Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15752 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8550/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 421/2017 depositata il 31/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza della stessa Commissione n.118/13/2016 (che aveva deciso in sede di rinvio per annullamento della precedente decisione, da parte della Corte di Cassazione, con la decisione n. 6718 del 2015);
ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di ricorso (1- violazione e falsa applicazione degli art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 600 del 1973, 56, primo comma, d.P.R. 633 del 1972, 21septies legge 241 del 1990, art. 3, 5 e 6 del regolamento di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2violazione e falsa applicazione dell’art. 64 e ss., d. lgs. 546 del 1992, art. 9, 395, quarto comma cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.; 3- violazione e falsa applicazione dell’art. 64 e ss., d. lgs. 546 del 1992, art. 9, 395, quarto comma cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.).
resiste con controricorso (tardivamente depositato: notifica ricorso in cassazione il 2 marzo 2018 con PEC, notifica controricorso il 13 aprile 2018, oltre i 40 giorni, art. 370, cod. proc. civ.) l’RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso;
Montemaggi NOME è rimasto intimato.
Considerato che
Il ricorso è inammissibile in quanto richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione non consentita.
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la revocazione proposta in considerazione dell’assenza di prospettazione da parte della contribuente di errori di fatto della sentenza impugnata, ma di richiesta di una nuova valutazione (per errori eventualmente di diritto della sentenza) non consentita in sede di revocazione.
Nel ricorso in cassazione la contribuente ritiene sussistenti errori di fatto sulla omessa valutazione, da parte della sentenza impugnata, del potere di firma dei funzionari che hanno emesso l’atto impugnato in primo grado (primo motivo di ricorso). Il motivo è inammissibile, in quanto non si tratterebbe, comunque, di un errore di fatto. Infatti, l’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. circoscrive la rilevanza e decisività dell’errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto escluso o sull’inesistenza di un fatto provato: «In tema di revocazione, l’art. 395, n. 4, c.p.c. circoscrive la rilevanza e decisività dell’errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Pertanto, la circostanza che un certo fatto non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza (potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perché, altrimenti, si ricondurrebbe all’ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell’ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale, tanto più che l’art. 111 Cost. non impone di
prevedere quale causa di revocazione l’errore di giudizio o di valutazione. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto sussistenti i presupposti della revocazione per la mancata valutazione della determinazione di un commis sario ‘ad acta’, estensiva anche alle case di cura che non fossero state parti del relativo giudizio amministrativo della remunerazione RAGIONE_SOCIALE loro prestazioni sulla base RAGIONE_SOCIALE tariffe nazionali di cui al d.m. Sanità del 14 giugno 1994)» (Sez. 1 – , Sentenza n. 3200 del 07/02/2017, Rv. 643866 – 01).
Al massimo, potrebbe esserci una omessa pronuncia, ma non un errore di fatto. L’omessa pronuncia doveva essere oggetto di ricorso in cassazione, non di revocazione.
Tenendo presente, sul punto, per completezza, che la pronuncia è intervenuta in sede di rinvio e la questione era preclusa.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta un errore di fatto per la mancata considerazione dell’accatastamento (avvenuto l11 luglio 2003) degli immobili.
Non si tratta di un errore di fatto revocatorio, ma di una lettura del dato probatorio prospettato da una RAGIONE_SOCIALE parti ed oggetto di valutazione insieme con altri dati probatori.
Infatti, il travisamento, eventuale, di un dato probatorio (controverso) deve farsi valere con il ricorso in cassazione ex art. 360, primo comma, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ.: «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o
n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Sez. U – , Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391 – 01).
La determinazione del valore degli immobili è stato un punto controverso e, come rilevato dalla decisione oggi impugnata, anche oggetto di una CTU.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ravvisa un errore di fatto nella valutazione RAGIONE_SOCIALE passività.
Anche questo motivo è inammissibile, in quanto si è trattato di un giudizio sul materiale probatorio concernente un fatto controverso, come evidenziato correttamente dalla sentenza impugnata. Le passività, del resto, erano «oggetto principale della controversia su cui si è innestato il giudizio sulla elusività dell’intera operazione». Si tratta, in conseguenza, di valutazione non sindacabile in sede di giudizio di revocazione, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata.
La tardività del deposito del controricorso da parte dell’RAGIONE_SOCIALE (che assume di aver ricevuto la Pec di notifica del ricorso avversario in un orario di chiusura dell’ufficio finanziario , di venerdì ) non può essere ovviata con l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini; rimessione di cui non sussistono i presupposti di non imputabilità, vertendosi di situazione attinente all’organizzazione interna dell’ufficio, tanto più a fronte dell’ampiezza del termine residuo di costituzione in giudizio (rispetto ai 40 giorni di legge) di cui l’Amministrazione poteva disporre . Ciò non consente la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese a suo favore; sussistono, invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 29/05/2024 .