Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3742 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3742 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 11022-2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese da ll’ Avvocato NOME COGNOME e dall’Avv ocato NOME COGNOME giusta procura speciale in allegato al ricorso
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore
-intimata-
avverso l ‘ordinanz a n. 31032/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata l’8 /11/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (di seguito le Società) propongono ricorso, affidato ad unico motivo, per la revocazione, ex artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe, che aveva accolto il ricorso principale di Agenzia delle entrate e respinto il ricorso incidentale delle Società avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1197/2021, con cui era stata parzialmente riformata la sentenza n. 428/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Grosseto in rigetto del ricorso proposto dalle odierne ricorrenti avverso avvisi di accertamento con i quali Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale proposta con Docfa del 3.4.2014 con riferimento alla centrale elettrica sita nel Comune di Montieri, Docfa con la quale le Società avevano escluso dalla valorizzazione i pozzi geotermici, i vapordotti, gli alternatori ed i trasformatori assimilati alle costruzioni.
In particolare, questa Corte aveva cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito mediante rigetto del ricorso originario delle contribuenti.
Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo le ricorrenti deducono, ex art. 395 n. 4 c.p.c., l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio che, nel cassare senza rinvio la pronuncia della Commissione tributaria regionale, pronunciando nel merito, avrebbe erroneamente ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti in fatto , decidendo la causa nel merito con rigetto dell’originario ricorso delle Società, senza tener conto delle eccezioni sollevate da queste ultime circa : l’ erronea sovrastima dei costi dei pozzi geotermici; l’ erronea determinazione del deprezzamento per vetustà in relazione ai pozzi geotermici ; l’ infondatezza nel merito della rendita catastale attribuita dall’Ufficio ai pozzi geotermici sulla scorta della documentazione prodotta dalle ricorrenti (in particolare, la perizia tecnica in allegato al ricorso introduttivo.
1.2. Va premesso che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità dell’istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte presuppone un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c. e dunque un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (fra le molte, cfr. Cass. n. 442 del 2018), postulando, l’errore revocatorio, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l’una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concernendo un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del Giudice.
1.3. Il discrimine tra l’errore revocatorio e l’errore di diritto risiede, invero, nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di quell’attività di valutazione che rappresenta, per contro, l’indefettibile tratto distintivo del secondo (cfr. Cass., S.U., n. 31032 del 2019).
1.4. Ne consegue che l’errore revocatorio che ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione, presuppone che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal Giudice (cfr. Cass. n. 9527 del 2019; Cass. n. 27094 del 2011).
1.5. Occorre infine ribadire che in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l’eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. n. 1897 del 2022, Cass. n. 23502 del 2018, Cass. n. 26479 del 2016, Cass., Sez. U. n. 23833 del 2015, Cass. n. 1566 del 2011).
1.6. La ricorrente, nel caso in esame, afferma che questa Corte, con l’ordinanza impugnata, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., sarebbe incorsa in un errore percettivo, rientrante nella previsione dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto, dopo aver dichiarato legittima la valorizzazione ai fini catastali dei pozzi geotermici, riformando sul punto la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 1197 del 2021, avrebbe poi omesso di rinviare ai Giudici d’appello per l’ esame delle questioni, rimaste assorbite in secondo grado, relative ai pozzi geotermici, ed in particolare inerenti l’erroneità nella sovrastima dei costi relativi ai pozzi, nella determinazione del deprezzamento per vetustà dei pozzi geotermici e nella stima dei valori attribuiti con la rendita catastale.
1.7. Orbene, q uesta Corte, nell’ordinanza impugnata, dopo aver dato atto che, con il quinto motivo di ricorso incidentale, era stata prospettata «la nullità della sentenza ex art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c. in quanto le società avevano eccepito la sovrastima dei costi di produzione e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni in contestazione, doglianze respinte dalla Commissione tributaria regionale» ed era stato lamentato che «la CTR avrebbe omesso di valutare le risultanze probatorie desumibili dalla perizia tecnica redatta dall’ing. COGNOME che contestava analiticamente la valutazione operata dall’ufficio e trascritte in parte nell’atto di appello incidentale », ha affermato quanto segue: «Va preliminarmente ribadito che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. SU. n. 20867 del 30/09/2020, n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016). A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto
storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053 del 7/04/2014), e, nella fattispecie, i giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze dedotte in ricorso, valutandole – sulla base degli elementi hinc et inde dedotti – diversamente da come dedotto dalla società contribuente come di seguito illustrato. La censura va, dunque, ritenuta inammissibile, in quanto, sotto l’egida della violazione dell’ art. 115 cod. proc. civ., introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito, proprie valutazioni (peraltro del tutto generiche), su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità. La Commissione tributaria regionale, al riguardo, infatti, ha motivato come segue: «Anche il motivo concernente l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus deve essere disatteso. Infatti, al riguardo nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall’Ufficio … »; il relativo capo avrebbe potuto essere censurato sotto il profilo del vizio di apparente motivazione, ma non come omessa valutazione della perizia. Va invero, ribadito che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009). Vieppiù, va evidenziato che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove
di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021), come nel caso in esame, in cui le società ricorrenti in via incidentale hanno, peraltro, del tutto omesso di indicare le pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese».
1.8. Occorre allora evidenziare che il quinto motivo di ricorso incidentale aveva in realtà ad oggetto la parte della sentenza d’appello relativa alla valorizzazione, ai fini della rendita catastale, non dei pozzi geotermici, ma «dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori».
1.9. Nel caso in esame è stata dunque cassata la sentenza impugnata, affermando la necessaria valorizzazione ai fini catastali dei pozzi minerari di produzione e reiniezione ; emerge tuttavia dall’esame degli atti di causa che la società contribuente aveva, sin dal primo grado, sollevato altre questioni attinenti al merito ed i suddetti beni («erronea sovrastima dei costi dei pozzi geotermici», «erronea determinazione del deprezzamento per vetustà per i pozzi geotermici», «l’infondatezza nel merito della rendita catastale attribuita dall’ Ufficio ai pozzi geotermici»), che non erano state esaminate ed erano state ritenute assorbite dal giudice regionale.
1.10. A conferma di ciò è opportuno porre in rilievo che, come più volte affermato da questa Corte, nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. n. 15893 del 2023, Cass. n. 19503 del 2018, Cass. n. 3796 del 2008).
1.11. Ne consegue che la censura dell’odierna ricorrente , alla luce dei principi sopra esposti, è fondata, atteso che l’esistenza di motivi non esaminati dal giudice d’appello costituisce un fatto processuale la cui affermata inesistenza, contrariamente all’evidenza, rappresenta un errore di fatto percettivo idoneo a condurre alla revocazione, trattandosi all’evidenza di errore decisivo, posto che, sulla scorta della sola esistenza di motivi rimasti assorbiti nei precedenti gradi di merito, accolto in parte qua il ricorso erariale,
il Collegio avrebbe dovuto cassare la sentenza con rinvio al giudice a quo , al fine di decidere sulle residue questioni non risolte.
Il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente revoca in parte qua («decidendo nel merito») dell ‘ordinanz a impugnata in sede rescindente; in riferimento alla fase rescissoria, fermo restando l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate ed il rigetto del ricorso incidentale dell’odierna ricorrente, con la conseguente cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1197/2021 già disposta dall’ordinanza di questa Corte, oggetto di revocazione, deve rinviarsi la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’esame sulle questioni dai medesimi Giudici d’appello, in precedenza, ritenute assorbite, e per la liquidazione delle spese del presente giudizio e di quello oggetto di revocazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie in sede rescindente il ricorso per revocazione del l’ordinanza della Corte di cassazione n. 31032/2023 e dispone la sua revocazione nei limiti di cui in motivazione; decidendo sul ricorso iscritto al n. 10939/2022 R.G.N., ribadita la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1197/2021 con accoglimento del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate e rigetto del ricorso incidentale condizionato dell’odierna ricorrente, rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da