Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6262 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6262 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 266 -20 21 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– controricorrente –
Oggetto: ricorso avverso sentenza di revocazione del giudice tributario
avverso la sentenza n. 504/03/2020 della Commissione Tributaria Regionale della LIGURIA, depositata in data 30/07/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/01/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME impugnò l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni n. TL3C04 101181/2014, notificati il 25 agosto 2014, con cui l’amministrazione finanziaria relativamente ad Irpef-Irap-Iva, per l’anno di imposta 2010, con cui l’amministrazione finanziaria rideterminava in aumento il reddito di lavoro autonomo dichiarato dal contribuente in relazione all’attività di consulente imprenditoriale e consulente amministrativo-gestionale.
La CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado -CGT1) di Genova con sentenza n. 2134/12/2015 dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal contribuente per decorrenza del termine di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 .
La Commissione tributaria regionale (ora CGT2) della Liguria rigettò con sentenza n. 924/03/2018 l’appello proposto da l COGNOME evidenziando la tardività del ricorso di prime cure con riferimento all’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, in quanto nel calcolo dei giorni decorrenti dalla notifica non potevano essere considerati i 90 giorni relativi alla procedura per adesione. Aggiungeva, poi, con riferimento all’avviso di accertamento, che era corretto il termine indicato dal contribuente, il quale aveva conteggiato sia i 60 giorni della sospensione feriale che i 90 giorni della procedura in adesione, sicché il ricorso era stato notificato entro i termini che scadevano il giorno 14 febbraio 2015; con riguardo all’eccezione di difetto di notifica degli atti e del questionario, la Commissione regionale osservava come fosse stata la stessa parte contribuente ad ammettere l’avvenuta notificazione di tali atti nel ricorso introduttivo del giudizio, ‘con ciò
espressamente contraddicendo l’assunto riportato nelle motivazioni’. Tra l’altro, a riprova della piena conoscenza degli atti impositivi, il contribuente aveva presentato istanza di adesione, confermando ancora una volta la regolarità della notifica e la piena conoscenza dell’atto impositivo. L’Ufficio aveva, quindi, correttamente accertato omessi ricavi per compensi ricevuti da clienti e non riportati in dichiarazione. Le detrazioni non erano state concesse in quanto non indicate nei registri contabili. (c osì nell’ordinanza di questa Corte n. 41509/2021, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sopra indicata sentenza della CTR ligure per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la parte contribuente documentato l’accoglimento del ricorso per revocazione proposto davanti alla medesima CTR che aveva deciso con la sentenza oggetto del presente giudizio).
Come appena detto, la CTR ligure, con sentenza in epigrafe indicata, n. 504/03/2020, ha accolto il ricorso per revocazione proposto dal contribuente avverso la precedente sentenza emessa dalla medesima CTR (n. 924/03/2018).
4.1. Sostengono i giudici di appello che:
«Effettivamente a pag. 3) della sentenza viene affermato letteralmente: ” Nel merito le contestazioni dell’Ufficio sono puntuali e ricavate dai NUMERO_DOCUMENTO presentati dal contribuente”.
E’ pacifico infatti che i Mod. NUMERO_DOCUMENTO sono emessi dai clienti in qualità di sostituti d’Imposta. Quindi l’errore in cui è incorsa la CTR è evidente.
Subito dopo si legge: “In sostanza l’Ufficio ha accertato omessi ricavi per compensi ricevuti dai clienti e non riportati in dichiarazione”.
Anche tale affermazione deve essere smentita dalla documentazione contabile agli atti del giudizio dove risulta che i compensi dichiarati dal contribuente sono corrispondenti a quelli
indicati nelle denunce dei sostituti d’imposta come emerge altresì dal controllo incrociato effettuato dall’Ufficio.
Si legge, infatti, nell’avviso di accertamento che “l’esame dei dati in possesso all’amministrazione finanziaria scaturiti dai NUMERO_DOCUMENTO presentati dai clienti per l’anno d’imposta 2010 ha evidenziato un importo corrispondente ai soli compensi percepiti da società di capitali, pari ad Euro 128.62.2,00 praticamente equivalente al titolo dei compensi indicati in dichiarazione”.
Tali circostanze, del resto, risultano pacifiche in causa e l’affermazione in sentenza denuncia un palese errore di fatto».
Revocata, quindi, la sentenza impugnata, la CTR, con riferimento alla fase rescissoria, accoglieva l’originario appello del contribuente.
I giudici di appello ritenevano tardivo il ricorso proposto avverso l’avviso di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni ma non quello contro l’avviso di accertamento.
Nel merito, sostenevano che:
«la contestazione dell’Ufficio si basa sulla omessa indicazione dei compensi provenienti da persone fisiche e imprese individuali nella considerazione di quanto indicato erroneamente dal contribuente nello studio di settore relativo alla composizione della clientela. Tale errore è stato emendato dallo stesso contribuente, in quanto, come risulta effettivamente dai documenti contabili, i compensi dallo stesso percepiti riguardano le sole società di capitali, come confermato anche dall’Ufficio. La clientela privata del contribuente è inesistente né l’Ufficio ha potuto individuarla né reperire documentazione o incassi provenienti da privati. Il contribuente ha come cliente le sole società di capitali che risultano dagli atti e che l’Ufficio ha potuto constatare dal controllo incrociato dei dati».
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica con
contro
ricorso l’intimato, il quale deposita anche istanza di urgente trattazione della causa.
Entrambe le parti depositano memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso agenziale in quanto proposto oltre il termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., stante l’intervenuta notifica della sentenza impugnata, effettuata in data 20 ottobre 2020, a fronte di notifica del ricorso effettuata in data 21 dicembre 2020.
L’eccezione è infondata e va, quindi, rigettata in quanto il termine breve di sessanta giorni per impugnare, decorrente dalla data del 20 ottobre 2020, di notifica della sentenza impugnata, andava a scadere naturalmente nel giorno di sabato 19 dicembre 2020, con conseguente differimento, ai sensi dell’a rt. 155 c.p.c., al giorno successivo non festivo, ovvero lunedì 21 dicembre 2020, data in cui è stata effettuata la notifica.
Analoga sorte subisce l’ulteriore eccezione sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità dei motivi di ricorso per genericità RAGIONE_SOCIALE pretese violazioni di norme processuali e per mancato rispetto del principio dell’autosufficienza, in violazione, quindi, dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.
Invero, i motivi dedotti dalla ricorrente superano di gran lunga il vaglio di ammissibilità perché enunciano precise censure vertite in diritto, correttamente sussumendole sotto i corrispondenti paradigmi processuali, mentre, sotto il profilo dell’autosufficienza, è appena il caso di rilevare che gli stessi si fondano solo ed esclusivamente sul contenuto della sentenza impugnata, sicché il loro vaglio non necessita di atti diversi da quella, che la controricorrente neppure indica.
3. Venendo, quindi, al merito, con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c., nonché 36 d.lgs. 546/92 e 132 c.p.c. in relazione all’articolo 360, co. 1 n. 4 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che la sentenza è errata e va cassata in quanto il motivo di ricorso per revocazione a suo tempo proposto andava dichiarato inammissibile per insussistenza RAGIONE_SOCIALE caratteristiche proprie dell’errore di fatto revocatorio e inammissibilità del motivo per come formulato.
Sostiene, ancora, che il contribuente, prima, nel ricorso per revocazione, e la CTR poi, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto che la prima sentenza d’appello fosse affetta da errore di fatto là dove il giudice, affermando che «Nel merito le contestazioni dell’Ufficio sono puntuali, e ricavate dai mod. NUMERO_DOCUMENTO presentati dal contribuente», aveva erroneamente ritenuto che tali modelli erano stati presentati dal contribuente e non invece dai clienti RAGIONE_SOCIALE stesso, com’è logico che fosse.
Sostiene, infine, la difesa erariale che quello denunciato con il motivo di revocazione non aveva nulla a che vedere con “l’errore di fatto revocatorio”, di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 costituito da un errore di percezione del giudice che incide sul processo decisionale: un travisamento sulla ricostruzione di un fatto a carattere determinante e causale sulla decisione. Nella specie, invece, pur non essendo «affatto chiaro, nel ragionamento contorto della sentenza che qui si impugna, se l’errore di fatto ritenuto sarebbe quello di aver concluso che l’Ufficio aveva fatto le sue valutazioni sulla base di un 770 presentato dal contribuente anziché – come avrebbe dovuto affermare – dai sostituti di imposta», in ogni caso tale errore non aveva avuto alcuna efficienza causale trattandosi di errore che (a parte essere meramente materiale in quanto non cambia l’oggetto)
non cadeva su un fatto costitutivo della pretesa, e non aveva efficienza determinante del giudizio, in quanto l’affermazione della CTR impugnata per revocazione (per quanto i modelli 770 siano attività del sostituto di imposta) era semplicemente nel senso di indicare quale sarebbe stata la fonte di convincimento dell’Ufficio. Onde l’indicazione di chi sarebbe il soggetto che aveva formato il documento (dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO) da cui veniva tratto il convincimento, non aveva nessun rilievo per il giudizio, in quanto ciò che contava erano soltanto i fatti rappresentati dal documento.
La ricorrente censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva ritenuto sussistente un errore revocatorio nell’affermazione contenuta nella sentenza oggetto di revocazione in cui si leggeva che «ln sostanza l’Ufficio ha accertato omessi ricavi per compensi ricevuti dai clienti e non riportati in dichiarazione» in quanto «smentita dalla documentazione contabile agli atti del giudizio dove risulta che i compensi dichiarati dal contribuente sono corrispondenti a quelli indicati nelle denunce dei sostituti d’imposta come emerge altresì dal controllo incrociato effettuato dall’Ufficio» .
Secondo la ricorrente, «essa nulla ha a che vedere con un motivo di revocazione per errore di fatto, in quanto la circostanza accertata dal giudice di revocazione non costituisce una valutazione sull’errore di percezione, ma un apprezzamento sulla verità del fatto che attiene al merito della pretesa».
Il motivo è fondato e va accolto in quanto quelli presi in considerazione nella sentenza impugnata non costituiscono errori di fatto revocatori.
È acquisito il principio secondo il quale l’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure
l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (cfr., ex multis, Cass. n. 2236/2022).
Si è precisato al riguardo che l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di Cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni RAGIONE_SOCIALE stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n. 27897/2024, n. 20013/2024, n. 7435/2023, n. 16439/2021, n. 3190/2006).
Nessuno dei due errori ritenuti revocatori nella sentenza impugnata presenta le caratteristiche sopra indicate.
6.1. Quanto al primo, anche a voler ritenere che l’affermazione «Nel merito le contestazioni dell’Ufficio sono puntuali, e ricavate dai mod. 770 presentati dal contribuente», contenuta nella sentenza oggetto di revocazione, sia frutto dell’erroneo convincimento de i giudic i d’appello che quei modelli erano stati presentati dal contribuente piuttosto che dai suoi clienti, che vi erano tenuti quali sostituti d’imposta , tale errore, della cui sussistenza deve pure dubitarsi, non potendosi escludere che i giudici si riferissero al
soggetto che quei modelli aveva prodotto (cioè ‘presentato’) in giudizio, di certo non era decisivo.
La statuizione, infatti, è stata assunta sulla base di documenti di cui non è contestata la presenza agli atti del giudizio di merito, rimanendo del tutto irrilevante il soggetto che li aveva formati, e niente affatto incidente sul contenuto degli stessi e sulla relativa valutazione giudiziale, che è profilo che superficialmente la sentenza impugnata ha trascurato di considerare, posto che nella stessa nulla è dato rinvenire al riguardo.
6.2. Quanto al secondo, la circostanza che l’accertamento dell’Ufficio di «omessi ricavi per compensi ricevuti dai clienti e non riportati in dichiarazione» dal contribuente, era «smentita dalla documentazione contabile agli atti del giudizio dove risulta che i compensi dichiarati dal contribuente sono corrispondenti a quelli indicati nelle denunce dei sostituti d’imposta come emerge altresì dal controllo incrociato effettuato dall’Ufficio» , attiene, al più, ad un’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali che, proprio perché implica un’attività valutativa del giudice, non integra errore revocatorio (cfr., ex multis, Cass. n. 2236/2022).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 113 e 115 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata è contraddittoria ed illogica là dove ha annullato anche l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, statuendo nel dispositivo che «accoglie il ricorso e l’appello», nonostante in motivazione abbia dato atto del la tardività del ricorso proposto avverso tale atto, affermando che «Sulla eccezione di inammissibilità dell’atto di contestazione ritiene il Collegio che la presentazione del ricorso sia tardiva in quanto nel
calcolo dei giorni decorrenti dalla notifica non possono considerarsi i 90 giorni relativi alla procedura di adesione».
Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., 19, 21 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Lamenta la ricorrente un vizio di extrapetizione commesso nella fase rescissoria del giudizio di revocazione.
L’esame di tali motivi resta assorbito dall’accoglimento del primo e dalla conseguente cassazione della sentenza di revocazione, senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., per inammissibilità dell’originario ricorso per revocazione.
Le spese del giudizio di appello e di quelle di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Condanna il controricorrente al pagamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 7.800,00 per compensi per il grado di merito ed euro 8.500,00 per compensi per il presente giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma in data 28 gennaio 2026
La Presidente NOME COGNOME