Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21849 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21849 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19661/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
CONTRO
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ALBANO LAZIALE INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 8014/2023, depositata il 20/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Ud.26/03/2025 CC
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE impugna ex artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., l’Ordinanza della Corte di Cassazione del 20 marzo 2023 n. 8014, di rigetto del ricorso dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.T.R. di conferma della sentenza della C.T.P. di Roma, con cui era stato respinto il ricorso per l’annullamento dell’avviso di pagamento della TARI, per l’anno 2014.
La Suprema Corte con l’ ordinanza impugnata, disattesa l’eccezione di giudicato esterno per essere intervenuta fra le parti sentenza definitiva relativa ad altra annualità, ha ritenuto: infondato il primo motivo, inerente al difetto di motivazione dell’avviso di pagamento ed alla contestazione dell’omesso previo avviso di accertamento, osservando che l’avviso impugnato riguardava pretesa tributaria ormai definita, essendo indicata l’ubicazione dell’immobile, la metratura e la categoria; infondati il secondo ed il terzo motivo, unitariamente trattati, relativi alla debenza dell’imposta ed alla pretermissione di fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, relativamente, da un lato, all’assenza di produzione di rifiuti nello stabilimento oggetto del tributo, essendo i medesimi prodotti e smaltiti tramite soggetto autorizzato dalla sola sede principale di Pomezia, dall’altro, all’omessa considerazione dell’istanza di autotutela, ritenendo incontestata sia l’adesione della società ad un avviso di accertamento del 2003, a seguito del quale sono stati inviati annualmente avvisi di pagamento, in relazione alla metratura rilevata, che l’effettuazione di un sopralluogo nel locale nell’anno 2012, nel corso del quale è stata rilevato l’aumento di superficie per mq. 5352, e conseguentemente emesso il relativo avviso di pagamento. Ciò premesso ha ritenuto corretta la sentenza della C.T.R., nella parte in cui ha escluso l’esenzione in assenza di una denuncia di variazione supportata da elementi obiettivamente
rilevabili o da idonea documentazione, ponendosi la decisione in linea con la giurisprudenza di legittimità sull’inapplicabilità dell’esenzione medesima in mancanza della tempestiva comunicazione delle ragioni di insussistenza di un’intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti.
Il Comune di Ciampino resiste con controricorso.
Con memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., la ricorrente insiste nelle conclusioni svolte.
Con memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. i Comune di Ciampino conferma le conclusioni assunte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE formula un unico motivo di ricorso.
Con la doglianza deduce , ex artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., che la Corte di cassazione con l’Ordinanza del 20 marzo 2023 n. 8014 è incorsa in errore percettivo, avendo supposto l’inesistenza di un fatto la cui verità è invece positivamente stabilita dagli atti di causa e dai documenti versati dal contribuente in giudizio. Osserva che il giudice di legittimità, dopo avere correttamente premesso in diritto (pag. 10 del provvedimento), che la presunzione iuris tantum e di produttività dei rifiuti, di cui alla normativa applicabile, può essere vinta solo dalla prova contraria del detentore dell’area, a patto che le circostanze escludenti la produttività dei rifiuti siano dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione, ciononostante rileva (pag. 11, par. 5.5) che ‘la sentenza impugnata ha sostanzialmente respinto l’appello dell’odierna ricorrente sul presupposto della mancanza di prova del diritto all’esenzione, chiarendo anche che non risultava alcuna dichiarazione, ai fini dell’applicazione dell’imposta in oggetto, successiva a quella originaria, così come modificata a seguito del sopralluogo e del relativo accertamento in aumento della
superficie soggetta ad imposizione. Correttamente, dunque, il giudice di merito ha ritenuto che andasse esclusa all’esenzione in assenza di una denuncia di variazione supportata da elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione’. Assume che la decisione è pervenuta al rigetto per un evidente errore di fatto, derivante da una svista materiale, verificabile dal solo esame del documento consistente in una istanza di detassazione presentata al Comune di Ciampino nel gennaio 2014, non percepito dalla Suprema Corte benché fosse incontrovertibilmente presente in atti (doc. 2 fascicolo del precedente giudizio in cassazione, riprodotto con il ricorso per revocazione) e fosse stato trascritto nell’originario ricorso per cassazione. Sostiene che, dunque, sussistendo un rapporto di causalità necessaria fra l’omessa percezione e la decisione adottata, dapprima da parte della C.T.R. e conseguentemente da parte del giudice di legittimità, l’Ordinanza della Suprema Corte impugnata debba essere revocata.
Il motivo è inammissibile.
Conviene prendere le mosse dalla recentissima sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui ‘In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di
cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall’evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione).’ (Sez. Unite, n. 20013 del 19/07/2024; cfr. anche Cass. Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26301; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass., 26 agosto 2015, n. 17163; Cass., 21 luglio 2011, n. 16003, che hanno precisato come il vizio revocatorio debba escludersi tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio).
Nel caso di specie, va preliminarmente rilevato come la ricorrente deduca che l’errore denunciato a carico dell’ ordinanza impugnata, sarebbe sovrapponibile a quello commesso dalla sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione rigettato da quell’ ordinanza.
Ebbene, nel riportare il terzo motivo di ricorso per cassazione (sub. 4, pagina 7 dell’Ordinanza impugnata) il provvedimento qui censurato espone che la ricorrente ‘lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di più fatti decisivi’ fra i quali enumera ‘l’istanza di riesame in autotutela da cui -secondo la società- emerge, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza che la ricorrente ha dimostrato la tipologia di rifiuti e di avere osservato gli adempimenti richiesti’.
A siffatta doglianza l’ o rdinanza risponde che ‘La sentenza impugnata ha sostanzialmente respinto l’appello sul presupposto della mancanza di prova del diritto all’esenzione, chiarendo anche che non risultava alcuna dichiarazione (…) successiva a quella originaria, così come modificata a seguito del sopralluogo e del relativo accertamento in aumento della superficie soggetta a imposizione’ essendo assente ‘una denuncia di variazione supportata da elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione’.
Ora, non può ritenersi che la Corte abbia pretermesso, per una svista materiale, la considerazione dell’istanza di autotutela- che la stessa società ricorrente, peraltro, assume di avere integralmente trascritto nel ricorso avverso la sentenza della C.T.R.- posto che, al contrario, si limita a concordare con il giudice di seconda cura sull’assenza di una denuncia di variazione supportata elementi obiettivi o idonea documentazione.
Invero, la qualificazione dell’istanza di riesame (o di autotutela) in termini di dichiarazione di variazione viene prospettata solo ora atteso che, a fronte di quanto rilevato dal giudice del merito (assenza di una dichiarazione di variazione) la Corte non è stata investita con il motivo di ricorso -come supra riportato- della questione qualificatoria della richiesta di riesame quale dichiarazione di variazione.
Non sussiste allora l’errore revocatorio, di cui art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste esclusivamente in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione
presuppone, infatti, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass., Sez. 5 del 11 gennaio 2018, n. 442).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 3,200,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025.