Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33337 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33337 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28579/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA n. 1973/2016 depositata il 19/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa.
Con avviso di accertamento notificato il 12 luglio 2003, sul presupposto di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Milazzo, l’RAGIONE_SOCIALE contestava al contribuente, in relazione all’anno d’imposta 2000, l’omessa contabilizzazione di ricavi e l’utilizzazione nella dichiarazione fiscale di fatture di acquisto correlate a operazioni commerciali mai avvenute. Per l’effetto l’erario accertava un maggior reddito d’impresa in capo all’imprenditore, con conseguente recupero RAGIONE_SOCIALE più elevate imposte dirette dovute; veniva, altresì, ripreso il più cospicuo importo dovuto a fini iva, per l’illegittima detrazione di costi fittizi mai sostenuti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, accogliendo il ricorso del contribuente, annullava l’atto impositivo.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva, per converso, il gravame erariale e confermava l’avviso di accertamento.
Il contribuente impugnava la sentenza d’appello per revocazione, ritenendola frutto di un errore di fatto consistito in una deficitaria e incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze della CTU disposta in prime cure, da cui era derivato un errore nella percezione RAGIONE_SOCIALE prove dei fatti di causa.
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato con sentenza l’inammissibilità del ricorso per revocazione.
Il ricorso per cassazione del contribuente avverso la sentenza in parola è affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione.
Con il motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame, i sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la commissione tributaria regionale erroneamente valutato le risultanze della CTU, ascrivendo al perito affermazioni e conclusioni non rispondenti al vero; il giudice d’appello avrebbe, inoltre, erroneamente ritenuto il mancato adempimento da parte del contribuente dei propri oneri probatori, anche in tal caso a cagione di una mancata ed erronea percezione degli atti del giudizio, non essendo state valorizzate le evidenze emergenti dai rapporti sintetici depositati dall’imprenditore con conseguente errore di fatto o di valutazione obiettiva RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie esistenti in atti.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza traligna dal modello tipico dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per risolversi nella richiesta al giudice di una rivisitazione sostanziale del merito della controversia, onde ottenerne una più appagante ricostruzione.
Il giudice d’appello ha evidenziato l’insussistenza, nella specie, di un errore di fatto riconducibile nel paradigma dell’art. 395 n. 4 c.p.c., escludendo constasse una percezione incongrua o una svista materiale idonea a condurre il giudice a supporre l’esistenza di circostanze non vere o incontestabilmente escluse in base agli atti e ai documenti di causa. Per converso, la Commissione Tributaria Regionale ha accertato l’idoneità RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie in atti a
condurre il collegio decidente alle statuizioni in concreto adottate. Al giudice di merito, d’altronde, ‘ spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ‘ (Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 331 del 2020).
L’errato apprezzamento o l’incongrua valutazione di una risultanza probatoria verte in un ambito estraneo a quello dell’errore revocatorio, non essendo suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., potendo al più tradursi in un ” error in procedendo ” ovvero ” in iudicando “, di per sé insuscettibili di sorreggere il ricorso per revocazione della sentenza, dovendo essere denunciati -come condivisibilmente chiarito dalla Commissione Tributaria Regionale -con ricorso per cassazione.
La motivazione resa dai giudici d’appello non scende al di sotto della soglia del c.d. ‘minimo costituzionale’, giovando richiamare l’orientamento di questa Corte in base al quale ‘ In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, CPC, disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ‘ (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7500 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 09/11/2023.