Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28187 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
Avv. Acc. IRPEF 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32084/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato ope legis presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE FINANZIARA DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore
-intimato –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-resistente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 353/03/2018, depositata in data 20 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ricorso depositato l’11/01/2017, NOME COGNOME chiedeva la revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Basilicata n. 244/01/2016, depositata il 17/05/2016, che aveva respinto, per intempestività, l’appello proposto dallo stesso avverso la sentenza
RAGIONE_SOCIALEa C.t.p. di Potenza n. 396/02/2014, che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale n. 09220120001207190 con la quale si chiedeva il pagamento di imposta per l’annualità 2008, a seguito di controllo formale ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed art. 54 bis d.P.R. 11 novembre 1972, n. 633 RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi; resisteva l’RAGIONE_SOCIALE, argomentando in fatto ed in diritto la legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
Con sentenza n. 353/03/2018, depositata in data 20 giugno 2018, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal contribuente, condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Basilicata, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato nè depositato controricorso, ma ha depositato atto di costituzione al dichiarato solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, non avvedendosi del fatto che, mancando l’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa raccomandata informativa, non era possibile verificare la data di spedizione RAGIONE_SOCIALEa stessa e, conseguentemente, il termine di proposizione del ricorso da parte del contribuente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 bis d.P.R. 600/1973 e grave difetto di
motivazione RAGIONE_SOCIALEa cartella» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riconosciuto la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘operazione di disconoscimento di un credito effettuata dall’ufficio per mezzo RAGIONE_SOCIALEo strumento del controllo automatizzato, anziché affermare RAGIONE_SOCIALEa necessità in simili situazioni RAGIONE_SOCIALE’emissione di un avviso di accertamento da indirizzare alla società, e non ai soci.
Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il ricorso notificato al RAGIONE_SOCIALE perché il RAGIONE_SOCIALE non rappresenta né l’RAGIONE_SOCIALE né l’eventuale ufficio periferico RAGIONE_SOCIALEa stessa (Cass. 11/04/2011, n. 8177) e d’altra parte non risulta che lo stesso abbia preso parte ai giudizi di merito.
Peraltro, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (anche se ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’udienza pubblica), il ricorso non è inammissibile tout court perché la nullità del ricorso proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione ” ad causam ” è sanabile, con effetto ” ex tunc “, dal momento RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l’inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, cui si applica l’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 novembre 1991, n. 353. (Sulla base di tale principio, la S.C., rilevato che il ricorso contro la cartella di pagamento per la restituzione RAGIONE_SOCIALEa tassa di concessione governativa di iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese, erroneamente rimborsata due volte al contribuente, era stato proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, lo ha dichiarato inammissibile, peraltro ritenendo sanato il difetto di contraddittorio per la spontanea costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, quale parte legittimata).
Passando alla disamina dei due motivi di ricorso, essi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione attesa l’affinità RAGIONE_SOCIALE questioni ivi trattate, sono inammissibili.
Entrambi, invero, non attingono precipuamente all’unica ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che, in controversia nascente da ricorso per revocazione, consiste nell’aver ritenuto che non vi fosse stato un errore di fatto.
3.1. In questa materia, con un recente arresto (n. 13417 del 9 maggio 2023) le SS.UU. di questa Corte hanno ulteriormente puntualizzato il principio secondo cui l’errore di fatto revocatorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, comma 4, cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione RAGIONE_SOCIALEa realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale non rientrano nella nozione di “errore di fatto” denunciabile mediante impugnazione per revocazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 6505 del 2018).
3.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha illustrato adeguatamente che le suindicate caratteristiche non si riscontravano nel preteso errore di fatto denunciato da NOME COGNOME che assumeva che l’errore si sarebbe dovuto desumere dai documenti prodotti in primo grado e da quanto allegato all’atto di appello avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.p.
In proposito, la C.t.r. ha avuto cura di affermare che sia il giudice di prime cure che quello del gravame hanno esaminato, in particolare, la notifica che è risultata perfezionata in data 5 Aprile 2012 ritenendo inammissibile la proposta opposizione per intempestività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione in quanto proposto oltre il termine dei giorni 60 decorrenti appunto dal 5 Aprile 2012.
3.3. Invece, con il ricorso, il contribuente non contesta la natura valutativa RAGIONE_SOCIALE‘errore invocato ma continua a riproporre le questioni di merito afferenti il procedimento notificatorio; da qui l’inammissibilità del ricorso.
In conclusione, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile sia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE sia nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Nulla per le spese non avendo il RAGIONE_SOCIALE né l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così decisa in Roma il 2 ottobre 2024.
La Presidente NOME COGNOME