Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19930 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13460/2024 R.G. proposto da : UNICREDIT SPA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) unitamente all’Avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro MINISTRO DELLA RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA)
-controricorrente- nonché contro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 33798/2023 depositata il 04/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, respinto il primo motivo, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE società contribuente;
ricorre in Cassazione, per revocazione, la società contribuente con un unico motivo di ricorso, integrato da memoria;
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso per revocazione;
l ‘RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la decisione impugnata deve revocarsi in parte qua (‘decidendo nel merito , rigetta il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE società contribuente ‘) con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia per nuovo giudizio, cui si demanda anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità.
Con l’unico motivo (articolato in più punti) la ricorrente prospetta un errore di fatto rilevante ai sensi degli art. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in quanto la decisione
ometteva di considerare che nel ricorso introduttivo erano stati sollevati tre motivi rimasti assorbiti, dalla sentenza di accoglimento; motivi poi riproposti in appello ai sensi dell’art. 56, d. lgs. 546 del 1992.
Infondata l’eccezione di inammissibilità del controricorrente; per il controricorrente non sarebbe certo il deposito nei termini RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni, nel giudizio davanti alla CTR, dove sarebbero state riproposte le eccezioni ritenute assorbite. L’eccezione è solo esplorativa, in quanto non contiene i dati per la comprensione RAGIONE_SOCIALE questione, ovvero gli atti su cui si fonda, non indicando le date del deposito RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni; infatti la stessa sentenza di secondo grado espressamente ritiene assorbite le eccezioni riproposte (quindi, formalmente e nei termini riproposte : ‘Così integrata la motivazione del decisum , l’annullamento del ruolo per vizio formale di natura procedimentale va confermata, rimanendo assorbiti i motivi dell’originario ri corso non esaminati dal primo giudie e riproposti dalla società appellata in questa sede’ ). La sentenza, inoltre dava atto RAGIONE_SOCIALE regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE contribuente: ‘si sono costituiti, contro deducendo, l’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la società contribuente (che ha riproposto anche i motivi dell’originario ricorso non esaminati dal primo giudice), mentre non si è costituita RAGIONE_SOCIALE‘.
L’accoglimento dei giudici di merito è intervenuto solo per il secondo motivo proposto dalla società contribuente (per non essere stato il ruolo preceduto dall’invio di avviso bonario); il ricorso conteneva ulteriori motivi: 1. l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è legittimata a riscuotere l’imposta di registro in questione in quanto non sussistono i presupposti per la registrazione a debito dell’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. 3. L’iscrizione a ruolo è intervenuta dopo i termini di decadenza, chiedendo anche di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità
dell’ art. 59, del T.U. Registro e dell’art. 227, d.P.R. n. 115 del 2002, per violazione degli art. 3 e 24 RAGIONE_SOCIALE costituzione; 4. Nel caso esaminato troverebbe applicazione l’imposta fissa e non quella proporzionale del 3 %, ai sensi dell’art. 8, primo com ma, lettera E, RAGIONE_SOCIALE tariffa allegata al T. U. Registro.
Questi motivi riproposti in sede di appello necessitano di accertamenti di fatto, che non possono compiersi in questa sede rescindente, di legittimità.
5. L’omessa percezione, da parte RAGIONE_SOCIALE Cassazione, di questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, in quanto ritenute assorbite, configura un errore di fatto denunciabile in sede di revocazione: «In tema di revocazione RAGIONE_SOCIALE pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, l’omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini RAGIONE_SOCIALE sua decisività, l’eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità RAGIONE_SOCIALE questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE., in applicazione del principio, ha ritenuto sussistente l’invocato errore revocatorio in una decisione RAGIONE_SOCIALE stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE fondato su una questione preliminare e deciso la causa nel merito rigettando la domanda del contribuente, senza avvedersi che quest’ultimo aveva riproposto in appello motivi di ricorso che erano stati assorbiti, come già in primo grado)» (Cass. Sez. 5, 28/09/2018, n. 23502, Rv. 650515 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 24/01/2022, n. 1897, Rv. 663676 -01 e Cass. Sez. L., 30/03/2018, n. 7988, Rv. 648262 01).
…
accoglie in sede rescindente il ricorso per revocazione e revoca l ‘ordinanza impugnata (ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 33798, udienza del 23 novembre 2023, pubblicata in data 4 dicembre 2023) nei limiti di cui in motivazione; decidendo sul ricorso iscritto al n.r.g. 776/NUMERO_DOCUMENTO, ribadita la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di RAGIONE_SOCIALE tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 9494/2022, depositata l’8/11/2022, con accoglimento del secondo motivo di ricorso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, respinto il primo motivo, e la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, rinvia alla Corte di RAGIONE_SOCIALE tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 30/01/2025.