Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22014 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22014 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 31/07/2025
Catasto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11240/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (10236451000), in persona del suo legale rappresentante p.t. , e RAGIONE_SOCIALE (15416251005), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE; EMAIL e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO ope legis domicilia (EMAIL;
-controricorrente –
per la revocazione della ordinanza n. 29876/2023, depositata il 27 ottobre 2023, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con un solo articolato motivo rescindente, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE ricorrono per la revocazione dell’ordinanza, n. 29876/2023, depositata il 27 ottobre 2023, con la quale la Corte -pronunciando sul ricorso principale dell’ Agenzia delle Entrate, e su quello spiegato in via incidentale dalle stesse odierne ricorrenti -ha accolto il primo e, disatteso il secondo, ha cassato la sentenza impugnata rilevando che «non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente».
Assumono, in sintesi, le ricorrenti che la statuizione nel merito del giudizio («non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto») è conseguita dalla « omessa percezione dell’esistenza di motivi di ricorso che avrebbero necessitato, inevitabilmente, il rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana (in diversa composizione) affinché quest’ultima esaminasse l’eccezione di infondatezza nel merito dei valori attribuiti dall’Ufficio ai pozzi minerari per erronea sovrastima del costo relativo allo scavo dei pozzi e per erronea determinazione del deprezzamento per vetustà, esaminando e valutando la documentazione probatoria versata dalle Ricorrenti agli atti del giudizio».
Spiegano, difatti, le ricorrenti -che pur partitamente ripercorrono i fatti processuali cui si correlano le pronunce rese dai giudici del merito -che l’esame de i motivi di ricorso articolati con riferimento ai criteri di determinazione della rendita catastale di una centrale di produzione di energia geotermica (sita nel territorio del Comune di Radicondoli; in catasto al fol. 56, p.lla 113) era rimasto assorbito a riguardo della valutazione dei pozzi di estrazione e di reiniezione, atteso che il giudice
del gravame ne aveva espressamente escluso la considerazione ai fini della determinazione della rendita catastale, così che l’esame di detti motivi era stato svolto (solo) a riguardo delle altre componenti della centrale che (quali carriponte, vapordotti, alternatori e trasformatori) secondo il decisum del gravame dovevano concorrere nella valutazione reddituale della centrale geotermica.
L ‘ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso è ammissibile e va senz’altro accolto .
-Va premesso che:
nel giudizio definito dalla Corte, la pronuncia di prime cure aveva accolto il ricorso proposto avverso un avviso di accertamento che recava rideterminazione della rendita catastale proposta con la presentata dichiarazione docfa, rilevando che «i pozzi produttivi e di reiniezione» dovevano «ritenersi insuscettibili di valutazione catastale» nonché che «l’atto impugnato era viziato da difetto di motivazione, poiché contiene una semplice indicazione dei valori attribuiti ai beni in contestazione, mentre la Società ricorrente aveva presentato un atto peritale che non era stato contestato nel merito dall’Ufficio.»;
avverso detta pronuncia proponevano appello (in via principale) l’ Agenzia delle Entrate e (in via incidentale) RAGIONE_SOCIALE e, con sentenza n. 1088, del 5 ottobre 2021, la Commissione tributaria regionale della Toscana così statuiva:
l’appello incidentale della contribuente risultava inammissibile «in quanto la sentenza ha annullato l’atto impugnato integralmente senza operare alcun tipo di distinzione»;
-l’appello principale dell’Agenzia, per converso: a. andava disatteso quanto alla predicata considerazione dei pozzi di estrazione o reiniezione ai fini della determinazione della rendita catastale, appartenendo dette componenti «all’in se della miniera» quali opere
sotterranee; b. -andava accolto quanto alla valutazione, a fini reddituali, dei carriponte e delle altre componenti della centrale (quali vapordotti, alternatori e trasformatori); c. -del pari fondato risultava quanto alla «erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus » così come rilevata dal giudice di prime cure, atteso che, nelle proprie difese, la contribuente si era «limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall’Ufficio in applicazione dei criteri di cui alla citata circolare 6/2012» e che la stessa consulenza di parte non esponeva «rilievi tali da inficiare le valutazioni dell’Amministrazione».
-C ome anticipato, con l’impugnata ordinanza la Corte ha accolto il motivo di ricorso principale proposto dall’ Agenzia delle Entrate -così statuendo che dei pozzi in contestazione doveva tenersi specificamente conto nella determinazione della rendita catastale -ed ha disatteso i motivi del ricorso incidentale proposto dalle parti, odierne ricorrenti, che la Corte ha ricostruito nei seguenti termini:
-« ….
Con il primo motivo del ricorso incidentale la resistente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della I. n. 843 del 1942, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver escluso dalla stima i vapordotti, benché non rientranti nel perimetro dell’unità immobiliare e non inclusi nel censimento catastale da altra fonte normativa.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della I. n. 843 del 1942, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver escluso dalla stima gli alternatori e i trasformatori, benché posti a valle del
generatore di forza matrice e non inclusi nel censimento catastale da altra fonte normativa …………
Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per essersi la CTR pronunciata anche in ordine alla legittima valorizzazione dei carriponte, nonostante tale aspetto non avesse mai costituito oggetto del contendere nel giudizio ………
Con il quarto motivo la ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di esaminare la specifica perizia tecnica da essa depositata (concernente, tra l’altro, la sovrastima dei costi e la determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni), non dando nemmeno conto della sua produzione in giudizio ……» .
3.1 -Ora, come reso esplicito dalla sequenza processuale dei contenuti decisori sopra ripercorsi, mentre il ricorso principale esaminato dalla Corte era volto a conseguire (ed ha conseguito) la reintroduzione, nel thema decidendum , dei pozzi geotermici che la pronuncia del gravame aveva considerato come insuscettibili di valutazione reddituale, il ricorso incidentale pur spiegato attingeva le questioni rispetto alle quali si era verificata la soccombenza delle ricorrenti e, nello specifico, la valutazione reddituale delle altre componenti della centrale geotermica (vapordotti, carriponte, alternatori e trasformatori) ed i loro stessi criteri di stima (quarto motivo).
Del resto, va rimarcato, in tema di giudizio di cassazione la Corte ha in più occasioni statuito che «è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito
bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza» (Cass., 12 giugno 2020, n. 11270; Cass., 22 settembre 2017, n. 22095; Cass., 20 dicembre 2012, n. 23548; Cass., 7 luglio 2010, n. 16016; Cass., 18 settembre 2007, n. 19366; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1691; Cass., 28 agosto 2004, n. 17201).
3.2 -Con specifico riferimento, poi, al ricorso per revocazione, si è statuito che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391bis e 395, n. 4 cod. proc. civ. deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio che inficia la sentenza dev’essere fatto valere con i mezzi di impugnazione specificamente esperibili contro le sentenze di merito (Cass., 15 dicembre 2022, n. 36823; Cass., 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., 18 febbraio 2014, n. 3820).
E si è rilevato, per l’appunto, che l’esistenza di motivi non esaminati dal giudice d’appello costituisce un fatto processuale la cui affermata inesistenza, contrariamente all’evidenza, costituisce errore di fatto percettivo idoneo a condurre alla revocazione, trattandosi all’evidenza di errore decisivo, posto che, ove la Corte si fosse avveduta dell’esistenza dei motivi rimasti assorbiti nei precedenti gradi di merito, accolto il ricorso, avrebbe dovuto cassare la sentenza con rinvio al
giudice a quo , al fine di decidere sulle residue questioni non risolte (Cass., 24 gennaio 2022, n. 1897; Cass., 30 marzo 2018, n. 7988; v. altresì, Cass., 28 settembre 2018, n. 23502; Cass., 21 marzo 2016, n. 26479).
3.3 – Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi frutto di errore revocatorio, nella fattispecie, il rilievo secondo il quale la Corte ha ritenuto che «non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente», ciò in quanto -in ragione delle questioni che, involgendo la stima in concreto dei pozzi geotermici (per «erronea sovrastima del costo relativo allo scavo dei pozzi e per erronea determinazione del deprezzamento per vetustà»), erano rimaste assorbite nella pronuncia che aveva definito il giudizio di appello -dette questioni necessitavano di ulteriori accertamenti in fatto da rimettere al giudice del rinvio.
E, in detti termini, la pronuncia impugnata va revocata a riguardo della decisione sostitutiva di merito, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia a riguardo dei criteri di stima dei ridetti pozzi di estrazione e reiniezione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e revoca la propria ordinanza decisoria n. 29876/2023, depositata il 27 ottobre 2023, con riferimento alla statuizione con la quale la Corte «cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente»; cassa la sentenza impugnata (n. 1088/01/2021, depositata il 5 ottobre 2021, della Commissione tributaria regionale della Toscana) in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione; conferma, nel resto, l’ordinanza decisoria n. 29876/2023.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.