Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28482 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28482 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10691/2023 R.G. proposto da: BAFFI RENATA, BAFFI NOME, BAFFI NOME e BAFFI NOME, rappresentate e difese da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVA)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 32775/2022 depositata il 08/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Questa Corte, decidendo nei giudizi riuniti RG. 3747/2014 e
20779/2014), con la sentenza n. 32775/2022 depositata in data 08/11/2022, rigettava il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuenti NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME avverso il diniego di condono; accoglieva il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione concernente l’avviso di liquidazione originario e rigettava il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE coeredi COGNOME (R.G. n. 3747/14); rigettava il ricorso principale presentato da quest’ul time avverso la decisione avente ad oggetto il provvedimento di autotutela parziale, nonché il ricorso incidentale presentato dall’Ufficio in punto spese di lite (R.G. n. 20779/14); compensava le spese dei giudizi di legittimità nella misura di un terzo, condannando le contribuenti alla refusione RAGIONE_SOCIALE restanti spese di lite, compensava le spese dei giudizi di merito. 2. Avverso detta sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME quest’ultima in persona del suo procuratore speciale, AVV_NOTAIO – hanno proposto ricorso per revocazione fondato
ed NOME COGNOME su due motivi, illustrati con successiva memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le parti contribuenti hanno lamentato un primo errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4) c.p.c. relativo alla decisione del giudizio di impugnazione avverso il diniego di condono (RG n. 3747/NUMERO_DOCUMENTO) assumendo che la sentenza oggetto di revocazione aveva confermato la legittimità del diniego di condono impugnata sulla scorta di un fatto, non controverso (le eredi COGNOME hanno calcolato l’importo dovuto ai fini della definizione non sulla base di quanto recato nell’atto opposto, ma sulla scorta della minor somma determinata dalla CTP) la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa in quanto le eredi COGNOME avevano
calcolato l’importo dovuto ai fini della definizione sulla base di quanto recato nell’atto opposto (avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni n. 07/00281/000039/001) e contestato con il ricorso di primo grado.
Con il secondo motivo hanno dedotto un ulteriore errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c. relativo alla decisione del giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 64/07/13 della CTR di Trieste (RG n. 3747/2014) in quanto nella sentenza oggetto di revocazione difettava ogni espressa motivazione in ordine al rigetto dell’istanza RAGIONE_SOCIALE eredi COGNOME di declaratoria di cessazione del giudizio per non avere la parte interessata l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente – avanzato istanza di trattazione della lite ai sensi dell’art. 6, comma 13 del d.l. n. 119/2018.
Hanno osservato che tale rigetto implicito si fondava su di un fatto, non controverso (l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente aveva avanzato istanza di trattazione della lite ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018) la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa atteso che la mancata pacifica presentazione dell’istanza di trattazione della lite ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 da parte dell’RAGIONE_SOCIALE comportava l’estinzione del giudizio di cassazione avverso la sentenza n. 64/07/13 della CTR del Friuli Venezia NOME. 3. Il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate.
Va premesso che l’articolo 391 -bis cod. proc. civ. consente di chiedere la correzione degli errori materiali e la revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte di Cassazione nel solo caso in cui le stesse siano affette da errori materiali o di calcolo ai sensi dell’articolo 287 ovvero da errori d i fatto ai sensi dell’articolo 395 n. 4. cod. proc. civ..
Orbene l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo
incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (vedi Cass. n. 26890/19).
È stato precisato che, per contro, non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391bis e 395, numero 4), cod. proc. civ., l’ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali, per giunta estranei ai punti controversi sui quali essa si sia pronunciata, acquisiti attraverso la mediazione RAGIONE_SOCIALE parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata – di revocazione. (Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013, Rv. 626608 – 01).
5. Orbene, nella concretezza del caso, appare evidente che la parte ricorrente, con il primo motivo, lamenta, sostanzialmente, un errore di diritto da parte della Suprema Corte la quale, nel valutare l’operato dell’Ufficio quanto al diniego del condono, ha concluso per la correttezza della tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva disatteso la richiesta di definizione agevolata ritenendo che: ‘La somma dovuta per la definizione (“importo lordo dovuto”) è costituita….. da tutti gli importi richiesti co n l’atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati nel ricorso proposto in primo grado – con esclusione RAGIONE_SOCIALE sole sanzioni amministrative collegate al tributo – nonché dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati dalla data di notifica dell’atto impugnato fino al sessantesimo giorno successivo’.
La corretta determinazione del valore della controversia definibile, così come l’ammontare dell’imposta in contestazione e l’esistenza di una soccombenza parziale dell’Ufficio, costituiscono le ragioni poste a fondamento del diniego di definizione agevolata della lite, espressamente impugnato dalle coeredi COGNOME nel ricorso per
Cassazione e oggetto di discussione tra le parti, tant’è che la decisione in esame è stata adottata proprio alla luce RAGIONE_SOCIALE predette circostanze e costituisce il risultato della valutazione operata da questa Corte in merito alle rispettive tesi difensive, in esito alla quale è stata ritenuta fondata quella dell’ Ufficio.
Pertanto, al di là del profilo relativa alla condivisibilità RAGIONE_SOCIALE conclusioni di tipo giuridico cui è pervenuta la Cassazione, non appare sussistere alcun errore di fatto dotato di immediata evidenza risultando l’impugnazione de qua , all’ evidenza, inammissibile sulla scorta del condivisibile principio per cui non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391bis e 395, n. 4) cod. proc. civ., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10184 del 27/04/2018, Rv. 648204 – 01).
Anche il secondo motivo non coglie nel segno.
6.1. Ben può ritenersi che i giudici di legittimità, con la suddetta pronunzia, hanno, in sostanza, rigettato l’eccezione di estinzione formulata dai contribuenti ritenendo, implicitamente, che non era necessaria apposita istanza in ragione della riunione del giudizio concernente l’avviso di liquidazione originario con quello concernente il diniego di definizione agevolata, avendo ciò determinato la trattazione congiunta dei ricorsi.
Nessun errore di fatto ‘revocatorio’ ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. può, pertanto, essere configurato nella fattispecie in oggetto, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione presentato dalle contribuenti.
Conseguentemente il ricorso proposto dalle contribuenti deve essere dichiarato inammissibile e le stesse vanno condannate al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità in favore dell’ufficio.
8.1. In relazione all’ammontare di tali spese va rilevato che nel processo tributario l’art. 12 d.lgs. n.546/92 specifica che: ‘ Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi RAGIONE_SOCIALE eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato… ‘ mentre il valore di causa è differente ai fini del calcolo della nota spese, in quanto il DM 55/2014 prevede all’art. 5, comma 4, che per i processi tributari il valore da considerare per la nota corrisponde all’importo totale contestato, specific ando espressamente che: ‘ Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all’importo RAGIONE_SOCIALE imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali. ‘
8.2. Orbene va rilevato che la revocazione ex artt. 391bis e 395, n. 4 c.p.c., mira ad ottenere una nuova valutazione della controversia da parte dello stesso giudice che ha adottato la sentenza impugnata in presenza di circostanze non valutate o non correttamente valutate al momento della decisione: infatti, se il ricorso per revocazione risulta ammissibile e viene ritenuto fondato, la Corte, pronunciata la revocazione, procede al giudizio rescissorio, decidendo il ricorso oggetto della decisione revocata, in virtù di un nuovo esame (vedi Cass., sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12215).
8.3. Ne deriva che il valore della presente controversia – avente ad oggetto una revocazione della menzionata ordinanza di questa Corte -va stabilito in relazione all’originario ricorso per cassazione proposto da parte contribuente riguardante l’atto impo sitivo (emesso in autotutela dall’ufficio) avente ad oggetto un’imposta principale di successione complessiva di € 868.561,91 (senza sanzioni).
9. Le spese, vanno, quindi liquidate – come da dispositivo – secondo lo scaglione di riferimento compreso fra 520.000,00 e 1.000.000 euro, dovendosi affermare il seguente principio di diritto: ‘ In ipotesi di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione il valore della controversia in materia tributaria va stabilito in relazione
all’importo del tributo e relativi accessori se dovuti (sanzioni ed interessi) oggetto di contestazione con l’originario ricorso per cassazione’ .
9.1. Ricorrono i presupposti processuali per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto;
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento in favore dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.687,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 9 settembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)