Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10850 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 176/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2206/36/2015, depositata in data 20 maggio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 13 settembre 2011 la RAGIONE_SOCIALE riceveva notifica di due distinti avvisi di accertamento ai fini IRES e IRAP, n.
Avv. Acc. IRES e IRAP 2006
NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, relativi all’anno d’imposta 2006. L’RAGIONE_SOCIALE direzione provinciale di RAGIONE_SOCIALE I -procedeva al recupero di una maggiore IRES per €639.823,00 e di una maggiore IRAP per € 4.988,00, conseguentemente ai seguenti rilievi formulati nel NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO: plusvalenze relative a partecipazioni asseritamente esenti ex art. 87 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per € 1.759.742,00 (conseguente alla cessione del 10% RAGIONE_SOCIALE partecipata RAGIONE_SOCIALE); minusvalenze relative a partecipazioni asseritamente esenti ex artt. 87 e 101 d.P.R. n. 917/1986 per € 61.755,00; ammortamento di immobilizzazioni materiali ex art. 102 d.P.R. n. 917/1986 per € 52.088,00; sopravvenienze attive per € 65.272,00.
Avverso gli avvisi di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, la società proponeva distinti ricorsi dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con riferimento, però, alle sole riprese relative a plusvalenze e ammortamento; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 1636/35/2014, rigettava il ricorso RAGIONE_SOCIALE società contribuente, confermano la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Contro tale decisione proponeva appello la società dinanzi la RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 2206/36/2015, depositata in data 20 maggio 2015, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame RAGIONE_SOCIALE società, ritenendo fondate le censure relative al recupero a tassazione degli ammortamenti e respingendo, invece, quelle relative alle plusvalenze.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 09 febbraio 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del d.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha ritenuto regime ordinario, rientrante nel più ampio rapporto di tassazione società -socio insieme alla corrispondente esclusione da tassazione dei dividendi, l’esenzione del 95% RAGIONE_SOCIALE plusvalenze da cessione di partecipazioni, al contrario inquadrandola in una disciplina di favore e, conseguentemente, facendone un’interpretazione strettamente letterale e non orientata ai criteri RAGIONE_SOCIALE buona fede e del comportamento concludente; dall’applicazione di siffatti criteri discenderebbe la sanabilità dell’errore incolpevole di iscrizione, con riferimento al primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, nella categoria ‘attivo circolante’ RAGIONE_SOCIALE partecipazioni cedute, anziché in quella ‘immobilizzazioni finanziarie’.
Preliminarmente il Collegio ritiene che, in considerazione RAGIONE_SOCIALE rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALE questione e del valore RAGIONE_SOCIALE controversia, sia necessaria la rimessione RAGIONE_SOCIALE causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa nella pubblica udienza.
Così deciso in Roma in data 9 febbraio 2024.