Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 13980 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13980 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25565/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio legale sito in Roma, alla INDIRIZZO è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, C.L. P_IVA, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata – avverso l’ordinanza n. 17215/18 della Corte di cassazione, depositata 02/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio partecipata del 27/02/2019 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
– NOME COGNOME propone ricorso per revocazione, ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sulla base di un unico motivo, cui non repli l’intimata, avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte dichiarato inammissibile il ricorso, e più precisamnete, per quanto q ancora di interesse, il secondo mezzo di cassazione dal medesimo proposto avverso la sfavorevole sentenza di appello pronunciata nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF con riferimento all’anno d’imposta 2008;
– sulla proposta avanzata dal relatore risulta regolarmente costituito contraddittorio;
Considerato che:
– il ricorrente lamenta che nell’ordinanza impugnata per revocazione questa Corte aveva ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso con cui aveva dedotto la «insufficienza e grave contraddittorietà del motivazione della impugnata sentenza», sul rilievo che esso ricorrente non aveva indicato «quale parte della sentenza impugnata sarebbe affetta dall’anomalia denunciata»;
– il motivo è inammissibile;
– è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «Una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all’assunto che abbia male valutato i motivi di ricors perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c.» (Cass., 6 – L, Ordinanza n. 8615 del /2017; Rv. 643949 – ; in senso 03/04 01) analogo si era espresso anche Cass., Sez. L, Sentenza n. 5221 del 04/03/2009 (Rv. 607173 – 01) secondo cui «In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove il ricorrente deduca, sotto la ve del preteso errore revocatorio, l’errato apprezzamento da parte della Cort
di un motivo di ricorso – qualificando come errore di percezione degli at di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglian svolta con l’originario ricorso – si verte in un ambito estraneo a qu dell’errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso s suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi de 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l’eventua omessa od errata pronunzia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391-bi proc. civ.»;
– nel caso di specie il ricorso in esame si pone in insanabile contrast con tali principi e, pertanto, va dichiarato inammissibile, senza necessit provvedere sulle spese non avendo l’intimata svolto difese;
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 200 inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto d sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorren dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 27/02/2019
Il Presidente NOME COGNOME