Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23627 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
REVOCAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 401/2020 R.G. proposto da: NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-intimata –
per la revocazione
dell’o rdinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 23592/19, depositata in data 23/9/2019;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 20 giugno 2024;
Rilevato che:
Afferma l’AVV_NOTAIO (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ o ‘il ricorrente’ ) che l’ordinanza n. 23592/19 di questa Suprema Corte sarebbe affetta da un errore di fatto, in quanto sarebbe stata emessa sulla errata supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, ovvero sulla supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, senza che il fatto abbia costituito un punto controverso della relativa decisione.
In sostanza, il contribuente imputa alla Corte, da un lato, di avere nell’ordinanza dato atto che , in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, i prelevamenti eseguiti dal conto corrente dal libero professionista non potevano ritenersi ex se produttivi di un reddito di pari ammontare, sicché sarebbe spettato all’amministrazione provare concretamente che essi, non annotati nelle scritture contabili, erano stati utilizzati per produrre reddito non dichiarato; dall’altro, contraddittoriamente, di avere nella stessa ordinanza riconosciuto legittima l’applicazione della presunzione
(caduta per i liberi professionisti in seguito alla citata sentenza della Corte Costituzionale) anche ai prelevamenti dal conto corrente.
In altre parole, il contribuente si duole che l’ordinanza impugnata abbia raggiunto una conclusione contraddittoria rispetto alle premesse logiche sulle quali si fondava.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
1.Il ricorso è inammissibile.
Si deve premettere che la revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. è ammissibile solo quando l’incon trastabile esclusione della verità di un fatto la cui esistenza è invece erroneamente supposta in sentenza (o ordinanza) o l’esistenza di un determinato fatto di cui invece la sentenza (o ordinanza) suppone erroneamente l’inesistenza ( essendo sia nell’uno che nell’altro caso decisivo l’errore , cioè determinante l’esito della causa) risulta ‘dagli atti o documenti di causa’ , non, dunque, dalla stessa sentenza (o ordinanza).
In altre parole, l’errore di fatto revocatorio consiste in un errore di percezione risultante dal confronto tra la sentenza (o l’ordinanza) e gli atti o documenti di causa, con la conseguenza che la contraddittorietà intrinseca della sentenza (o ordinanza) non dà luogo ad un vizio revocatorio, ma ad un vizio della motivazione o ad un errore di diritto inemendabile , salva l’ipotesi estrema dell’ actio nullitatis (Cfr. SS.UU., n. 9882/2001, Cass., sez. 1, n. 4934/2002, Cass., sez. 1, n. 12283/2004; Cass., sez. 1, n. 4295/2005, Cass., sez. 1, n. 441/2000). Tanto premesso in linea generale, deve rilevarsi comunque che nel caso di specie non si ravvisa la contraddittorietà dell’ordinanza , denunciata dal ricorrente.
Infatti, dopo aver chiarito gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 sulla presunzione legale relativa ai
prelevamenti dal conto corrente dei liberi professionisti , l’ordinanza impugnata ha correttamente concluso che ‘nel caso di specie, pertanto, la presunzione poteva essere applicata anche con riferimento ai versamenti sui conti correnti del contribuente relativi all’anno 2004, essendo onere RAGIONE_SOCIALE stesso dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non fossero riferibili ad operazioni imponibili’ .
Non vi è, dunque, all’interno della ordinanza, alcun riferimento ai prelevamenti operati dal contribuente, ma solo ai versamenti sul suo conto corrente, in coerenza con la premessa motivazionale fondata sugli effetti della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale.
Non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.