Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21921 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21921 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17219/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CRAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE
S.R.L.
-intimato-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE LIGURIA n. 80/2023 depositata il 31/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Liguria ( hinc: CTR), con la sentenza n. 80/2023 depositata in data 31/01/2023, ha dichiarato
inammissibile il ricorso in revocazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE ( hinc: RAGIONE_SOCIALE) contro la sentenza n. 156/2022 con la quale la stessa CTR aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
La CTR ha rilevato che l ‘errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione . Parimenti, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte da quest’ ultima a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie censure, così come la revocazione non può essere giustificata dall’attività di valutazione del giudice.
Infine, la CTR ha affermato che: « Né, con riguardo al denunciato mancato esame degli atti depositati in giudizio di cui al vizio revocatorio dedotto dalle RAGIONE_SOCIALE, può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando, non contemplati dall’art. 395 c. p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3).
Inoltre perché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenzial e e determinante RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata per revocazione. Nesso che nel caso in esame non solo non è stato dimostrato ma non sussiste affatto. »
NOME ha proposto ricorso in cassazione con due motivi contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR.
La parte intimata non si è costituita.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omessa pronuncia su un motivo di revocazione proposto dall’ufficio ai sensi dell’art. 395, n. 5, c.p.c. e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di ricorso per revocazione relativo al contrasto tra la sentenza impugnata per revocazione con quanto affermato, in relazione alle medesime dichia razioni doganali, da questa Corte con l’ordinanza n. 22759/2019 con valore di giudicato esterno. Riporta, quindi, a pag. 6-8 del ricorso in cassazione quanto riportato nel ricorso per revocazione. In sintesi, con tale motivo veniva sostanzialmente rilevato che:
i provvedimenti impugnati scaturiscono dalla segnalazione RAGIONE_SOCIALE, riguardante alcune società esportatrici di cavi d’acciaio. In particolare, è emerso che nove operatori commerciali sud coreani risultavano esportare verso l’UE merce di origine cinese, in violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antidumping. Fra di esse è stata individuata la fornitrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di importatrice;
nel corso del giudizio di appello l’RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a depositare RAGIONE_SOCIALE memorie illustrative (prot. n. 3563RU del 28.01.2021) che rappresentavano con estrema chiarezza tale circostanza: « Con le Ordinanze Collegiali interlocutorie n. 858-62019 e n. 859-6-2019, depositate il 23/07/2019 a seguito RAGIONE_SOCIALE udienze del 23 / 07 / 2019, codesta Commissione ha rinviato a nuovo
ruolo la trattazione de/presente giudizio RGA 1644/ 201 5 riferito all’odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE e del riunito giudizio RGA 145/2016 riferito al RAGIONE_SOCIALE, nell’attesa che la Cassazione si pronunciasse in altra causa avente ad oggetto gli avvisi di accertamento sottesi agli atti di contestazione impugnati dalle prefate società. Diversamente da quanto affermato da controparte e dal RAGIONE_SOCIALE nelle istanze di rinvio dell’udienza / 02 / 2021 non v’è alcun giudizio pendente innanzi a codesta Commissione sugli atti prodromici alle sanzioni qui in esame: difatti, sugli avvisi di accertamento, la Corte di Cassazione si è pronunciata in via definitiva con la sentenza n. 22759/2019 del 14/03/2019, depositata il 12 109 / 2019…. ….. Dunque, la Suprema Corte con la sentenza n. 22759/2019 resa nelle cause riferite a tre giudizi introdotti dall’obbligato principale NOME e a un giudizio introdotto dal coobbligato solidale CAD RAGIONE_SOCIALE ha respinto, come già esposto, il ricorso instaurato da NOME di cui all’RG. 25209/2014, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE «TR Liguria n. 451-2-2014 favorevole all’RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto nr otto avvisi di accertamento prot. 16160/16219/ 16224 /16225 /16226 /16229 /16231 /16232 del 20/ 05 / 2010 (i prot. 16219 e 16224 risultano essere gli avvisi di accertamento sottesi alle sanzioni in esame con l’odierno giudizio) … »
Rileva che la decisione in esame pertanto, in punto di prova dell’accertamento si pone in evidente contrasto con il giudicato formatosi sugli avvisi di rettifica relativi alle stesse dichiarazioni doganali oggetto RAGIONE_SOCIALE pretesa sanzionatoria de qua e, quindi, censurabile per revocazione.
1.2. Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità. Nel caso di specie la parte che ha proposto ricorso, intimata nel presente giudizio, è RAGIONE_SOCIALE, rappresentante in dogana di RAGIONE_SOCIALE
L’ordinanza n. 22759 del 2019 emessa da questa Corte (invocata dalla parte ricorrente come giudicato esterno rilevante nel presente giudizio e conoscibile in via officiosa da questa Corte anche in mancanza RAGIONE_SOCIALE produzione di parte, arg. ex Cass., 14014 del 2017) è stata emessa nell’ambito di un giudizio in cui sono stati riuniti tre procedimenti, i cui contenuti sono stati così individuati nel provvedimento appena richiamato:
nel procedimento iscritto al n. 25209/2014 R.G. risulta che la società ricorrente (indicata nell’intestazione come RAGIONE_SOCIALE) , in qualità di società importatrice – avvalsasi per l’importazione di uno spedizioniere doganale – ha impugnato otto avvisi di accertamento e rettifica doganale, relativi a dichiarazioni di importazioni definitive di cavi in acciaio (importazioni che, dagli atti del procedimento, risalgono agli anni 2007 e 2008), con i quali è stata disconosciuta l’origine sudcoreana e ne è stata accertata l’origine cinese, con applicazione di dazi antidumping. Tale ricorso è stato integralmente rigettato;
nel procedimento iscritto al n 15518/2017 R.G. risulta che – con riferimento a quattro RAGIONE_SOCIALE menzionate dichiarazioni di importazione relative all’anno 2007 di cavi di acciaio di importazione sudcoreana l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di La RAGIONE_SOCIALE ha emesso quattro atti di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni; che la importatrice RAGIONE_SOCIALE ha impugnato gli atti di contestazione e la CTP di La RAGIONE_SOCIALE ha accolto il ricorso, laddove la CTR RAGIONE_SOCIALE Liguria, con sentenza del 23 dicembre 2016, ha rigettato l’appello, deducendo, in difformità dalla sentenza di prime cure (quindi confermando la sentenza ma con diversa motivazione), che gli atti di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sono stati irrogati senza il rispetto del termine di cui all’art. 12, comma 7, I. 27 luglio 2000, n. 212, in asserito contrasto con la normativa e la
giurisprudenza unionale, oltre che con la giurisprudenza di legittimità;
nel procedimento iscritto al n. 15525/2017 R.G. risulta che – con riferimento a ulteriori due RAGIONE_SOCIALE menzionate dichiarazioni di importazione doganale relative all’anno 2007 – l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di La RAGIONE_SOCIALE ha emesso ulteriori due atti di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni; che la importatrice RAGIONE_SOCIALE e lo spedizioniere doganale RAGIONE_SOCIALE hanno separatamente impugnato gli atti di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e che la CTP di La RAGIONE_SOCIALE ha in entrambi i casi accolto i ricorsi e che la CTR RAGIONE_SOCIALE Liguria, previa implicita riunione dei due appelli proposti dall’RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 23 dicembre 2016, li ha rigettati, deducendo, in conformità RAGIONE_SOCIALE sentenze di prime cure, che gli atti di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sono stati irrogati senza il rispetto del termine di cui all’art. 12, comma 7, I. 27 luglio 2000, n. 212, in asserito contrasto con la normativa e la giurisprudenza unionale, oltre che con la giurisprudenza di legittimità.
1.3. Occorre rilevare come, nel caso di specie, in primo luogo non viene indicato alcun elemento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente che consenta di riscontrare la corrispondenza degli otto avvisi di rettifica impugnati dall’RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del procedimento sub R.G. 25209/14 definito con rigetto del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (con ordinanza n. 22759/2019 emessa da questa Corte) con gli atti impositivi relativi alle sanzioni impugnate nel presente procedimento. Non solo: non risulta neppure dalla sentenza impugnata che la parte ricorrente nel procedimento sub R.G. n. 25209/14 fosse, unitamente ad RAGIONE_SOCIALE, anche l’odierna parte intimata RAGIONE_SOCIALE
1.4. In aggiunta, la stessa impostazione del motivo impone un’attività di giudizio, fuori dalla revocazione.
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 395 n.4 c.p.c. -Falsa applicazione dell’art. 395, n.4, c.p.c., per mancata sussunzione del caso di specie tra i casi di “errore revocatorio”, ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 4, c.p.c.
2.1. La parte ricorrente rileva che la CTR nella sentenza n. 156/2022 (oggetto RAGIONE_SOCIALE revocazione dichiarata inammissibile con la sentenza impugnata nel presente giudizio) aveva affermato che: « Ritiene il collegio che vi sia una primaria illegittimità del provvedimento che ha irrogato le sanzioni per non essere stato sottoscritto dal Direttore dellRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ». In senso contrario afferma come tale motivazione faccia chiaramente intendere come il collegio non si sia avveduto del fatto che la delega al soggetto che ha sottoscritto l’atto -funzionario appartenente alla carriera direttiva investito RAGIONE_SOCIALE funzioni di capo dell’RAGIONE_SOCIALE con nota prot. 19668/Ru del 30/07/2010 -fosse presente tra gli atti processuali, essendo stato prodotto quale allegato n.1 alle controdeduzioni di primo grado depositate dall’RAGIONE_SOCIALE. Vi è stato, quindi, un errore di percezione sull’esistenza del provvedimento prot. 19668, provvedimento che è stato chiaramente ignorato dal collegio pur trovandosi tra gli atti del processo. Anche il giudice RAGIONE_SOCIALE revocazione, a sua volta, ha travisato la fattispecie in esame, ritenendo erroneamente che vi fosse una « contestazione sull’attività di valutazione del giudice -quali quella relativa all’esame degli atti istruttori eseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE su cui poggia il ricorso in esame -perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto».
A pag. 1213 del ricorso in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE riporta, quindi, i contenuti del primo motivo di revocazione.
2.2. La parte ricorrente rileva, inoltre, l’erroneità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui: « Né, con riguardo al denunciato mancato esame degli atti depositati in giudizio di cui al vizio revocatorio dedotto dalle RAGIONE_SOCIALE, può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come ad es, di un allegato ad una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti ». Tale affermazione è errata, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in quanto il giudice avrebbe percepito erroneamente il fatto che un documento decisivo -quale è quello idoneo a dimostrare l’esistenza del potere di firma in colui che è preposto ad un RAGIONE_SOCIALE e che ha firmato materialmente l’atto impugnato -non sia stato allegato e prodotto dalla parte che era onerata a produrlo.
2.3. La ricorrente rileva, quindi, che nel caso di specie non vi è dubbio che l’errata percezione dell’inesistenza del provvedimento NUMERO_DOCUMENTO del 30/07/2010 da parte del giudice che ha emesso la sentenza n. 156 ha comportato l’errata percezione dell’inesistenza del potere di firma in capo alla Direttrice dell’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, e ha portato il giudice a dichiarare la nullità degli atti impugnati. Con tale delega infatti, il Direttore Regionale conferiva l’incarico interinale di facente funzioni dell’RAGIONE_SOCIALE proprio al soggetto sottoscrittore degli atti in esame “al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi”, delimitandone i poteri all’ordinaria amministrazione, per cui il soggetto firmatario rivestiva, all’epoca dei fatti, la qualifica di Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE, seppure facente funzioni (e dunque investito dell’incarico in temporanea sostituzione del titolare dell’RAGIONE_SOCIALE nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE sue mansioni).
2.4. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non risulta trascritto nel ricorso il provvedimento NUMERO_DOCUMENTO del
30/07/2010 contenente l’asserito provvedimento di delega, circostanza che non consente di valutare l’effettiva esistenza dell’errore revocatorio lamentato dalla parte ricorrent e.
Peraltro, secondo questa Corte la nullità per difetto di sottoscrizione del capo dell’RAGIONE_SOCIALE, ovvero di un funzionario da lui delegato, prevista per gli avvisi di accertamento in tema di imposte dirette e di IVA non si applica agli avvisi di pagamento emessi dall’RAGIONE_SOCIALE per violazioni sulle accise, per essere l’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 norme di stretta interpretazione; né la contestazione sull’assenza RAGIONE_SOCIALE delega di firma può considerarsi equivalente all’eccezione di usurpazione dei poteri ad opera del soggetto firmatario dell’atto, qualora non sia allegato che tale soggetto non appartenga all’RAGIONE_SOCIALE emittente (Cass., 12/03/2020, n. 7077).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, considerata la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALE parte intimata.
…
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.