Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6272 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10740/2015 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di eredi legittimi del defunto COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di eredi legittimi della defunta COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di eredi legittimi della defunta COGNOME NOME, nonché ancora COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con studio in Firenze, e dal AVV_NOTAIO, con studio in Firenze, elettivamente domiciliati presso il AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
IMPOSTA SULLE DONAZIONI CONDONO EX LEGGE N. 289/2002 REVOCAZIONE
RESISTENTE
avverso la sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 17 ottobre 2014, n. 21986; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi legittimi del defunto NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi legittimi della defunta NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi legittimi della defunta NOME COGNOME, nonché ancora NOME COGNOME, hanno congiuntamente proposto ricorso per la revocazione ex art. 391bis cod. proc. civ. della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 17 ottobre 2014, n. 21986, che, in controversia su impugnazione di cartelle di pagamento per l’imposta principale e l’imposta integrativa sulle successioni in dipendenza della morte di NOME COGNOME, dopo la relativa riunione, aveva accolto i separati ricorsi dell’RAGIONE_SOCIALE, cassando le sentenze depositate dalla Commissione tributaria regionale di Firenze il 25 settembre 2007, n. 35/2007, ed il 2 ottobre 2008, n. 53/2008, nonché la sentenza depositata dalla Commissione tributaria centrale -sezione di Roma il 26 maggio 2011, n. 455/2011, e, decidendo nel merito, aveva rigettato i ricorsi originari;
il giudice di legittimità ha cassato senza rinvio le sentenze impugnate ed ha deciso nel merito il rigetto dei ricorsi proposti dai contribuent i, tra l’altro, sul presupposto che il condono
previsto dall’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (nel testo novellato, dapprima, dall’art. 5bis , comma 1, lett. g, n. 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, e, poi, dall’art. 1, comma 2, del d.l. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212), non potesse valere per i debiti risultanti da ruoli emessi -come nel caso di specie nell’anno 2004 ;
l’RAGIONE_SOCIALE si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione ;
con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione degli artt. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente supposto dal giudice di legittimità, in contrasto con le pacifiche risultanze degli atti e dei documenti di causa, che i contribuenti avessero proposto istanza di definizione agevolata ex art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed avessero effettuato i conseguenti versamenti, in relazione ad iscrizione a ruolo del 2004;
2. va premesso che l’istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato; l’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni RAGIONE_SOCIALE stesso fatto, RAGIONE_SOCIALE quali una emerge
dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 6 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2916);
2.1 è, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al “capo” della domanda riproposta all’esame del giudice dell’impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13989; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2023, n. 22193; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2916);
ciò posto, il ricorso è inammissibile;
3.1 l ‘unica censura attinge la decisione del giudice di legittimità nella parte in cui è stata esclusa l’ammissione dei contribuenti
alla definizione agevolata della controversia ex art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sul presupposto (a dire dei ricorrenti, viziato da errore di fatto) che i debiti risultavano da ruoli emessi nell’anno 2004, e quindi oltre il termine finale del 30 giugno 2001 per usufruire della procedura estintiva;
3.2 secondo la prospettazione dei ricorrenti, il giudice di legittimità avrebbe errato nella valutazione che i debiti derivanti dall’imposta sulle successioni fossero documentati da cartelle di pagamento emesse nel l’anno 2004, non tenendo conto della loro risalenza ad epoca compatibile con i limiti temporali della definizione agevolata;
3.3 invero, secondo la motivazione della sentenza impugnata per revocazione: « Infatti i giudici di appello non hanno esplicitato le ragioni per le quali è stata ritenuta valida ed operante la richiesta di condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, in carenza dei relativi presupposti, trattandosi nella fattispecie di ruolo emesso nel 2004 mentre il beneficio di cui all’art. 12, era limitato all’anno 2001. A tal riguardo va osservato che, come afferma l’Amministrazione, non risulta applicabile alla fattispecie il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, perché nell’ambito di operatività della predetta norma rientravano secondo il testo originario i ruoli emessi ed affidati ai concessionari per la riscossione fino al 30 giugno 1999, termine poi ampliato fino al 31/12/2000 per effetto della L. 21 febbraio 2003. Successivamente con l’entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, sono stati compresi nella definizione in esame anche i ruoli affidati ai concessionari tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 2001. Risultano pertanto esclusi per motivi temporali le fattispecie in esame »;
3.4 dunque, la sentenza impugnata ha confermato il diniego di ammissione dei contribuenti alla definizione agevolata -che,
peraltro, aveva costituito specifico motivo di ricorso per cassazione da parte dell’amministrazione finanziaria e, quindi, punto controverso scrutinato dal giudice di legittimità -sul l’incontestato rilievo che le cartelle di pagamento erano state emesse nel l’anno 2004, per cui nessun errore revocatorio è astrattamente ascrivibile al giudice di legittimità in relazione a tale decisione; in tal senso, la risoluzione emanata dall’RAGIONE_SOCIALE il 19 ottobre 2005, n. 150/E, ha precisato che « si rende necessario verificare, volta per volta, se i ruoli che i contribuenti hanno inteso definire abbiano le predette condizioni oggettive, espressamente richieste dalla legge per l’applicabilità della definizione agevolata prevista dal richiamato art. 12 »; ed anche questa Corte ha implicitamente accolto tale presupposto, sancendo che, in tema di condono ” clemenziale ” di cui all’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il versamento della prima rata, da parte del contribuente, in epoca anteriore all’entrata in vigore del comma 2ter del predetto art. 12 – inserito dall’art. 1, comma 2, lett. c), del d.l. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212) -, che ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata anche i carichi di ruolo affidati al concessionario nel primo semestre del 2001, non è sufficiente ai fini della definizione della lite pendente, in quanto detto versamento non è giustificato dalla corrispondente previsione normativa, ed, avendo il condono in questione natura non ” premiale “, l’efficacia della sanatoria è condizionata all’integrale rispetto dei termini e RAGIONE_SOCIALE condizioni normativamente previste (Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2018, n. 27424);
3.5 a ben vedere, quindi, la censura si risolve nella mera critica dell’interpretazione data nella sentenza impugnata sui
presupposti necessari per avvalersi della definizione agevolata ex art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la cui esclusione il giudice di legittimità ha fatto riferimento (in conformità alla previsione legislativa) alla data di emissione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento; pertanto, è evidente che la contestazione esula ictu oculi dalla stessa prospettazione in astratto di un errore percettivo che abbia indotto il giudice di legittimità a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa;
dunque, alla stregua RAGIONE_SOCIALE illustrate argomentazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per revocazione, non essendo stato prospettato un errore di fatto di cui la sentenza impugnata sia effetto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.;
nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa;
6. ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 febbraio