Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17848 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17848 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15129/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 509/2017, depositata il 12 dicembre 2017.
cui è riunito il ricorso iscritto al n. 29754/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, sez. dist. di Sassari, n. 404/2022, depositata il 23 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. –NOME COGNOME non presentava il Modello Unico relativo all’anno d’imposta 2005. Ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51 del d .P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Nuoro procedeva ad attivare indagini finanziarie. Successivamente, emetteva l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2010 con cui procedeva all’accertamento, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, del reddito di lavoro autonomo pari a euro 44.814,00 e, ai sensi degli art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, operazioni imponibili ai fini IVA pari ad euro 54.651,00.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Nuoro.
La Commissione adita, con sentenza n. 105/03/12, depositata il 29 agosto 2012, accoglieva parzialmente il ricorso.
-Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello.
Nelle more del giudizio di appello, l’Agenzia delle entrate riesaminava in autotutela la pretesa impositiva a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 32 , comma 1, n. 2 secondo periodo, del d.P.R. n. 600/1973 pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014. Con memoria datata 1° settembre 2017, l’Agenzia chiedeva la cessazione parziale della materia del contendere, insistendo per la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite.
La Commissione tributaria regionale della Sardegna con sentenza n. 509/2017, depositata il 12 dicembre 2017, dichiarava la cessazione della materia del contendere.
L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste il contribuente con controricorso.
-Avverso la medesima sentenza della Commissione tributaria regionale n. 509/2017 , l’Ufficio ha proposto altresì ricorso per revocazione a norma dell’art. 395 , comma 1, n. 4 c.p.c.
La Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 404/08/2022, depositata il 23 maggio 2022, ha dichiarato il ricorso per revocazione non fondato.
-L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 404/08/2022 affidato a due motivi.
Resiste il contribuente con controricorso.
-Entrambi i ricorsi sono stati avviati alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.
Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa per entrambi i procedimenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-In via preliminare va disposta la riunione dei fascicoli contraddistinti ai n. 15129/2018 e n. 29754/2022 R.G. (art. 274 c.p.c.). L’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., in quanto volto a garantire l’economia e il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, e in conformità al ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge (Cass., Sez. I, 31 ottobre 2011, n. 22631).
Nel caso di specie, si controverte dell’impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna (n. 509/2017, depositata il 12 dicembre 2017) e della pronuncia (n. 404/2022, depositata il 23 maggio 2022) resa nel giudizio di revocazione avverso la medesima decisione.
-Deve essere affrontato, innanzitutto, il ricorso avverso la pronuncia che ha deciso sulla revocazione.
-Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto che la dichiarazione verbalizzata in udienza dal difensore dell’Agenzia fosse prova della natura totale del provvedimento di sgravio.
3.1. -Il motivo è fondato.
In tema di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato nel processo tributario dall’art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve ritenersi affetta da errore di fatto la pronuncia che, in modo evidente e immediatamente rilevabile, si fondi su una svista percettiva di carattere decisivo sull’intero oggetto del contendere (Cass., Sez. V, 28 marzo 2018, n. 7617).
Nel caso di specie si è di fronte a un errore percettivo della Commissione tributaria regionale poiché quanto verbalizzato all’udienza del 15 settembre 2017, che non riporta alcuna dichiarazione virgolettata della parte, va letto necessariamente alla luce dell’istanza di cessazione parziale della materia del contendere a seguito del deposito del provvedimento di annullamento parziale dell’avviso di accertamento, limitatamente alla ripresa dei prelevamenti, e dunque in presenza di uno sgravio parziale e non totale. Si chiedeva, dunque, di confermare la pretesa erariale per le maggiori imposte e le sanzioni accertate residuali, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
4. -L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del primo motivo (con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 132 , comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c., motivazione apparente, per aver la Commissione tributaria regionale omesso di indicare la ragione per la quale il provvedimento di sgravio fosse da ritenersi totale e non parziale) e il ricorso n. 15129/2018 R.G. (con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale dichiarato la cessazione dell’intera materia del contendere in luogo di quella parziale. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione delle norme sull’estinzione del giudizio tributario e dei principi di diritto in tema di cessazione della materia del contendere,
in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale disatteso l’interesse concreto dell’Agenzia a ottenere la condanna della contribuente come espressamente richiesto nella domanda contenuta nella richiesta di cessazione parziale della materia del contendere. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame volto a sindacare la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui aveva escluso le sanzioni a carico del contribuente).
5. -La sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 404/08/2022, depositata il 23 maggio 2022, dev’essere perciò cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, previa riunione del fascicolo contraddistinto al n. 29754/2022 R.G. al n. 15129/2018 R.G., accoglie il secondo motivo del ricorso n. 29754/2022 R.G., assorbito il primo, assorbiti i motivi del ricorso n. 15129/2018 R.G.; cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 404/08/2022, depositata il 23 maggio 2022, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione