Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2946 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15817/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 728/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, depositata in data 12/1/2022, non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 30 novembre 2023;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Fatto
In vista dei lavori di ristrutturazione di un proprio fabbricato in RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fece occupare e recintare dall’impresa esecutrice dei lavori un tratto di marciapiede circostante tale fabbricato, sicché la RAGIONE_SOCIALE, concessionaria per il Comune di RAGIONE_SOCIALE del servizio di accertamento e riscossione RAGIONE_SOCIALE tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), notificò allo RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento relativo all’anno 200 8, liquidando la tassa in euro 125.184,90 oltre accessori. Su ricorso dello RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE annullò l’avviso di accertamento sulla base di due autonome ragioni: 1) la prima era che , non essendo contestata la proprietà in capo all’RAGIONE_SOCIALE dell’area in questione, il suo uso era esclusivamente privato e su di essa non esistevano usi civici; 2) in secondo luogo, dalla ritenuta natura di ente pubblico non economico in capo allo RAGIONE_SOCIALE, conseguiva l’esenzione dalla TOSAP ai sensi del combinato disposto dell’art. 87, comma 1, lett. c) del T.U.I.R. e dell’art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993.
L’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione del Comune di RAGIONE_SOCIALE propose appello, contestando, tra l’altro, sia la natura di ente pubblico non economico
in capo allo RAGIONE_SOCIALE., e dunque l’applicabilità dell’esenzione, sia l’uso esclusivamente privato dell’area in questione, che secondo RAGIONE_SOCIALE sarebbe gravata da servitù di pubblico passaggio.
La C.T.R. RAGIONE_SOCIALE Puglia, sezione di RAGIONE_SOCIALE, respinse il ricorso, riconoscendo l’esenzione ratione subiecti già ritenuta sussistente dai giudici di prime cure.
Su ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, questa Corte cassò la sentenza d’appello affermando che lo RAGIONE_SOCIALEP. non rientrasse nel novero dei soggetti che possono godere dell’esenzione ratione subiecti dal pagamento RAGIONE_SOCIALE TOSAP e, decidendo la causa nel merito, rigettò il ricorso di primo grado.
Con l’unico motivo ai sensi degli artt. 391 -bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.P. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso per revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza con la quale questa Suprema Corte cassò la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.R. RAGIONE_SOCIALE Puglia e, decidendo nel merito, rigettò il ricorso di primo grado dello RAGIONE_SOCIALE.A.C.P.
Si difende con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il sostituto COGNOME ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Diritto
1.Deduce la ricorrente che questa Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto revocatorio nel dare per scontato, nella sentenza qui impugnata, che nella fattispecie di causa si fosse in presenza ‘di una occupazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di suolo pubblico’ : la RAGIONE_SOCIALE, infatti, aveva dato per pacifico che il suolo fosse di proprietà dello RAGIONE_SOCIALE, discutendosi dinanzi ad essa solo se vi fosse una servitù di passaggio pubblico su quel suolo.
Inoltre, il giudice di primo grado aveva escluso anche l’esistenza di una servitù di passaggio pubblico sul suolo in questione, e tale
esclusione era di per sé sufficiente per ritenere che per l’occupazione di quel suolo lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dovuto pagare la TOSAP.
Su ricorso dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione (la RAGIONE_SOCIALE), che aveva investito sia l’affermazione RAGIONE_SOCIALE inesistenza RAGIONE_SOCIALE servitù di passaggio pubblico sul suolo occupato dallo I.A.C.P., sia la divisata esenzione ratione subiecti dello I.A.C.P. dal pagamento RAGIONE_SOCIALE TOSAP, i giudici di appello affrontarono solo questa seconda questione, confermando il giudizio di esenzione già espresso dalla C.T.P., da solo sufficiente per chiudere definitivamente l’appello in favore RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Sorge, dunque, il problema di verificare quale sorte processuale avesse avuto la questione dell’esistenza sull’area occupata dallo I.RAGIONE_SOCIALE.C.P. di una servitù di passaggio pubblico, questione sulla quale la C.T.R. non si era pronunciata e che tuttavia le era stata devoluta dall’appello dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione.
Innanzitutto, si deve escludere che su tale questione si fosse formato il giudicato.
Essa, infatti, era stata decisa espressamente in primo grado in senso favorevole alla contribuente e il relativo capo di sentenza era stato impugnato in appello da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione .
Dal canto suo, la C.T.R. non si era pronunciata sul relativo motivo di appello proposto dall’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, né può dirsi che tale silenzio RAGIONE_SOCIALE C.T.R. si fosse tradotto in un vizio di omessa pronuncia: la decisione sul detto motivo di appello, infatti, era diventata inutile, avendo il giudice di appello dato completamente ragione alla contribuente ritenendola esclusa dal novero dei soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE TOSAP (cfr., tra le varie, Cass., n. 2334 del 2020).
In altri termini, la contribuente aveva ricevuto per intero, attraverso il processo ed in esito al giudizio di appello, il ‘bene RAGIONE_SOCIALE vita’ che intendeva conseguire, consistente nel riconoscimento RAGIONE_SOCIALE inesistenza del suo preteso obbligo di pagare la TOSAP in conseguenza dell’occupazione del suolo in questione.
Né, inoltre, può affermarsi che la C.T.R., decidendo espressamente (in senso favorevole alla contribuente) la questione dell’esenzione soggettiva dal pagamento RAGIONE_SOCIALE TOSAP, avesse implicitamente deciso (in senso favorevole all’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione) che il suolo occupato dalla contribuente fosse gravato da una servitù di passaggio pubblico.
Infatti, può affermarsi che una questione , nell’ambito di una controversia, sia stata implicitamente decisa solo quando tra la decisione implicita di tale questione e la decisione esplicita di un’altra questione vi sia un nesso di necessaria presupposizione logica.
Orbene, nella fattispecie processuale portata all’attenzione di questa RAGIONE_SOCIALE, le questioni affrontate e decise dalla C.T.P. in senso favorevole alla contribuente, portate poi alla cognizione del giudice di appello, erano autonome ed indipendenti l’una dall’altra , sì da costituire due ragioni sulle quali poteva fondarsi alternativamente l’attribuzione per intero del bene RAGIONE_SOCIALE vita agognato dalla contribuente: questa confidava di ottenere l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di pagare la TOSAP in virtù di una delle due ragioni, non necessariamente in virtù di entrambe.
Ne consegue che, non potendo ritenersi che la C.T.R. fosse incorsa in un vizio di omessa pronuncia con riferimento alla questione RAGIONE_SOCIALE esistenza o meno di un diritto di servitù di passaggio pubblico sul suolo occupato dallo RAGIONE_SOCIALE.; né potendo ritenersi che quel giudice avesse implicitamente deciso quella questione in senso sfavorevole allo RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., deve concludersi che essa era rimasta implicitamente assorbita dalla decisione in senso favorevole allo I.A.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. (e completamente satisfattiva per esso) RAGIONE_SOCIALE questione dell’esistenza dell’esenzione dal pagamento RAGIONE_SOCIALE TOSAP ratione subiecti .
Di conseguenza, la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello che aveva riconosciuto (in senso favorevole e totalmente satisfattivo per la contribuente) l’esistenza dell’esenzione ratione subiecti aveva determinato la reviviscenza processuale RAGIONE_SOCIALE questione non decisa, relativa all’esistenza RAGIONE_SOCIALE servitù di passaggio pubblico sull’area
occupata dalla contribuente, con la relativa necessità di deciderla e di rinviarne la decisione al giudice di merito.
Di tale reviviscenza, questa Corte , all’atto di definire il giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata, non si accorse, finendo per decidere nel merito una controversia nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quale era rimasta ancora pendente una quaestio facti .
Il ricorso per revocazione, pertanto, è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha deciso la causa nel merito.
In sede rescissoria, ferma restando la statuizione di cassazione (non attinta da censure revocatorie) RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello , deve rinviarsi la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Puglia che, in diversa composizione, dovrà decidere la questione dell’esistenza o meno sul suolo illo tempore occupato dalla contribuente di una servitù di passaggio pubblico o di usi civici.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per revocazione, annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha deciso la causa nel merito e, pronunciando in sede rescissoria, rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Puglia, in diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 30 novembre 2023.