Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21635 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32252/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 22514/2020 depositata il 16/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 22514 del 16/10/2020 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 295/04/11 del 13/07/2011 della Commissione tributaria regionale del
Lazio (di seguito CTR), la quale aveva rigettato l’appello proposto dall’Agente della riscossione nei confronti della sentenza n. 64/21/10 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP). La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE, cassava la decisione di appello in ordine alla regolarità della notifica di due cartelle di pagamento e, quindi, decidendo nel merito, confermava l’impugnata iscrizione ipotecaria in danno di NOME COGNOME , rigettando, altresì, il ricorso incidentale di quest’ultimo .
1.1. In particolare, la menzionata sentenza della S.C. riteneva la regolarità della notifica a mezzo posta RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento in ragione della consegna all’indirizzo del destinatario e della sottoscrizione, per quanto con firma illeggibile, della cartolina a.r. Posta la validità della notificazione, i giudici di legittimità ritenevano, conseguentemente, la regolarità dell’iscrizione ipotecaria e rigettavano nel merito l’originaria domanda del contribuente, ritenendo insussistente la denunciata omessa pronuncia.
Avverso la sentenza della Corte di cassazione NOME COGNOME proponeva ricorso per revocazione, affidato a sei motivi.
NOME non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME affida il proprio ricorso per revocazione a sei motivi, ciascuno dei quali evidenzia la sussistenza di un errore revocatorio.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento siano state effettuate all’ indirizzo del destinatario, facendo da ciò conseguire l’applicazione dei principi ricavabili da Cass. S.U. n. 9962 del 27/04/2010.
1.1.1. Osserva, infatti, il contribuente che la notifica a mezzo posta RAGIONE_SOCIALE cartelle è chiaramente avvenuta in Roma, via
INDIRIZZO e non già in INDIRIZZO, INDIRIZZO, laddove egli aveva la residenza dal 03/03/2003 al 23/02/2009 (le notifiche risalgono, infatti, al 16/12/2004 e al 30/05/2006); circostanza, quest’ultima, sfuggita al giudice di legittimità.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto l’apposizione di una firma illegibile del destinatario nello spazio all’uopo predis posto. In realtà, secondo il ricorrente, una RAGIONE_SOCIALE due cartoline a.r. non recherebbe la firma di alcuno, mentre l’altra cartolina recherebbe la firma dello stesso incaricato alla distribuzione.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza di una sequenza procedimentale in cui si sarebbe inserita la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento. In realtà, al contribuente non sarebbe stata notificato alcun preavviso di iscrizione ipotecaria e dell’iscrizione ipotecaria egli avrebbe appreso solo a seguito di ispezione dei pubblici registri immobiliari.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce che la sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito, avrebbe omesso di considerare la proposizione di ulteriori motivi di ricorso rimasti assorbiti, sicché avrebbe comunque dovuto rinviare la causa al giudice di appello.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso ci si duole della circostanza che il giudice di legittimità non avrebbe esaurientemente risposto alla contestazione di omessa pronuncia/omessa motivazione formulata con il ricorso incidentale.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte nel condannare il ricorrente alle spese in favore di RAGIONE_SOCIALE, soggetto non più esistente, anche in ragione della revoca della sentenza impugnata.
I motivi possono essere esaminati unitariamente.
2.1. In via generale, va evidenziato che l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza, anche della Corte di cassazione (cfr., ex multis , Cass. S.U. n. 5303 del 12/06/1997; Cass. S.U. n. 26022 del 30/10/2008; Cass. S.U. n. 13181 del 28/05/2013; Cass. n. 6198 del 22/03/2005; Cass n. 836 del 23/01/2012; Cass. n. 9835 del 15/06/2012; Cass. n. 4605 del 22/02/2013; Cass. n. 22569 del 02/10/2013; Cass. n. 26479 del 21/12/2016; Cass. n. 8615 del 03/04/2017):
deve consistere nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti di causa non sia stata contestata dalle parti;
b) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche;
deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo;
deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del “fatto”, che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli
atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale RAGIONE_SOCIALE tesi difensive RAGIONE_SOCIALE parti.
2.1.1. In particolare, si è ritenuto che l’errore revocatorio sia configurabile in caso di omessa percezione sia dell’esistenza di un motivo di ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013, citt. ), sia di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite (Cass. S.U. n. 23833 del 23/11/2015; Cass. n. 26479 del 2016, cit. ; Cass. n. 7988 del 30/03/2018; Cass. n. 23502 del 28/09/2018; Cass. n. 1897 del 24/01/2022).
2.2. Nel caso di specie, i pretesi errori di fatto denunciati dal ricorrente con il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso attengono a fatti controversi, per l’essere stati oggetto di contraddittorio tra le parti, sui quali la RAGIONE_SOCIALE ha espressamente pronunciato . L’eventuale erroneità della pronuncia, per come dedotta dal ricorrente, integra un errore di giudizio e non di fatto, con la conseguenza che detti motivi sono inammissibili.
2.3. Il terzo motivo è, invece, inammissibile perché l’affermazione della S.C. non è idonea ad avere effettivi riflessi sulla decisione della causa: la Corte era chiamata a decidere sulla nullità/inesistenza della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento quale atto presupposto della iscrizione ipotecaria e, ritenuta la regolarità della notifica, ha confermato quest’ultima, senza affrontare in alcun modo la diversa questione concernente la necessità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.
2.4. Fondato è, invece, il quarto motivo: la RAGIONE_SOCIALE ha erroneamente ritenuto l’insussistenza di ulteriori questioni di fatto da esaminare (legittimità della notifica diretta RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE a mezzo del servizio postale; esistenza di vizi propri della cartella di pagamento; difetto di notifica del preavviso di iscrizione
ipotecaria; difetto di motivazione dell’atto impugnato; eccesso di valore del bene ipotecato rispetto al debito vantato dall’Amministrazione finanziaria; questione di costituzionalità concernente l’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) , regolarmente dedotte dal contribuente in primo e secondo grado e riproposte con il controricorso (il ricorso incidentale riguarda solo le spese), e ha, pertanto, deciso la causa nel merito, senza disporre il necessario rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado affinché vengano esaminati gli ulteriori motivi di ricorso ritenuti dalla CTR assorbiti.
2.5. L’accoglimento del quarto motivo implica, infine, l’assorbimento del sesto motivo, atteso che il venir meno della pronuncia di merito implica che il giudice del rinvio debba provvedere anche sulle spese del giudizio.
In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, assorbito il sesto motivo, inammissibili gli altri.
Per quanto concerne la fase rescindente, la sentenza impugnata va revocata nella parte in cui ha deciso il merito della controversia e ha regolato le spese di lite e confermata nel resto, con l’accoglimento del motivo di ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE, il rigetto del ricorso incidentale del contribuente e la cassazione della sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto.
4.1. Per quanto riguarda, invece, la fase rescissoria, residuando questioni di merito da esaminare, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’esame RAGIONE_SOCIALE questioni ritenute assorbite dal giudice d’appello e per le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso per revocazione, assorbito il sesto, rigettati gli altri; per l’effetto, revoca la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di revocazione.
Così deciso in Roma, il 10/04/2024.