Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14770 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14770 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11098/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede legale in INDIRIZZO 00198 – Roma (RM), in persona del procuratore speciale (giusta procura notar Atlante rep. 69012, racc. 35905, del 30 novembre 2023) e legale rappresentante Dott.ssa NOME COGNOME nata a La Spezia (SP) il 15 maggio 1969 (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo pec:
EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), entrambi del foro di Roma, in forza di procura speciale in allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO – 00193 – Roma (RM);
Avviso accertamento rendita catastale – Docfa Revocazione
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), con sede legale alla INDIRIZZO 00198 – Roma (RM), società beneficiaria della scissione parziale di RAGIONE_SOCIALE (atto di scissione parziale del 19 dicembre 2019, procura notar Atlante rep. 60397, racc. 30932), in persona del procuratore speciale (giusta procura notar Atlante rep. 69012, racc. 35905, del 30 novembre 2023) e legale rappresentante Dott.ssa NOME COGNOME nata a La Spezia (SP) il 15 maggio 1969 (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo pec: eEMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO, e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), entrambi del foro di Roma, in forza di procura speciale in allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO – 00193 – Roma (RM);
-ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
-avverso la ordinanza 29997/2023 emessa dalla Corte di cassazione il 30/10/2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE impugnavano l’avviso di accertamento che aveva rettificato la rendita catastale proposta con Docfa del 2.3.2011 con riferimento alla centrale sita nel Comune di Monterotondo Marittimo escludendo nella valorizzazione i pozzi geotermici, i vapordotti, gli alternatori ed i trasformatori assimilati alle costruzioni.
La CTP di Grosseto, con sentenza n. 432/2/2017, respingeva il ricorso, considerando tutti i componenti idonei per struttura e funzione a concorrere
alla determinazione della rendita catastale.
Sull’impugnazione delle contribuenti, la CTR Toscana (con sentenza n. 1201/2021, depositata il 27/10/2021) accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo che i pozzi geotermici sono elementi essenziali della miniera, di cui seguono la medesima sorte giuridica, e che i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori dovessero, invece, essere inclusi nella valorizzazione ai fini della rendita catastale, in quanto contribuiscono ad assicurare alla centrale autonomia funzionale e reddituale.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un solo motivo. Le società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE resistevano con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria.
Questa Corte, con ordinanza n. 29997 del 30.10.2023, accoglieva il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e respingeva quello incidentale condizionato, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettava l’originario ricorso delle socie tà contribuenti.
Avverso la detta ordinanza le due contribuenti hanno proposto ricorso per revocazione fondato su un unico motivo. L’Agenzia del le Entrate non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico motivo le ricorrenti deducono l’illegittimità dell’ordinanza impugnata in quanto, a loro dire, viziata da ‘errore di fatto’, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.
Le ricorrenti sostengono, in particolare, che, a seguito dell’accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, stante la statuita valorizzabilità, ai fini catastali, dei pozzi di estrazione e reiniezione, la Corte avrebbe dovuto cassare la sentenza di secondo grado e rinviare la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana al fine di consentire a quest’ultima di esaminare le eccezioni relative alla erronea sovrastima dei costi relativi ai pozzi, alla erronea determinazione del deprezzamento per vetustà in relazione ai pozzi geotermici e alla
conseguente infondatezza nel merito dei valori attribuiti dall’Ufficio agli anzidetti beni -eccezioni rimaste assorbite nel secondo grado di giudizio -esaminando e valutando la documentazione probatoria versata agli atti del giudizio.
I l ricorso è ammissibile e va senz’altro accolto .
2.1 Con il ricorso per revocazione si assume, in particolare, che erano rimaste assorbite le seguenti eccezioni: <>; cioè tutte le questioni che riguardavano i criteri di determinazione della rendita catastale da riferire ai pozzi geotermici che, in quanto esclusi dal calcolo della rendita con la sentenza della CTR (allora) impugnata, erano rimaste assorbite.
Dalla sentenza emessa dalla CTR della Toscana, dal ricorso per cassazione debitamente trascritto e dalla ricostruzione dei fatti operata nell’ordinanza qui impugnata emerge che, effettivamente, essendo stati i pozzi geotermici esclusi dalla rendita catastale con la sentenza di appello, le dette questioni erano rimaste assorbite e potevano essere riproposte davanti al giudice del rinvio.
La Corte avrebbe, pertanto, dovuto cassare con rinvio, proprio perché rimanevano ancora da definire le questioni rimaste assorbite con riferimento alla determinazione della rendita catastale (ed in ragione de ll’esclusione dei pozzi geotermici dal calcolo della rendita).
Invero, solo avuto riguardo alle componenti che già in appello erano state incluse nel calcolo della rendita , nell’analizzare il quarto motivo del ricorso incidentale (con riferiment o alla doglianza concernente l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni), la Corte ha affermato (vedi punto 9 della motivazione) che <> (pag. 15
dell’ordinanza). Per poi, sulla premessa che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, aggiungere che le società ricorrenti in via incidentale avevano <>. Infine, ha ritenuto infondato l’ultimo motivo del ricorso incidentale, avendo la CTR motivato in merito alle ce nsure proposte dalle contribuenti sempre con riferimento all’erronea valorizzazione delle componenti incluse nel censimento catastale, sotto il profilo dell’erronea determinazione della rendita, affermando che la loro formulazione astratta non consentiva una diversa valutazione della quantificazione dei costi e del deprezzamento, avendo l’Ufficio applicato il criterio legale della Circolare 6/2012.
2.2 L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26890 del 22/10/2019; conf. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022).
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l’eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23502 del 28/09/2018; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1897 del 24/01/2022).
Del resto, va rimarcato, in tema di giudizio di cassazione la Corte ha in più occasioni statuito che «è inammissibile per carenza di interesse il ricorso
incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza» (Cass., 12 giugno 2020, n. 11270; Cass., 22 settembre 2017, n. 22095; Cass., 20 dicembre 2012, n. 23548; Cass., 7 luglio 2010, n. 16016; Cass., 18 settembre 2007, n. 19366; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1691; Cass., 28 agosto 2004, n. 17201).
3. Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi frutto di errore revocatorio, nella fattispecie, il rilievo secondo il quale la Corte ha ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa poteva essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente, ciò in quanto -in ragione delle questioni che, involgendo la stima in concreto dei pozzi geotermici, erano rimaste assorbite nella pronuncia che aveva definito il giudizio di appello -dette questioni necessitavano di ulteriori accertamenti in fatto da rimettere al giudice del rinvio.
All’esito del giudizio, deve, dunque, accogliersi il ricorso e , per l’effetto, revocarsi l ‘ordinan za di questa Corte n. 2997 del 2023, per quanto di ragione con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana per l’esame degli altri motivi di ricorso (sopra esaminati e) che erano rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, revoca la propria ordinanza decisoria n. 29997/2023, depositata il 30 ottobre 2023, con riferimento alla statuizione con la quale la Corte «cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso delle società contribuenti», e cassa la sentenza impugnata (n. 1201/2021, depositata il 27/10/2021, della Commissione tributaria regionale della Toscana) con rinvio della causa, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione ; conferma, nel resto, l’ordinanza decisoria n. 29997/2023.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 23.1.2025.