Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34263 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34263 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
Oggetto: Revocazione – Errore di fatto – Disciplina.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5750/2024 R.G. proposto da
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della società di fatto RAGIONE_SOCIALE con sede in Milano, INDIRIZZO, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dall’avv. NOME COGNOME e dal prof. avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Roma, INDIRIZZOChiomenti), in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– resistente –
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso l ‘ordinanza della Corte Suprema di cassazione, sezione tributaria, n. 22640/2023, depositata il 26.7.2023 e non notificata. Ascoltata la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.09.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Milano, Barletta Giuseppe «sia a titolo personale sia quale asserito legale rappresentante, socio e amministratore di fatto della società olandese RAGIONE_SOCIALE (estinta il 30 giugno 2008), con sede, fino al momento della estinzione, in Olanda, Amsterdam (…)» per come risulta dall’originario ricorso -impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato le imposte dovute per l’anno 2007, ravvisando un’ipotesi di esterovestizione della società di diritto olandese RAGIONE_SOCIALE in realtà costituente una società di fatto (regolata dal diritto italiano) avente sede in Milano, INDIRIZZO e riconducibile al predetto ricorrente ed ai suoi familiari. Con separati ricorsi, proponevano opposizione all’avviso suddetto anche NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , qualificati dall’Agenzia delle entrate come soci di fatto della predetta società.
Riuniti tutti i ricorsi, l’accertamento veniva confermato nei soli confronti di Barletta Giuseppe, ritenuto unico dominus della RAGIONE_SOCIALE, mentre veniva annullato nei confronti degli altri ricorrenti, in quanto non provata la loro qualifica di soci di fatto. Veniva, altresì, annullato l’accertamento nei confronti della società (di diritto olandese), non per motivi di merito, essendo la esterovestizione adeguatamente provata, bensì per il solo fatto che la stessa era stata cancellata nel 2008 e si era, pertanto, estinta.
Avverso tale decisione, proponevano appello sia l’Agenzia delle entrate, sia Barletta Giuseppe, rispettivamente in via principale e in via incidentale. Tuttavia, la C.t.r. della Lombardia rigettava entrambi i gravami, osservando che la società olandese RAGIONE_SOCIALE era solo un contenitore vuoto; che Barletta Giuseppe ne era il dominus assoluto, a nulla rilevando che non avesse la qualità formale di socio; che mancava la prova certa che gli altri destinatari dell’accertamento fossero soci di fatto.
Avverso la sentenza di appello, Barletta Giuseppe proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque ragioni di censura:
1 . inesistenza o nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, per aver imputato integralmente al Barletta la ripresa a tassazione avanzata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2007, benché l’Agenzia delle entrate avesse contestato allo stesso solo il 50% del reddito di partecipazione nella società;
inesistenza o nullità della sentenza nella parte in cui qualificava il Barletta come ‘dominus assoluto’ della COGNOME , ascrivendogli tutti i rapporti giuridici della società, per violazione dei limiti oggettivi del giudizio tributario;
3 . violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la sentenza d’appello confermato l’imputazione al ricorrente del reddito di partecipazione in RAGIONE_SOCIALE nonostante l’unico avviso di accertamento in contestazione, ovvero quello emesso nei confronti della società, fosse stato contestualmente annullato;
illegittimità della sentenza nella parte in cui considerava la RAGIONE_SOCIALE una società esterovestita, per violazione dell’art. 73, comma 2, del TUIR;
5 . omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla fondatezza delle riprese a tassazione operate dall’Agenzia delle entrate.
Resisteva l’Agenzia delle entrate, con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi:
violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la C.t.r. erroneamente ritenuto non provata la partecipazione alla società dei signori COGNOME, COGNOME e COGNOME;
violazione o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2495 c.c., per avere la RAGIONE_SOCIALE erroneamente annullato l’ avviso di accertamento nei confronti della società, a seguito della
sua estinzione laddove, al contrario, versandosi in ipotesi di esterovestizione, gli avvisi di accertamento erano stati emessi nei confronti della società di fatto italiana operante nel territorio italiano, rispetto alla quale era irrilevante ogni riferimento alla formale estinzione.
La Suprema Corte, quindi, rigettava il ricorso principale, accoglieva il secondo motivo di ricorso incidentale e dichiarava inammissibile il primo, cassando senza rinvio la decisione impugnata limitatamente all’originario ricorso proposto da NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE perché la relativa domanda non poteva essere proposta.
In particolare, con ri ferimento all’originario ricorso proposto dal Barletta nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, società di diritto olandese, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determinava il difetto sia della capacità processuale della stessa sia della legittimazione a rappresentarla dell ‘ ex liquidatore, non sussistendo alcuna possibilità di promuovere sin dall’inizio l’impugnazione .
Avverso tale decisione proponeva ricorso per revocazione Barletta Giuseppe, mentre rimaneva intimato l’agente della riscossione. Non ha depositato controricorso nei termini l’Agenzia delle entrate, limitandosi a depositare istanza per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di revocazione, in fase rescindente, Barletta Giuseppe deduce l’e rrore di fatto ex artt. 395, n. 4, e 391bis c.p.c., consistente nella falsa rappresentazione che l’impugnazione dell’avviso di accertamento in questione sia stata proposta dalla società estinta di diritto olandese RAGIONE_SOCIALE mentre essa – come risultante dagli atti di causa e non costituente punto controverso – era stata proposta dalla società di fatto, rappresentata
di fatto dal Barletta. In particolare, ad avviso del ricorrente, tale errore presenterebbe tutti i caratteri di quello revocatorio, consistendo in una erronea percezione, frutto di una supposizione errata (e cioè che a proporre l’impugnazione dell’avviso di accertamento fosse stato il Barletta quale rappresentante di una società estinta di diritto olandese e non quale rappresentante di fatto di una società di fatto di diritto italiano); non costituendo un punto controverso ed avendo, altresì, carattere decisivo, poiché, in sua assenza, la Suprema Corte non avrebbe potuto rilevare alcuna incapacità processuale ed alcun difetto di legittimazione in capo al ricorrente.
In fase rescissoria, poi, Barletta Giuseppe chiede un nuovo esame del secondo motivo di ricorso incidentale per cassazione proposto dall’Agenzia dell’ entrate, nonché dei motivi terzo e quinto del ricorso principale per cassazione dedotti dal ricorrente e rimasti assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale.
Va, i nnanzitutto, rilevato che l’ordinanza oggetto di revocazione risulta emessa anche nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il ricorso per revocazione non risulta notificato nei loro confronti, ma questi, nei precedenti gradi, erano stati tutti difesi dall’avv. NOME COGNOME che nella presente sede difende, unitamente all’avv. NOME COGNOME l’odierno ricorrente.
Orbene, l’art. 330 c.p.c. stabilisce che l’impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell’atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. La Suprema Corte ha affermato che tale disposizione si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione, (Cass. n. 25349/2021, Rv. 662403-01, nello stesso senso n. 24334/2014, Rv. 633318-01).
Correttamente, quindi, il ricorso non è stato notificato nei confronti degli altri di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME considerato che, nel merito, questi erano tutti difesi dal medesimo difensore, che nella presente sede rappresenta l’odierno ricorrente , con conseguente identità del soggetto che doveva eseguire la notifica e di quello deputato a riceverla. Peraltro, non può trascurarsi che la posizione del ricorrente risulta completamente autonoma rispetto a quella degli altri partecipanti al precedente giudizio. Ed infatti, sin dal primo grado, l’accertamento è stato confermato solo nei confronti di Barletta NOME, mentre è stato annullato nei confronti degli altri soci.
Passando ad esaminare il motivo di revocazione, questo è inammissibile.
Giova ricordare che l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Tale errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Cass. n. 16439/2021-Rv. 66148301, nello stesso senso, n. 3190/2006-Rv. 59061101).
Nel caso in esame, l’errore dedotto dal ricorrente attiene alla qualità con cui egli ha impugnato l’avviso di accertamento. In particolare, egli deduce che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente ritenuto l’ impugnazione proposta da Barletta Giuseppe nella qualità di legale
rappresentante della società estinta di diritto olandese RAGIONE_SOCIALE con sede in Amsterdam, anziché nella qualità di legale rappresentante della società di fatto italiana RAGIONE_SOCIALE con sede in Milano.
Tuttavia, tale errore di percezione non è sussistente.
Dalla lettura dell’intestazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, risulta che COGNOME NOME ha dichiarato di impugnare l’avviso di accertamento «sia a titolo personale sia quale asserito legale rappresentante, socio e amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE (estinta il 30 giugno 2008), con sede, fino al momento della estinzione, in Olanda, Amsterdam (…)» . Analoga dizione è contenuta nell’intestazione dell’att o di appello alla Commissione tributaria regionale di Milano.
Non può, quindi, affermarsi la sussistenza di un errore di percezione, nel senso dedotto dal ricorrente, perché egli stesso ha dichiarato di impugnare l’avviso di accertamento anche nella qualità di legale rappresentante della società di diritto olandese.
Peraltro, tale errore, quand’anche esistente, non s arebbe decisivo, poiché l’avviso di accertamento è stato emesso nei confronti della società di fatto italiana, con sede in Milano, risultando invece totalmente estranea la diversa società di diritto olandese con sede in Amsterdam, peraltro all’epoca già estinta. Era, quindi, erronea la decisione della C.t.p., poi confermata dalla C.t.r., di annullare l’avviso di accertamento nei confronti della società, sull’assunto che questa fosse già estinta al momento della sua emissione, poiché basata sull’erroneo presupposto che l’avviso fos se stato emesso nei confronti della società di diritto olandese.
E’ , quindi, irrilevante la qualifica con cui ha agito il Barletta, perché comunque la decisione della C.t.r. , impugnata dall’Agenzia delle entrate, si basava su un assunto completamente errato.
Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per revocazione, proposto da Barletta Giuseppe, non sussistendo i
presupposti previsti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., c on conseguente preclusione di procedere, in fase rescissoria, al riesame richiesto dal ricorrente.
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’Agenzia delle entrate depositato controricorso ed essendo rimasto intimato l’agente della riscossione .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U n. 4315/2020-Rv. 65719803).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da COGNOME Giuseppe.
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione