Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14731 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14731 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 28.02.2025 11/02/2025
REVOCAZIONE CORREZIONE
ERRORE MATERIALE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15365/2020 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME COGNOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME Massimo COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTIE –
CONTRO
il COMUNE DI MASSA (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO in persona del Sindaco pro tempore , NOME COGNOME rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al
contro
ricorso, di decreto sindacale n. 214 del 16 luglio 2020 e di determina dirigenziale n. 1407 del 16 luglio 2020, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 1468/2025 Numero di raccolta generale 14731/2025 Data pubblicazione 01/06/2025
– CONTRORICORRENTE – per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 25248/2019, depositata il 9 ottobre 2019, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 28 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Con la suindicata sentenza questa Corte -per quanto ora occupa in relazione ai motivi di revocazione -in controversia relativa all’accertamento ICI per l’anno 2009, rigettava il ricorso per cassazione proposto dalla suindicata ricorrente contro la sentenza n. 1443/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), ritenendo che la sentenza del Giudice dell’appello fosse conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte, avendo rilevato che l’area tassata era stata considerata edificabile dallo strumento urbanistico generale e che, dunque, la base imponibile ai fini ICI doveva adeguarsi a tale qualificazione.
Ciò in quanto per « orientamento costante espresso sin dalla sentenza a sezioni unite n. 25506/2006, (fondato sulle norme di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504) in virtù del quale un’area, ai fini dell’applicazione dell’ICI, è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti
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attuativi del medesimo (cfr. Cass. s.u. n. 25506/2006; Cass. n. 4952/2018; n.9202/2019; n. 27426/2018)» (così nella sentenza in esame). Data pubblicazione 01/06/2025
1.1. La Corte osservava ancora che «I giudici di merito, peraltro, hanno tenuto conto del fatto che la concreta utilizzabilità a scopo edificatorio è limitata, e hanno infatti ridotto il quantum, ritendendo che l’area debba essere valutata secondo i parametri minimi. L’assenza di contratti di compravendita nel periodo in questione non impedisce al Comune di valutare il terreno, essendo peraltro pacificamente dedotto dalla stessa ricorrente che all’avviso di accertamento sono state allegate schede tecniche estimative di cui invero si lamenta, ma solo in termini generici, la loro incomprensibilità, mentre di contro il giudice del merito, con accertamento in fatto qui insindacabile, ha applicato il valore ritenuto congruo (importo minimo)».
1.2. La sentenza impugnata assumeva «Infine, quanto alla dichiarata natura di pertinenza del terreno», che «la CTR ha rilevato che, ai fini fiscali, è necessario che le pertinenze siano indicate specificamente nella dichiarazione ICI, e ciò è conforme ai consolidati principi espressi da questa Corte, la quale in più occasioni ha rilevato che al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità (si veda, da ultimo Cass. 27573/2018; v. anche Cass. 13017/2012; Cass. 19639/2009)» (v. sentenza impugnata).
NOME COGNOME proponeva ricorso per revocazione contro la predetta sentenza, con atto notificato il 9 giugno
2020, sulla base di due motivi, formulando anche istanza di correzione di errore materiale, successivamente depositando, in data 14 febbraio 2025, memoria ex art. 380bis . 1, c.p.c. Numero sezionale 1468/2025 Numero di raccolta generale 14731/2025 Data pubblicazione 01/06/2025
Il Comune di Massa resisteva con controricorso notificato il 17 luglio 2020, depositando, in data 10 febbraio 2025, memoria ex art. 380bis . 1, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha eccepito l’errore di fatto in cui sarebbe caduta la Corte e la «violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b ) del D.Lgs 504/1992 e dell’art. 11 -quaterdecies , comma 16, del D.L. n. 203/2005 anche con riguardo all’art. 3 e all’art. 53 della Costituzione» (v. pagina n. 5 del ricorso), per non aver riconosciuto l’assoluta inedificabilità delle aree sottoposte a tassazione ed aver in particolare supposto un fatto decisivo (l’edificabilità dei suoli) incontestabilmente escluso per essere consentita l’edificazione in lotti – come quelli della ricorrenteinferiore a 3000 mq, tanto che nel giudizio in cassazione si era prodotto l’atto con cui il Comune di Massa, sia pure per un’altra annualità ed a due cespiti, aveva riconosciuto il proprio errore, rinunciando alla pretesa impositiva.
Con la seconda censura l’istante ha dedotto l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte e la «violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.lgs 504/92» (v., pagina n. 10 del ricorso), per aver travisato il senso delle eccezioni proposte dalla contribuente e cioè che i valori stabiliti dal Comune non hanno tenuto conto dell’assenza pressochè totale di transazioni commerciali, derivata proprio dall’obbligo imposto dalla Regione Toscana di limitare l’edificazione della zona a soli ottanta lotti di superfice minima di 3000 mq, che
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avrebbero dovuti essere individuati dal Comune tramite in piano particolareggiato mai adottato. Data pubblicazione 01/06/2025
Infine, la ricorrente ha denunciato l’errore materiale in cui sarebbe caduta la Corte per aver condannato la contribuente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, nonostante si sia costituito tardivamente e non abbia prodotto memoria, partecipando solo alla discussione orale.
Sul punto la ricorrente ha anche avanzato, in via subordinata, istanza di correzione di errore materiale del capo di sentenza relativa alla liquidazione delle spese di giudizio, ritenuta essere un’ingiusta duplicazione della condanna già disposta con altra sentenza (n. 25254/2019) resa in analogo giudizio.
I motivi vanno esaminati congiuntamente. E ciò non senza aver prima ricordato che:
l’errore di fatto previsto dall’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. (oggetto di richiamo nell’art. 391bis c.p.c.), idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l’errore revocatorio, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di
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indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio (così, anche da ultimo, Cass., n. 24178/2024, che richiama Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama ex plurimis , Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171); Data pubblicazione 01/06/2025
-non costituisce, pertanto, errore revocatorio l’interpretazione e la valutazione degli atti di causa (cfr., tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. II, 28 febbraio 2024, n. 5270) e non costituiscono vizi revocatori eventuali errori di giudizio o di valutazione (cfr., ex multis , così, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 9 settembre 20234, n. 24178, che richiama Cass., Sez. I, 13 dicembre 2023, n. 34854);
-l’errore deve poi avere carattere decisivo, nel senso che senza di esso la decisione sarebbe stata di contenuto diverso (cfr., tra le tante, Cass., Sez. II, 30 maggio 2022, n. 17379) e favorevole a chi invoca l’errore e cadere su di un punto non controverso tra le parti e cioè su di un punto che non ha costituito oggetto di dibattito tra le parti (cfr. così, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 9 settembre 20234, n. 24178, cit., che richiama, ex multis, Cass., Sez. III, 15 marzo 2023, n. 7435);
Alla luce di tali principi non può non rilevarsi quanto segue, subito avvertendo che -come rappresentato dalla difesa del Comune nella memoria di cui all’art.380 -bis .1., c.p.c. -medesimo ricorso è già stato deciso da questa Corte con l’ordinanza n. 32662/2023, ai cui contenuti pure si rinvia.
5.1. Nel primo motivo di revocazione la contestazione concerne la potenzialità edificatoria o meno dell’area
sottoposta a tassazione, che aveva costituito l’oggetto precipuo della controversia e segnatamente del primo motivo del ricorso per cassazione con il quale la contribuente aveva contestato la sentenza del Giudice regionale per la dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. b ) d.lgs. n. 504/1992 ed 11quaterdecies , comma 16, d.l. 203/2005, 3 e 53 Cost. « per avere la sentenza ritenuto edificabili terreni che non sono né mai saranno suscettibili di alcuno sfruttamento edilizio perché sottoposti a plurimi vincoli di inedificabilità e per non averne riconosciuta la natura pertinenziale» (così a pagina n. 2 del ricorso per cassazione). Numero sezionale 1468/2025 Numero di raccolta generale 14731/2025 Data pubblicazione 01/06/2025
Il principio sopra richiamato secondo cui l’errore revocatorio non deve cadere sul tema che ha costituito oggetto di controversia tra le parti rende il motivo palesemente inammissibile, senza necessità di ulteriori, soverchie, riflessioni sul punto.
5.2. Analogamente, con riferimento al secondo motivo, va osservato che nel ricorso per cassazione aveva costituito motivo di contestazione la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 « per avere la sentenza di appello applicato il valore minimo stabilito dal sistema di determinazione automatica adottato dal Comune di Massa, senza tener conto della illegittimità di tale sistema di valutazione, che non è basato sui criteri stabiliti dalla norma di riferimento per la determinazione del valore venale dei terreni classificati come edificabili» (v. pagina n. 2 del ricorso per cassazione), segnalando sul punto che per l’anno di imposta 2009) non erano stati menzionati di vendita.
La contestazione che la ricorrente muove alla sentenza della Corte riposa sul rilievo secondo il quale è certamente condivisibile il rilievo contenuto nella sentenza impugnata
secondo cui « non è l’assenza di compravendite immobiliari che impedisce all’ente di determinare il valore di mercato, ma è piuttosto la mancata considerazione di tale assenza che rende illegittimo il sistema di calcolo elaborato dal Comune!», per cui « l’errore di fatto in cui incorre la Corte consiste nel travisare il senso delle eccezioni proposte dalla contribuente: i valori stabiliti dal Comune di Massa non hanno tenuto conto (come prevede la normativa) dell’assenza pressoché totale di transazioni immobiliari » (v. pagina n. 10 del ricorso). Numero sezionale 1468/2025 Numero di raccolta generale 14731/2025 Data pubblicazione 01/06/2025
Ebbene, anche in tal caso, è la stessa articolazione del motivo che ne rivela l’inammissibilità alla luce dei principi sopra riepilogati, sol considerando che il nucleo essenziale della contestazione sta nella dedotta errata interpretazione del senso delle eccezioni svolte dalla contribuente, ipotesi questa che -per definizione -non può integrare un errore revocatorio di fatto.
Va in tal senso ribadito quanto già osservato con la citata ordinanza n. 32662/2023 secondo cui è estranea all’errore revocatorio la valutazione che sia conseguenza di un preteso errato scrutinio od interpretazione delle risultanze e degli atti processuali.
6 . Del pari, con riguardo all’istanza di correzione del dedotto errore materiale in ordine alla statuizione di condanna alle spese di lite a favore del Comune, nonostante la sua tardiva costituzione e l’assenza di altra attività difensiva scritta (deposito di memoria ex art. 378 c.p.c.), va osservato che il supposto errore non è ascrivile ad una svista materiale.
Per quel che più direttamente rileva, va poi segnalato che la stessa difesa della ricorrente ha dato « il Comune ha partecipato unicamente alla discussione orale, la quale peraltro
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si è tenuta congiuntamente a quella di altro ricorso pendente tra le stesse parti ed avente identico oggetto (seppur relativo a diverse annualità dello stesso tributo » (v. pagina n. 12 del ricorso). Data pubblicazione 01/06/2025
Ed allora, esclusa ogni ipotesi di errore materiale, giova osservare che la liquidazione delle spese è stata operata in applicazione del principio secondo cui la tardività del controricorso non impedisce, in caso di rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente in relazione all’attività difensiva svolta con la partecipazione alla discussione orale (cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 30 marzo 2018, n. 7900; Cass., Sez. L., 13 maggio 2010, n. 11619; Cass., Sez. III, 19 gennaio 2006, n. 1016; Cass., Sez. III, 27 maggio 2005, n. 11275; Cass., Sez. V, 25 luglio 2003, n. 10933; Cass., Sez. II, 26 novembre 2001, n. 14944).
6 .1. Per le medesime ragioni va respinta l’istanza di correzione di errore materiale per la dedotta duplicazione delle spese di giudizio, essendo quelle liquidate riferite all’attività difensiva svolta nel giudizio deciso con la sentenza oggetto di revocazione.
7. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
E va, infine, pure dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del Comune di Massa nella misura di 3.500,00 € per compensi e 200,00 € per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME