Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3739 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3739  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 15194-2023 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME ,  rappresentata  e  difesa  da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore -intimata-
avverso l ‘ordinanz a n. 1405/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 18/1/2023;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  non partecipata del 24/1/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME  COGNOME  propone  ricorso,  affidato  ad  unico  motivo,  per  la revocazione, ex artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe, che aveva respinto il ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5706/2015, con cui era stata dichiarata inammissibile la richiesta di revocazione, ex artt. 391bis e 395 n. 5 c.p.c., della sentenza nr. 7189/2014, emessa dalla medesima Commissione tributaria regionale.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata .
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1.  Con  unico  motivo  la  ricorrente  denuncia,  in  rubrica,  ai  sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «errore di fatto ai sensi dell’art. 395 numero 4) c.p.c. consistente nell’omesso rilievo, da parte della Corte, della esistenza di una doglianza di giudicato esterno, ritenuta assorbita nel grado di appello, che avrebbe dovuto essere decisa in sede di rinvio».
1.2. Preliminarmente  va  dato  atto  dell’ammissibilità  del  presente ricorso, che non incontra la preclusione posta dall’art. 403 c.p.c.
1.3. Tale norma prevede infatti che non possa essere impugnata per revocazione  la  sentenza  pronunciata  nel  giudizio  di  revocazione,  per  la quale sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
1.4. Nella fattispecie, però, ad essere impugnata non è la sentenza che ha  direttamente  deciso  sulla  revocazione  proposta  avverso  la  sentenza d’appello, ma la pronuncia di questa Corte che ha deciso il ricorso ordinario per  cassazione  promosso  avverso  la  sentenza  sulla  revocazione,  il  che esclude l’applicabilità della previsione di cui all’art. 403 c.p.c.
1.5. Il ricorso, inoltre, è ammissibile benché sia passata in giudicato la pronunzia  sul  merito,  per  effetto  del  rigetto  del  ricorso  per  cassazione avverso la sentenza d’appello oggetto di revocazione, stante la completa autonomia dei due giudizi, posto che la questione oggetto della domanda di revocazione non è già stata esaminata e decisa, ancorché sotto il diverso angolo prospettico dell’errore di diritto (vedi Cass. n. 6266 del 2019).
1.6. Ciò posto, le doglianze sono fondate.
1.7. Va premesso che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità dell’istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte presuppone un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c. e dunque un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (fra le molte, cfr. Cass. n. 442 del 2018), postulando, l’errore revocatorio, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l’una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concernendo un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del Giudice.
1.8. Il  discrimine tra l’errore revocatorio e l’errore di diritto risiede, invero,  nel  carattere  meramente  percettivo  del  primo  e  nell’assenza  di quell’attività  di  valutazione  che  rappresenta,  per  contro,  l’indefettibile tratto distintivo del secondo (cfr. Cass., S.U., n. 31032 del 2019).
1.9. Ne consegue che l’errore revocatorio che ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione, presuppone che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali compiuto dal Giudice (cfr. Cass. n. 9527 del 2019; Cass. n. 27094 del 2011).
1.10. Occorre infine ribadire che in tema di revocazione RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte di cassazione, l’omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, come nel caso in esame, ai fini della sua decisività, l’eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. n. 1897 del 2022, Cass. n. 23502 del 2018, Cass. n. 26479 del 2016, Cass., Sez. U. n. 23833 del 2015, Cass. n. 1566 del 2011).
1.11. La ricorrente, nel caso in esame, afferma che questa Corte, con l’ordinanza impugnata, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., sarebbe incorsa in un errore percettivo, rientrante nella previsione dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto, dopo aver dichiarato ammissibile e fondata la revocazione della sentenza impugnata, avrebbe poi omesso di rinviare ai Giudici d’appello per l’esame dell a questione, rimasta assorbita, relativamente al denunciato contrasto della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7189/2014, oggetto di richiesta di revocazione innanzi alla Commissione tributaria regionale, con un precedente giudicato (sentenza della Commissione tributaria provinciale Roma n. 618/2013).
1.12. Va dunque ribadito che sulle questioni sollevate nel giudizio di merito e non riproposte in sede di legittimità perché ritenute (espressamente o implicitamente) assorbite dai giudici d’appello non si forma giudicato implicito, non potendo le questioni dichiarate assorbite essere proposte nel giudizio di cassazione neppure mediante ricorso incidentale condizionato, in difetto di una (anche implicita) statuizione sfavorevole in ordine alle medesime (cfr. Cass. n. 1897 del 2022, Cass. n. 23502 del 2018, Cass. n. 26479 del 2016, Cass., Sez. U. n. 23833 del 2015, Cass. n. 1566 del 2011).
1.13.  Per  l’effetto,  poiché  la  forza  preclusiva  della  sentenza  di cassazione concerne soltanto le questioni che costituiscono il presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia cassata, tali
questioni ben possono essere coltivate e decise nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. S.U. n. 23833 del 2015).
1.14. Nel caso in esame il Collegio, dopo aver premesso che «nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l’accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l’esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l’eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti», ha accolto, in fase rescindente, il motivo di ricorso relativo alla dichiarata inammissibilità, da parte della Commissione tributaria regionale, dell’istanza di revocazione della sentenza della medesima Commissione tributaria regionale n. 7189/2014, per poi procedere, in fase rescissoria, a respingere il ricorso.
1.15.  Pur  non  avendo  costituito  oggetto  del  giudizio  di  legittimità assume, tuttavia, comunque rilievo anche la richiesta, riportata nell’esposizione dei fatti di causa , alla pag. 2 della suddetta sentenza n. 5706/2015, di revocazione della sentenza n. 7189/2014 «per contrasto con quanto  statuito  nella  sentenza  passata  in  giudicato  n.  618/2013»,  resa dalla medesima Commissione tributaria regionale prima del deposito della suddetta sentenza.
1.16. Dunque, quello lamentato è un errore di fatto che presenta le caratteristiche tipiche dell’errore revocatorio, poiché consiste in ogni caso nell’erronea percezione dei fatti sostanziatasi nell’affermazione o supposizione dell’inesistenza di fatti la cui verità risulta, invece, in modo indiscutibile da atti e documenti di causa, trattandosi peraltro di affermazioni o supposizioni del giudice che non hanno costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia impugnata ha statuito (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. nn. 1535 del 2012, 7469/2007).
1.16. Il descritto errore percettivo della summenzionata ordinanza di questa Corte risulta, poi, anche decisivo perché, nel respingere nel merito il  ricorso per revocazione avverso la citata sentenza n. 5706/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, esso ha impedito di esaminare (con tutte le conseguenze del caso) il profilo di errore revocatorio della
citata  sentenza  n.  7189/2014  «per  contrasto  con  quanto  statuito  nella sentenza passata in giudicato n. 618/2013».
2.1.  Ne  consegue  –  quale  statuizione  rescindente  –  la  revocazione dell ‘ordinanza n. 1405/2023 di questa Corte nella parte in cui ha rigettato il ricorso n. 11477/2016 R.G.
2.2. In sede rescissoria, ribadita l’ammissibilità della richiesta di revocazione della sentenza n. 5706/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, affermata con la suddetta ordinanza, deve accogliersi il ricorso nr. 11477/2016 R.G., disponendo la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5706/2015, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’esame sulle questioni dai medesimi Giudici d’appello, in precedenza, ritenute assorbite non esaminate nell’ordinanza n. 1405/2023 di questa Corte-, e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio e di quello oggetto di revocazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie in sede rescindente il ricorso per revocazione dell ‘ordinanza n. 1405/2023 di questa Corte e dispone la sua revocazione nei limiti di cui in motivazione; in sede rescissoria, decidendo sul ricorso nr. 11477/2016 R.G., accoglie il ricorso contro la sentenza n. 5706/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da