Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34263 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME CECILIA
Data pubblicazione: 24/12/2024
Oggetto: Revocazione – Errore di fatto – Disciplina.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5750/2024 R.G. proposto da
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di fatto RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, INDIRIZZO, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dall’AVV_NOTAIO e dal AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Roma, INDIRIZZO (Chiomenti), in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– resistente –
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso l ‘ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di cassazione, sezione tributaria, n. 22640/2023, depositata il 26.7.2023 e non notificata. Ascoltata la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.09.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Milano, COGNOME NOME «sia a titolo personale sia quale asserito legale rappresentante, socio e amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE il 30 giugno 2008), con sede, fino al momento RAGIONE_SOCIALEa estinzione, in Olanda, Amsterdam (…)» per come risulta dall’originario ricorso -impugnava l’avviso di accertamento con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva rideterminato le imposte dovute per l’anno 2007, ravvisando un’ipotesi di esterovestizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di diritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in realtà costituente una RAGIONE_SOCIALE di fatto (regolata dal diritto italiano) avente sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO, e riconducibile al predetto ricorrente ed ai suoi familiari. Con separati ricorsi, proponevano opposizione all’avviso suddetto anche NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , qualificati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come soci di fatto RAGIONE_SOCIALEa predetta RAGIONE_SOCIALE.
Riuniti tutti i ricorsi, l’accertamento veniva confermato nei soli confronti di COGNOME NOME, ritenuto unico dominus RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, mentre veniva annullato nei confronti degli altri ricorrenti, in quanto non provata la loro qualifica di soci di fatto. Veniva, altresì, annullato l’accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (di diritto RAGIONE_SOCIALE), non per motivi di merito, essendo la esterovestizione adeguatamente provata, bensì per il solo fatto che la stessa era stata cancellata nel 2008 e si era, pertanto, RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decisione, proponevano appello sia l’RAGIONE_SOCIALE, sia COGNOME NOME, rispettivamente in via principale e in via incidentale. Tuttavia, la C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Lombardia rigettava entrambi i gravami, osservando che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era solo un contenitore vuoto; che COGNOME NOME ne era il dominus assoluto, a nulla rilevando che non avesse la qualità formale di socio; che mancava la prova certa che gli altri destinatari RAGIONE_SOCIALE‘accertamento fossero soci di fatto.
Avverso la sentenza di appello, COGNOME NOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque ragioni di censura:
1 . inesistenza o nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, per aver imputato integralmente al COGNOME la ripresa a tassazione avanzata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2007, benché l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse contestato allo stesso solo il 50% del reddito di partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE;
inesistenza o nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui qualificava il COGNOME come ‘dominus assoluto’ RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , ascrivendogli tutti i rapporti giuridici RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per violazione dei limiti oggettivi del giudizio tributario;
3 . violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la sentenza d’appello confermato l’imputazione al ricorrente del reddito di partecipazione in RAGIONE_SOCIALE B.V., nonostante l’unico avviso di accertamento in contestazione, ovvero quello emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, fosse stato contestualmente annullato;
illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui considerava la RAGIONE_SOCIALE una RAGIONE_SOCIALE esterovestita, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 73, comma 2, del TUIR;
5 . omessa pronuncia, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE riprese a tassazione operate dall’RAGIONE_SOCIALE.
Resisteva l’RAGIONE_SOCIALE, con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi:
violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la RAGIONE_SOCIALE. erroneamente ritenuto non provata la partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE dei signori COGNOME, COGNOME e COGNOME;
violazione o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2495 c.c., per avere la RAGIONE_SOCIALE erroneamente annullato l’ avviso di accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALEa
sua estinzione laddove, al contrario, versandosi in ipotesi di esterovestizione, gli avvisi di accertamento erano stati emessi nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di fatto italiana operante nel territorio italiano, rispetto alla quale era irrilevante ogni riferimento alla formale estinzione.
La Suprema Corte, quindi, rigettava il ricorso principale, accoglieva il secondo motivo di ricorso incidentale e dichiarava inammissibile il primo, cassando senza rinvio la decisione impugnata limitatamente all’originario ricorso proposto da NOME COGNOME, nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, perché la relativa domanda non poteva essere proposta.
In particolare, con ri ferimento all’originario ricorso proposto dal COGNOME nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di diritto RAGIONE_SOCIALE, la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, con estinzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento e RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio di primo grado, determinava il difetto sia RAGIONE_SOCIALEa capacità processuale RAGIONE_SOCIALEa stessa sia RAGIONE_SOCIALEa legittimazione a rappresentarla RAGIONE_SOCIALE ‘ ex liquidatore, non sussistendo alcuna possibilità di promuovere sin dall’inizio l’impugnazione .
Avverso tale decisione proponeva ricorso per revocazione COGNOME NOME, mentre rimaneva intimato l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione. Non ha depositato controricorso nei termini l’RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a depositare istanza per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di revocazione, in fase rescindente, COGNOME NOME deduce l’e rrore di fatto ex artt. 395, n. 4, e 391bis c.p.c., consistente nella falsa rappresentazione che l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento in questione sia stata proposta dalla RAGIONE_SOCIALE di diritto RAGIONE_SOCIALE, mentre essa – come risultante dagli atti di causa e non costituente punto controverso – era stata proposta dalla RAGIONE_SOCIALE di fatto, rappresentata
di fatto dal COGNOME. In particolare, ad avviso del ricorrente, tale errore presenterebbe tutti i caratteri di quello revocatorio, consistendo in una erronea percezione, frutto di una supposizione errata (e cioè che a proporre l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento fosse stato il COGNOME quale rappresentante di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di diritto RAGIONE_SOCIALE e non quale rappresentante di fatto di una RAGIONE_SOCIALE di fatto di diritto italiano); non costituendo un punto controverso ed avendo, altresì, carattere decisivo, poiché, in sua assenza, la Suprema Corte non avrebbe potuto rilevare alcuna incapacità processuale ed alcun difetto di legittimazione in capo al ricorrente.
In fase rescissoria, poi, COGNOME NOME chiede un nuovo esame del secondo motivo di ricorso incidentale per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché dei motivi terzo e quinto del ricorso principale per cassazione dedotti dal ricorrente e rimasti assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale.
Va, i nnanzitutto, rilevato che l’ordinanza oggetto di revocazione risulta emessa anche nei confronti di NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME. Il ricorso per revocazione non risulta notificato nei loro confronti, ma questi, nei precedenti gradi, erano stati tutti difesi dall’AVV_NOTAIO, che nella presente sede difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, l’odierno ricorrente.
Orbene, l’art. 330 c.p.c. stabilisce che l’impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell’atto di notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. La Suprema Corte ha affermato che tale disposizione si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione, (Cass. n. 25349/2021, Rv. 662403-01, nello stesso senso n. 24334/2014, Rv. 633318-01).
Correttamente, quindi, il ricorso non è stato notificato nei confronti degli altri di NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, considerato che, nel merito, questi erano tutti difesi dal medesimo difensore, che nella presente sede rappresenta l’odierno ricorrente , con conseguente identità del soggetto che doveva eseguire la notifica e di quello deputato a riceverla. Peraltro, non può trascurarsi che la posizione del ricorrente risulta completamente autonoma rispetto a quella degli altri partecipanti al precedente giudizio. Ed infatti, sin dal primo grado, l’accertamento è stato confermato solo nei confronti di COGNOME NOME, mentre è stato annullato nei confronti degli altri soci.
Passando ad esaminare il motivo di revocazione, questo è inammissibile.
Giova ricordare che l’errore di fatto rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, compresa quella RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni RAGIONE_SOCIALE stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Tale errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Cass. n. 16439/2021-Rv. 66148301, nello stesso senso, n. 3190/2006-Rv. 59061101).
Nel caso in esame, l’errore dedotto dal ricorrente attiene alla qualità con cui egli ha impugnato l’avviso di accertamento. In particolare, egli deduce che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente ritenuto l’ impugnazione proposta da COGNOME NOME nella qualità di legale
rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di diritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sede in Amsterdam, anziché nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di fatto italiana RAGIONE_SOCIALE con sede in Milano.
Tuttavia, tale errore di percezione non è sussistente.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘intestazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, risulta che COGNOME NOME ha dichiarato di impugnare l’avviso di accertamento «sia a titolo personale sia quale asserito legale rappresentante, socio e amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE il 30 giugno 2008), con sede, fino al momento RAGIONE_SOCIALEa estinzione, in Olanda, Amsterdam (…)» . Analoga dizione è contenuta nell’intestazione RAGIONE_SOCIALE‘att o di appello alla Commissione tributaria regionale di Milano.
Non può, quindi, affermarsi la sussistenza di un errore di percezione, nel senso dedotto dal ricorrente, perché egli stesso ha dichiarato di impugnare l’avviso di accertamento anche nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di diritto RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, tale errore, quand’anche esistente, non s arebbe decisivo, poiché l’avviso di accertamento è stato emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di fatto italiana, con sede in Milano, risultando invece totalmente estranea la diversa RAGIONE_SOCIALE di diritto RAGIONE_SOCIALE con sede in Amsterdam, peraltro all’epoca già RAGIONE_SOCIALE. Era, quindi, erronea la decisione RAGIONE_SOCIALEa C.t.p., poi confermata dalla C.t.r., di annullare l’avviso di accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sull’assunto che questa fosse già RAGIONE_SOCIALE al momento RAGIONE_SOCIALEa sua emissione, poiché basata sull’erroneo presupposto che l’avviso fos se stato emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di diritto RAGIONE_SOCIALE.
E’ , quindi, irrilevante la qualifica con cui ha agito il COGNOME, perché comunque la decisione RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. , impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE, si basava su un assunto completamente errato.
Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per revocazione, proposto da COGNOME NOME, non sussistendo i
presupposti previsti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., c on conseguente preclusione di procedere, in fase rescissoria, al riesame richiesto dal ricorrente.
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE depositato controricorso ed essendo rimasto intimato l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione .
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U n. 4315/2020-Rv. 65719803).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da COGNOME NOME.
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione