Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4072 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4072 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5019/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n. 22549/2024 depositata l’ 08/08/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22549 del 2024 , rigettava il ricorso proposto dalla contribuente attuale ricorrente;
la contribuente propone, integrato da memoria, ricorso per la revocazione della sentenza con un solo motivo (scandito dalla deduzione di due asseriti errori di fatto; 1- errore di fatto nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, dei motivi dal primo al quinto, per difetto di specificità per omessa trascrizione o riproduzione della relata di notifica; 2- errore di fatto nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, del sesto motivo di ricorso, per difetto di specificità per omessa trascrizione o allegazione dell’avviso di accertamento);
l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato controricorso (unitariamente) con richiesta di inammissibilità del ricorso;
la Procura Generale ha depositato conclusioni scritte con richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve condannarsi alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Il ricorrente prospetta errori di fatto dell’ordinanza della Corte di Cassazione: 1- errore di fatto nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, dei motivi dal primo al quinto, per difetto di specificità per omessa trascrizione o riproduzione della relata di notifica; 2- errore di fatto nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, del sesto motivo di ricorso, per difetto di specificità per omessa trascrizione o allegazione dell’avviso di accertamento.
L’ordinanza, relativamente al primo errore di fatto, non avrebbe considerato che nel ricorso per cassazione era indicato tra virgolette il contenuto della relata di notifica (‘informazioni assunte nei luoghi’),
inoltre nella memoria difensiva si specificava meglio il contenuto della relata di notifica, riportandone il contenuto per esteso.
Quanto al secondo errore di fatto, l’ordinanza non ha valutato che l’avviso di accertamento era allegato al ricorso per cassazione e riportato (indicato) nel corpo del ricorso. Inoltre, il ricorso era conforme al protocollo sottoscritto dalla Corte di Cassazione con il RAGIONE_SOCIALE.
Ritiene il collegio che, a prescindere dalla effettiva sussistenza di errori di fatto gli stessi non siano determinanti, in quanto l’ordinanza in oggetto contiene un’altra ratio decidendi sul sesto motivo dell’originario ricorso per cassazione: ‘Il sesto motivo, con il quale si denuncia la sottoscrizione del ruolo da parte di soggetto non dotato del potere di farlo e l’omessa sottoscrizione dell’avviso di accertamento è in parte infondato e in parte inammissibile’. L’infondatezza del motivo prescinde dall’omessa trascrizione o allegazione dell’avviso di accertamento.
Conseguentemente la ratio della decisione di infondatezza non può essere interessata dall’eventuale errore di fatto: «In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazione, la contestazione dell’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al “principio di ragionevole durata del processo” e al connesso divieto di protrazione all’infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l’impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome “rationes decidendi” rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo (Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE. ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revocazione di una propria ordinanza che aveva erroneamente dichiarato l’improcedibilità del ricorso per mancata produzione, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della relata di notificazione della sentenza di merito, ma che, nel
prosieguo della motivazione, aveva altresì aggiunto che tutti i motivi del ricorso erano inammissibili, risultando così il denunziato errore percettivo inidoneo a travolgere l’ulteriore “ratio” del provvedimento impugnato)» (Cass. Sez. 3, 14/02/2022, n. 4678, Rv. 664195 -01; vedi anche Cass. Sez. 1, 31/10/2017, n. 25871, Rv. 646006 -01 e Cass. Sez. 6, 25/03/2013, n. 7413, Rv. 626043 – 01).
Comunque, per completezza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificazioni è una valutazione giuridica (come anche prospettato dalla Procura Generale nelle sue conclusioni) che solo in parte si basa sulla trascrizione e/o allegazione dei documenti. Valutazione giuridica che non può essere sindacata in questa sede. Nello stesso ricorso per cassazione, e nella memoria -in particolare – si prospetta un eccessivo formalismo nella decisione della Corte, in contrasto con le decisioni Cedu sul punto; si tratta, quindi, all’evidenza di un ‘ giudizio ‘ (qui non rivedibile) e non di un errore di fatto revocatorio.
Il ricorrente richiede una rivalutazione totale del giudizio di Cassazione, non consentita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026 .
Il Presidente
NOME COGNOME