Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2441 Anno 2024
Oggetto:Tributi
Ires, Irap e Iva 2010
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2441 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 20066 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore ;
-intimata-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 366/05/2021, depositata in data 15 gennaio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore , avverso la sentenza n. 1741/11/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avente ad oggetto l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, ai sensi dell’art. 62 bis del d.l. n. 331/93, aveva contestato nei confronti della società, per l’anno 2010, maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva, in base all’applicazione degli studi di settore;
-in punto di diritto, la CTR ha affermato- considerata la mancata costituzione della parte contribuentel’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio atteso che, dall’esame degli atti, non risultava il deposito della copia della cartolina di ritorno attestante la regolare notifica dell’atto di gravame ; peraltro nell’elenco in calce all’atto di appello risultava al n. 2 soltanto la fotocopia della ricevuta di spedizione;
–RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546/92 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio nonostante dall’esame degli atti risultassero correttamente depositati in giudizio sia la distinta di spedizione che l’avviso di ricevimento ( v. all. 9 all’atto di appello);
il motivo- sotto entrambe le sub censure prospettate- si profila inammissibile;
-la C.T.RAGIONE_SOCIALE., scrutinando l’appello dell’Ufficio, ha affermato che dall’esame degli atti non risultava il deposito della copia della cartolina di ritorno attestante la regolare notifica dell’atto di appello, risultando, peraltro, nell’elenco in calce all’att o di appello al n. 2 soltanto la fotocopia della ricevuta di spedizione. Conseguentemente, ha dichiarato- considerata la mancata costituzione della parte appellatal’inammissibilità dell’appello proposto;
Come si vede, dunque, la RAGIONE_SOCIALE.T.R. ha adottato tale statuizione sulla ritenuta mancanza agli atti del giudizio del documento costituito dall’avviso di ricevimento della notifica, a mezzo posta, dell’atto di appello;
– ritiene il Collegio sia dunque evidente che la censura in questione -con cui si contesta la mancata valutazione di taluni documenti, pur acquisiti al fascicolo, da parte della C.T.R. -sia mal posta, perchè attinente alla mancata loro considerazione nel l’ambito dell’iter decisorio del giudice d’appello, anzichè alla ritenuta (ed eventualmente, erronea) mancanza tout court degli stessi documenti nel fascicolo, invece affermata dalla C.T.R. Si tratta, quindi, non già di un vizio motivazionale, denunciabile in questa sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) previgente, bensì di un vizio revocatorio, da sollevare dinanzi allo stesso giudice d’appello, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e art. 395 c.p.c., n. 4). Del resto, è ampiamente consolidato l’orientamento per cui ‘ L’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione ‘ (Cass. n. 9628/1994; Cass. n. 3074/1998; Cass. n. 11196/2007; Cass. n. 19174/2016; Cass. n. 29634/2019; Cass. sez. 5, n. );
in conclusione, il ricorso va rigettato;
-nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata la società contribuente;
– rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714);
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
Cosi deciso in Roma il 17 gennaio 2024
Il Presidente NOME COGNOME