Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14880 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, non avendo la ricorrente indicato elezione di domicilio fisico;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
avverso
l’ordinanza n. 22503, pronunciata dalla Corte di Cassazione, quinta sezione, il 27.6.2022, e pubblicata il 18.7.2022;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
COGNOME NOME si determinava a procedere alla rivalutazione di terreni agricoli di cui era comproprietaria insieme al
OGGETTO: Irpef 2008 -Rivalutazione di terreno agricolo -Revocazione -Presupposti – Errore di fatto -Contestato errore nel giudicare -Non vizio di percezione – Conseguenze.
marito, ed esponeva l’opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2008, derivandone un debito fiscale di Euro 33.323,00 (imposta sostitutiva del 4%). Versava quindi la prima di tre rate, pari ad Euro 11.107,70, ma non onorava le successive. L’Ente impositore le notificava in conseguenza comunicazione di irregolarità, e la contribuente optava per il pagamento del debito in venti rate.
Le somme richieste con la comunicazione di irregolarità erano comunque iscritte a ruolo, e l’Amministrazione finanziaria notificava a COGNOME NOME la cartella di pagamento n. 092 2013 0005029877. Questo atto esattivo era poi annullato dall’Ente impositore.
La contribuente quindi, ritenendo di aver erroneamente richiesto la rivalutazione di un terreno agricolo, dopo aver versato alcune rate del suo residuo debito, interrompeva i pagamenti. L’Amministrazione finanziaria ha perciò notificato la cartella di pagamento n. 092 NUMERO_DOCUMENTO, con la quale ha richiesto il versamento RAGIONE_SOCIALE somme ritenute ancora dovute.
La contribuente introduceva ricorso, avverso la cartella di pagamento n. 092 2015 0006563232 000, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, proponendo censure procedimentali e di merito. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo la insussistenza dei presupposti di legge perché si procedesse alla rivalutazione dei terreni.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, che confermava la decisione della CTP.
L’Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione sfavorevole adottata dalla CTR. La Corte di Cassazione ha accolto l’impugnativa e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso proposto dalla contribuente.
NOME COGNOME ha quindi proposto ricorso per la revocazione della decisione assunta dal Giudice di legittimità, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Avvocatura dello Stato, difensore ex lege dell’RAGIONE_SOCIALE, ha ricevuto la notificazione del ricorso a mezzo Pec, consegnata il 20.2.2023, ma non ha svolto difese in questo giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso per revocazione, proposto ai sensi degli artt. 391 bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la decisione del giudice impugnato, in conseguenza della ‘erronea affermazione della mancata impugnazione della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, la quale, al contrario, risultava già oggetto di sgravio anteriormente al decorso dei termini per l’impugnazione’ (ric., p. 8).
Espone la ricorrente che la Cassazione, nella pronuncia impugnata, è incorsa in errore di fatto revocatorio per aver affermato che la pretesa impositiva è divenuta intangibile a causa della mancata impugnazione della cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA, ‘la quale, al contrario, risultava già oggetto di sgravio anteriormente al decorso dei termini per l’impugnazione’ ( ibidem ).
Prospetta la ricorrente di aver ricevuto la comunicazione di irregolarità il 19.4.2013, e di avere quindi provveduto al pagamento della prima rata il 20.5.2013. In conseguenza l’Ente impositore ha annullato la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa in conseguenza della comunicazione di irregolarità. Ne discende, afferma la contribuente, che nessuna conseguenza può derivare dalla mancata impugnazione di un atto tempestivamente annullato dalla stessa Amministrazione finanziaria.
2.1. La Corte di Cassazione nella decisione impugnata ha rilevato che ‘la Commissione Tributaria Regionale – pur avendo
segnalato nell’incipit della motivazione la presenza di thema decidendum, strettamente inerente alla violazione dell’art. 19 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992, con riguardo all’inammissibilità dell’impugnazione della cartella avente ad oggetto il solo recupero RAGIONE_SOCIALE somme, recate da precedente comunicazione di irregolarità, che la contribuente aveva deciso di rateizzare, come illustrato nei motivi di gravame ritualmente trascritti in ricorso, in ossequio al principio di specificità ex art. 366 c.p.c., ha inopinatamente pretermesso ogni determinazione al riguardo’. La Cassazione ha poi ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale fondato su principi costituzionali il quale ammette che il giudice di legittimità, riscontrata l’omessa pronuncia del giudice dell’appello, può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata quando la questione proposta sia di mero diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
Quindi il Giudice di legittimità ha evidenziato che ‘la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito della notifica della comunicazione di irregolarità circa il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate relative ad imposta sostitutiva, con iscrizione a ruolo e notifica di una precedente cartella esattoriale, a seguito della quale la contribuente aveva optato per un’ulteriore rateizzazione della pretesa debitoria recata dalla comunicazione di irregolarità, effettuando il primo pagamento ed omettendo ulteriori versamenti, con conseguente iscrizione a ruolo dell’importo non versato, oltre sanzioni ed interessi, e notifica della cartella esattoriale impugnata nella presente sede; la contribuente, a seguito della notifica della comunicazione d’irregolarità, non risulta aver tuttavia impugnato la successiva cartella esattoriale (precedente rispetto a quella impugnata nella presente sede), relativa alla pretesa tributaria oggetto anche della presente impugnazione, con conseguente preclusione per la formulazione di ogni eccezione relativa all’atto impositivo divenuto definitivo secondo il fermo principio della non
impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato; con il ricorso originario la contribuente ha, infatti, dedotto vizi relativi alla debenza dell’imposta sostitutiva ed all’iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato, e non vizi propri della cartella in questa sede impugnata, sicché il ricorso originario della contribuente avverso la cartella esattoriale, da ultimo notificata, emessa successivamente a precedente comunicazione di irregolarità e cartella esattoriale non impugnate, risulta essere inammissibile, avendo ad oggetto una pretesa tributaria, divenuta definitiva; quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata’, Cass. sez. V, 18.7.2022, n. 22503.
2.1.1. Sembra opportuno ricordare che l’Amministrazione finanziaria aveva rilevato nel suo ricorso per cassazione, concluso con la decisione impugnata in questa sede, che ‘la circostanza per cui il terreno fosse agricolo nulla togliesse alla rivalutabilità dello stesso, dato che la normativa fiscale prevede espressamente la rivalutabilità anche dei terreni agricoli’ (p. 25), e comunque ‘le particelle n. 54, 55, 56, 57, 58 di cui al Foglio 4’, oggetto di rivalutazione, ‘pur avendo destinazione agricola possiedono tuttavia indici di edificabilità pari a 0,03 per le abitazioni, 0,07 per le attività agricole, 0,07 per le abitazioni annesse attività agricole’ (p. 19).
2.2. Tanto premesso, sostiene la ricorrente per revocazione che la riportata ‘ricostruzione fattuale offerta’ dalla ‘Corte Suprema di Cassazione si fonda sull’errata valutazione della mancata impugnazione della NUMERO_CARTA di pagamento n. NUMERO_CARTA … la menzionata cartella di pagamento … veniva integralmente sgravata, in considerazione dell’assenza dei presupposti di legittimità del ruolo, anteriormente al decorso dei termini per la proposizione del ricorso … erra in punto di fatto questa Suprema
Corte non avvedendosi della circostanza (pacifica e non in contestazione tra le parti) che la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata in data 19/06/2013, veniva integralmente sgravata, in considerazione dell’assenza dei presupposti di legittimità del ruolo, antecedentemente al decorso dei termini per l’impugnazione’ (ric., p. 13 s.).
2.3. Invero questa Corte regolatrice ha chiarito che ‘l’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali’, Cass. sez. VI-I, 26.1.2022, n. 2236; e non si è mancato di specificare che ‘l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa’, Cass. sez. VI-II, 10.6.2021, n. 16439.
2.3.1. Non ricorrono gli indicati presupposti nel caso in esame. Invero è la stessa ricorrente che rileva come, a suo parere, la
‘ricostruzione fattuale offerta’ dalla ‘Corte Suprema di Cassazione si fonda sull’errata valutazione della mancata impugnazione della NUMERO_CARTA di NUMERO_CARTA n. NUMERO_CARTA‘, non un difetto di percezione, pertanto, ma un preteso errore nel giudicare, e tanto rende la censura inammissibile.
A tanto può aggiungersi che la tesi della ricorrente secondo cui ‘la menzionata cartella di pagamento … veniva integralmente sgravata, in considerazione dell’assenza dei presupposti di legittimità del ruolo, anteriormente al decorso dei termini per la proposizione del ricorso’ rimane alla stato di mera affermazione, perché la contribuente neppure indica quando il provvedimento di sgravio sia stato adottato.
2.4. Completezza suggerisce ancora di segnalare che la libera scelta del richiedente di procedere alla rivalutazione di un bene immobile mediante pagamento rateale, pacificamente espressa dalla contribuente, non risulta emendabile. Questa Corte di legittimità ha chiarito, in proposito, che ‘in materia di plusvalenze, con riferimento alla determinazione del valore di un terreno edificabile e con destinazione agricola, la libera scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene e di versare l’imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001 non è revocabile, sicché, in caso di pagamento rateale, restano dovuti i successivi versamenti, non potendo invocarsi il principio dell’emendabilità della dichiarazione in relazione a specifiche manifestazioni di volontà negoziale’, Cass. sez. V, 20.12.2016, n. 26317.
In definitiva il ricorso proposto dalla contribuente deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere in materia di spese di lite, non avendo l’Amministrazione finanziaria svolto difese nel giudizio di legittimità.
3.1. Ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da COGNOME NOME .
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10.5.2024.