrano volere suggerire un
apprezzamento delle risultanze processuali diverso da quello adottato, laddove si fa rilevare che erroneamente il Collegio aveva ritenuto la «concludenza della liquidazione effettuata dal Comune e, quindi, l’esclusione degli accertamenti di fatto (nemmeno «ulteriori»)» necessari, «ferma la cassazione della sentenza … , a rinviare alla Commissione Tributaria Regionale per la determinazione del quantum esigibile» (cfr. pag. 12 ricorso);
1 .6. questa Corte, nell’ordinanza impugnata, ha invero affermato quanto segue:« Infondate, oltre che generiche e non esplicitate in conformità al principio di autosufficienza del ricorso, sono le argomentazioni della controricorrente in ordine alle limitazioni della attività edificatoria, che sarebbero date anche dal vincolo esistente su una parte del terreno, e della necessità di accertare il reale valore venale del fondo, posto che il Comune ha dichiarato di avere già adottato la relativa delibera di accertamento del valore venale delle aree in questione in conformità alla loro classificazione ed alle caratteristiche proprie della attività edilizia ivi consentita (cfr. Cass. civ. sez. V, n. 13567/2017). Il ricorso è pertanto da accogliere e cassando la sentenza impugnata può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente …»;
1.7. è di palmare evidenza, pertanto, che la pronunzia sulla deduzione delle ricorrenti circa la necessità di procedere alla valutazione del valore venale del bene da parte della Commissione tributaria regionale in sede di rinvio, risulta effettivamente e specificamente intervenuta, e si è dunque di fronte all’invocazione di un’errata considerazione e interpretazione delle prove e delle allegazioni delle parti e, quindi, di un errore di giudizio in cui sarebbe incorsa questa Corte nell’ordinanza in oggetto, come tale non prospettabile in sede di revocazione ex artt. 391 bis e 395 cod. proc. civ.;
1.8. nella specie, l’affermazione, contenuta nell’ordinanza impugnata per revocazione, relativa alla mancata necessità di procedere alla valutazione del valore venale del bene da parte della Commissione tributaria regionale in sede di rinvio, vale a risolvere un punto controverso della causa e non investe una circostanza pacifica, incontrovertibile nella sua esistenza ma attiene alla valutazione degli atti sottoposti al controllo della Corte e che essa abbia correttamente percepito, un errore che si risolve, cioè, in un vizio del
ragionamento sui fatti assunti o in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio quando i fatti segnalati abbiano formato, come nella fattispecie oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione (cfr. Cass. S.U. n. 8528 del 02/08/1993; conf. Cass. n. 442 del 11/01/2018; Cass. n. 23173 del 14/11/2016);
1.9. nella fattispecie, inoltre, non è neppure dato ravvisare alcun errore di valutazione da parte del Collegio, considerato che, come dianzi indicato, l’ordinanza dà atto espressamente delle questioni dedotte con riferimento all’accertamento di valore, rileva ndo la genericità, oltreché il difetto di autosufficienza, mentre la ricorrente al riguardo nulla ha argomentato o contestato;
il proposto ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art.13, comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da