Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8953 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8953 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2058/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE e rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 23130/2022 depositata il 25/07/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
COGNOME NOME impugnava l’intimazione di pagamento, notificata in data 28/4/2017, fondata su plurime cartelle di pagamento per tassa rifiuti, bollo auto, Irap e Irpef, deducendo la nullità dell’intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e per avvenuta prescrizione;
la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso, rilevando che l’AgRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva fornito la prova della notifica RAGIONE_SOCIALE sottese cartelle di pagamento e che il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto dall’istanza di rateizzazione;
la sRAGIONE_SOCIALEnza veniva impugnata dal contribuRAGIONE_SOCIALE e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello, affermando che il ricorrRAGIONE_SOCIALE aveva dedotto motivi generici, già esposti in altri giudizi, non afferenti al thema decidendum ;
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza della C.T.R. il contribuRAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato due motivi: con il primo motivo denunciava, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di appello afferRAGIONE_SOCIALE all’estinzione dei ruoli maturata a seguito della decorrenza del termine di gg. 220 dalla data di presentazione dell’istanza ex art. 1, comma 538, lett. a) della legge 228/2012 e con il secondo motivo lamentava, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia per non avere la C.T.R. posto a fondamento della decisione le prove offerte dal rico rrRAGIONE_SOCIALE e non contestate da controparte in merito all’ estinzione RAGIONE_SOCIALE cartelle, lamentando, infine, che, anche a voler
ritenere disattesa l’istanza di estinzione, non vi era traccia alcuna in sRAGIONE_SOCIALEnza del relativo percorso motivazionale;
la Corte di cassazione, con ordinanza n. 23130/2022 in data 28/10/2022, dichiarava inammissibile il ricorso, condannando il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della controricorrRAGIONE_SOCIALE;
3.1, in particolare, per quanto in questa sede rileva, i giudici di legittimità osservavano che i motivi di censura proposti non attingevano la ratio decidendi posta alla base della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, la quale si era sostanziata nel rilievo secondo cui il ricorrRAGIONE_SOCIALE aveva, in sede di appello, dedotto argomentazioni già esposte nel primo grado di giudizio, formulando, peraltro, motivi generici e non afferenti al thema decidendum , statuizione questa non contestata in alcun modo dal contribuRAGIONE_SOCIALE il quale si era limitato a lamentare l’omessa pronuncia sul motivo di appello afferRAGIONE_SOCIALE l’estinzione dei ruoli ed il non avere la C.T.R. posto a fondamento della decisione le prove offerte dal ricorrRAGIONE_SOCIALE e non contestate da controparte in merito alla estinzione RAGIONE_SOCIALE cartelle;
contro detta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione COGNOME NOME, cui ha resistito con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO CHE
parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, con il proposto ricorso per revocazione, lamenta testualmRAGIONE_SOCIALE: ‘ manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso per cassazione; nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo, n. 4 ‘ cod. proc. civ.;
1.1. assume che la Suprema Corte, con la suddetta ordinanza, aveva dichiarato l’inammissibilità dei motivi di ricorso poiché gli stessi non avevano attinto ‘la ratio decidendi posta alla base della sRAGIONE_SOCIALEnza qui impugnata’ e, in ogni caso, il contribuRAGIONE_SOCIALE non aveva contestato l’affermazione di genericità dei motivi contenuta nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, lamentando unicamRAGIONE_SOCIALE l’omessa pronuncia sul motivo
di appello afferRAGIONE_SOCIALE all’estinzione dei ruoli ed il non avere la C.T.R. posto a fondamento della decisione le prove offerte dal ricorrRAGIONE_SOCIALE e non contestate da controparte in merito alla estinzione RAGIONE_SOCIALE cartelle, sebbene non rispondesse al vero che il contribuRAGIONE_SOCIALE, nel proprio ricorso per cassazione, non avesse contestato l’affermazione di genericità dei motivi contenuta nella sRAGIONE_SOCIALEnza di secondo grado; 1.2. precisa, in particolare, che il secondo motivo di cassazione verteva proprio su tale aspetto, ovvero sulla genericità del percorso motivazionale seguito dai giudici d’appello i quali, oltre a non aver posto a fondamento della propria decisione quei fatti non contestati dall’RAGIONE_SOCIALE resistRAGIONE_SOCIALE, avevano omesso di valutare e, quindi, di decidere in merito all’estinzione ope legis dei ruoli e del carico tributario a seguito del maturarsi della condizione prevista art. 1, comma 538, lett. a) della legge 228/2012 e che anche il primo motivo del ricorso per cassazione conteneva la censura di genericità e il vizio di omessa pronuncia sul punto controverso e decisivo della sRAGIONE_SOCIALEnza gravata quale, appunto, quello della mancata dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere dovuta al maturarsi dei termini di decadenza previsti dalla disposizione precedRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE invocata;
1.3. osserva che, nel corso del giudizio di legittimità, erano stato adottate due precedenti proposte, formulate ai sensi dell’art. 380 -bis , cod. proc. civ., da due distinti Consiglieri relatori e condivise da altrettanto differenti Presidenti, nel senso della manifesta fondatezza del secondo motivo del ricorso con fissazione dell’udienza camerale sicchè l’ordinanza definitiva della Suprema C orte avrebbe dovuto allinearsi alle due precedenti proposte dei Consiglieri relatori innanzi evocate, concludendo con la cassazione della sRAGIONE_SOCIALEnza di secondo grado impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, addivenisse a un nuovo giudizio sul thema decidendum dedotto dal ricorrRAGIONE_SOCIALE;
il ricorso è inammissibile;
2.1. va premesso che l’articolo 391 -bis cod. proc. civ. consRAGIONE_SOCIALE di chiedere la correzione degli errori materiali e la revocazione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnze della Corte di Cassazione nel solo caso in cui le stesse siano affette da errori materiali o di calcolo ai sensi dell’articolo 287 ovvero da errori d i fatto ai sensi dell’articolo 395 n. 4. cod. proc. civ.;
2.2. orbene l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmRAGIONE_SOCIALE escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamRAGIONE_SOCIALE accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (vedi Cass.n. 26890/19);
2.3. è stato precisato che, per contro, non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391bis e 395, numero 4), cod. proc. civ., l’ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali, per giunta estranei ai punti controversi sui quali essa si sia pronunciata, acquisiti attraverso la mediazione RAGIONE_SOCIALE parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata – di revocazione. (Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013, Rv. 626608 – 01);
2.3. orbene, nella concretezza del caso, appare evidRAGIONE_SOCIALE che la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE lamenta, sostanzialmRAGIONE_SOCIALE, un errore di diritto da parte della Suprema Corte la quale, nel valutare appieno la portata di tutte le statuizioni di cui alla sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata ed il tenore RAGIONE_SOCIALE censure formulare con il ricorso per cassazione, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ritenuto inidoneo ad inficiare la reale ratio decidendi della sRAGIONE_SOCIALEnza;
2.4. pertanto al di là della questione relativa alla condivisibilità RAGIONE_SOCIALE conclusioni di tipo giuridico cui è pervenuta la Cassazione -peraltro
in legittimo disaccordo con le precedenti proposte ex art. 380bis cod. proc. civ. (vedi Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 395 del 10/01/2017) non appare sussistere alcun errore di fatto dotato di immediata evidenza, peraltro nella sostanza neanche chiaramRAGIONE_SOCIALE ed esplicitamRAGIONE_SOCIALE dedotto da parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, risultando l’ impugnazione de qua , all’ evidenza, inammissibile sulla scorta del condivisibile principio per cui non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391bis e 395, n. 4) cod. proc. civ., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, trattandosi di vizio costituRAGIONE_SOCIALE errore di giudizio e non di fatto (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10184 del 27/04/2018, Rv. 648204 01);
conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE il ricorso proposto dal contribuRAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile e lo stesso va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio di legittimità in favore di RAGIONE_SOCIALE;
3.1. ricorrono i presupposti processuali per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrRAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto;
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della parte controricorrRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrRAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione