Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29573 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29573 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
REVOCAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7700/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente e disgiun tamente all’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE N. 27918 del 23 settembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28
settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ricorso ex art. 391bis cod. proc. civ. AVV_NOTAIO chiede, nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, la revocazione della sentenza in epigrafe con la quale questa Corte ha accolto -cassando con rinvio -il solo nono motivo del ricorso del contribuente proposto avverso la sentenza n. 3740/2017, resa in grado d’appello dalla C.t.r. del Lazio.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
Con l’unico motivo il ricorrente assume che la sentenza impugnata è incorsa in vizio del procedimento, scaturito da un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., laddove ha ritenuto meritevole di accoglimento il solo nono motivo del ricorso e non i motivi 10, 13, 14, 15 e 17
Per l’effetto, in via rescissoria, chiede l’accoglimento dei detti motivi previa revocazione in parte qua della sentenza impugnata.
1.1. In particolare, con riferimento al motivi 10, 13, 14 e 15, il ricorrente assume che i medesimi erano del tutto sovrapponibili al motivo 9 che la Corte aveva accolto con la seguente testuale motivazione: «in quanto nella motivazione della CTR non si evince una pronuncia riguardo alla questione».
Evidenzia che il successivo motivo 10 avrebbe dovuto essere accolto per la medesima ragione potendosi constatare, ictu ouli, la mancanza nella sentenza della C.t.r. di qualsiasi pronuncia; che i due motivi (il 9 ed il 10) erano identici « sotto ogni profilo ad accezione dello specifico oggetto della ripresa fiscale e degli altrettanto specifici
motivi di difesa »; che nella motivazione resa da questa Corte non si trovava ragione del differente trattamento . Deduce, per l’effetto , che tale «asimmetria», non trovando giustificazione nel corpo della sentenza appare come il frutto di un mero errore di fatto e di lettura della sentenza.
Evidenzia, ancora, il ricorrente che le medesime considerazioni valegono anche per i motivi 13, 14 e 15 che avrebbero dovuto essere accolti per la stessa ragione, ossia per la totale assenza di pronuncia da parte della C.t.r., ravvisandosi ugualmente un errore di fatto e di lettura.
1.2. Con riferimento al motivo 17 il ricorrente assume che il rigetto è frutto di travisamento del fatto. Osserva che la Corte, con la pronuncia impugnata, aveva affermato che la C.t.r. aveva accertato l’esistenza del contraddittorio , sebbene tale affermazione fosse assolutamente non rintracciabile nella sentenza che si era limitata a sostenere che «…nella fattispecie l ‘ avviso di accertamento è stato preceduto dalla richiesta di chiarimenti… e dalla audizione della parte…». Aggiunge che la Corte aveva affermato che il ricorrente non aveva fornito la prova di resistenza richiesta p er l’I va, quando, invece, lo stesso ricorso in Cassazione costituiva la prova di resistenza non essendo «possibile immaginare una ‘ prova di resistenza’ migliore più specifica e finalizzata del ricorso stesso.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. La Corte, con la sentenza impugnata, ha espressamente dichiarato inammissibili i motivi 10, 13, 14 e 15 del ricorso ex art. 360 cod, proc. civ. -che avevano ad oggetto, ciascuno di essi, specifiche riprese a tassazione sulle quali si assumeva che la C.t.r. avesse omesso pronuncia o reso motivazione apparente i violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato -esplicitandone le ragioni nei paragrafi 12, 13, 14. In particolare, sottoponendo i motivi a trattazione
congiunta, ha osservato che il contribuente con i mezzi i impugnazione in disamina tentava «di sottoporre al giudice di legittimità una mera rivalutazione del medesimo accertamento posto in essere dal giudice di merito»; che il fatto storico era stato considerato dalla C.t.r. e che l’istante sollecitava un nuovo esame quanto all’entità RAGIONE_SOCIALE somme riprese a tassazione; che andava esclusa anche l’apparenza della motivazione che, invece, rispettava il minimo costituzionale.
2.2. La Corte, invece, ha rigettato il motivo 17 (che aveva ad oggetto la violazione del contraddittorio endo-processuale) esplicitandone le ragioni ai paragrafi 20 e 21 della sentenza. In particolare, la sentenza qui impugnata richiamava la giurisprudenza di legittimità che richiedeva la c.d. prova di resistenza per i soli tributi armonizzati onerando il contribuente di indicare in concreto le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo.
2.3. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la revocazione presuppone, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto, che consista in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, RAGIONE_SOCIALE quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (ex plurimis, Cass., Sez. U, 07/03/2016, n. 4413).
La Corte ha evidenziato che, in generale, l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche atteso che, mentre l’art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., concerne
l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi dell’ error juris sia nel caso di obliterazione RAGIONE_SOCIALE norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (tra le tante, Cass. 05/05/2017, n. 10930; Cass. 13/01/2015, n. 321; Cass. 29/12/2011, n. 29922; Cass. 10/06/2009, n. 13367).
In particolare, resta fuori dell’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una supposta errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, ove pure in astratta ipotesi fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (cfr. Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass. 14/04/2017, n. 9673).
2.4. Il ricorso per revocazione in esame non risponde a detti requisiti.
Il ricorrente, infatti, si duole, quanto al mancato accoglimento dei motivi 10, 13, 14 e 15 della valutazione che ha portato a disattendere i medesimi la quale, a suo dire, si porrebbe in contraddizione con quanto ritenuto rispetto al motivo 9. Va evidenziato, per altro, che i motivi, se pure strutturati in modo analogo, avevano ad oggetto diverse poste riprese a tassazione. Ne consegue che, l’aver ritenuto che solo le poste di cui al motivo 9 non avevano trovato giustificazione nella sentenza della C.t.r., e non quelle di cui ai successivi motivi, non è il frutto di un’erronea percezione di un fatto, bensì della valutazione compiuta in ordine alla completezza ed esaustività della sentenza impugnata.
Ugualmente, quanto al mancato accoglimento del motivo 17, la motivazione resa sul punto dalla Corte non è il frutto di alcun travisamento del fatto o della sentenza della C.t.r., bensì della valutazione in diritto in ordine alla sussistenza della denunciata violazione del contraddittorio. La Corte, infatti, ha escluso la medesima ed ha ritenuto corretta la motivazione resa sul punto dalla C.t.r. -la quale, in punto di contraddittorio, aveva evidenziato che l ‘ avviso di accertamento era stato preceduto dalla richiesta di chiarimenti e dalla audizione della parte -richiamando i principi consolidati in tema della c.d. «prova di resistenza». Ha spiegato, infine, che il ricorrente non aveva neppure allegato quali questioni avrebbe inteso dedurre in sede di contraddittorio preventivo.
Va chiarito, per altro, che la prova di resistenza che la Corte ha ritenuto non superata -come ben esplicitato nel paragrafo 21 della sentenza impugnata -si fonda sulla mancata dimostrazione dell’effettivo pregiudizio per il destinatario, onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo, e non, come ipotizzato dal contribuente nel ricorso in esame, sulla «resistenza» alla lite.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE eRAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -q uater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.