Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32313 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32313 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26283/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE n. 4/2019 depositata il 08/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR della Toscana, con la sentenza n. 4/3/2019, depositata in data 8 gennaio 2020 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata rigettata l’impugnazione proposta dalla contribuente NOME COGNOME avverso il diniego alla rettifica delle risultanze catastali presentata dalla contribuente in relazione al confine tra una particella di sua proprietà (foglio 23, particella 432 del NCEU del Comune di Lari ex particella 187 Vecchio catasto al Comune di Lari) e quella con essa confinante a sud (particella 710).
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente sulla base di tre motivi, illustrati con successiva memoria.
L’ufficio resiste con controricorso, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per superamento dei limiti dimensionali di cui del Protocollo d’intesa in data 17.12.2015 fra Corte di Cassazione e CNF in merito alla redazione dei ricorsi di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma. n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnata in relazione agli art. 111, secondo comma, Cost., 32 d.lgs. 546/1992, 62, 63, 101, 193, 194 e 196 c.p.c., per avere la CTR della Toscana omesso di affidare un nuovo incarico peritale ad altro c.t.u., tenuto conto della sopravvenienza tecnico-documentale emersa nel contraddittorio ed illegittimamente disattesa dal consulente d’ufficio in spregio a quanto richiesto da pa rte appellante, e ciò tenuto conto della circostanza che quest’ultimo, nel contraddittorio tecnico disposto ex officio all’esito della pubblica udienza del 05/07/2019 a fronte delle puntuali critiche mosse sotto il profilo tecnico-metodologico all’elaborato peritale ad opera della contribuente, non aveva replicato con osservazioni tecniche aggiuntive ulteriori e chiarificatrici, ma si era limitato a reiterare le generiche deduzioni già formulate (prive di dimostrazione alcuna),
proprie della sua originaria perizia, così violando il contraddittorio ed omettendo di rispettare il quesito rivolto dal giudice di secondo grado alla pubblica udienza del 6 dicembre 2018.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma. n. 5, c.p.c., difetto di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, attesa la reiezione da parte dei giudici di appello della richiesta di affidamento di un nuovo (medesimo) incarico ad altro c.t.u., senza avere confutato, con valide argomentazioni, le ragioni addotte dalla contribuente a fondamento della predetta richiesta avanzata e tenuto della genericità del rinvio all’argomentazione della consulenza d’ufficio attraverso mere clausole di stile , senza in alcun modo giustificare il rigetto delle critiche mosse.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2 r.d. 1572/1931, e dell’art. 38 r.d. 1539/1933, del combinato disposto degli artt. 7 r.d. 1572/1931 e 54 r.d. 1539/1933, nonché degli artt. 179 r.d. 1539/1933 e degli artt. 107, comma, 2 r.d. 2153/1938 e 108 comma 1, r.d. 2153/1938, per avere la CTR deciso limitandosi, del tutto genericamente, a richiamare quanto evidenziato dal c.t.u. secondo cui sussistevano difficoltà oggettive nel ‘tentativo di rapportare le risultanze catastali del vecchio catasto redatto con strumenti e metodologie tecniche dell’epoca rispetto al nuovo impianto avvenuto sulla base di diverse tecniche di rilievo e raffigurazione’ , senza considerare che l’attuale rappresentazione catastale era frutto di un palese errore nella formazione della mappa di impianto del NCEU non rilevato dal c.t.u., errore che non poteva ritenersi cristallizzato a fronte della mancata tempestiva opposizione ad opera dell’interessato.
Deve essere, in primo luogo, disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’ufficio in linea con il condivisibile orientamento, cui in questa sede va dato seguito,
secondo cui il protocollo d’intesa fra la Corte di Cassazione e il RAGIONE_SOCIALE non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione di legge nelle regole del codice di rito (vedi Cass. n. 26618/2022; Cass. n. 21831/2021 nonché Cass. 10112/2018).
Va, quindi, osservato che il primo motivo di ricorso è da ritenere infondato non essendo ravvisabile l’ipotesi di paventata nullità della sentenza.
5.1. Occorre precisare che in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (vedi Cass. 29/09/2017, n. 22799; Cass. n. 20227 del 24/09/2010; Cass. n. 17693 del 19/07/2013).
Rientra, invero, nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice; l’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (vedi Cass. 14/11/2008, n. 27247; Cass. 30/03/2010, n. 7622).
Occorre, ancora, osservare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem”, dell’elaborato implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente.
Nel caso di specie l’adesione del giudice d’appello alle risultanze della c.t.u. non è stata acritica, ma è intervenuta in ragione della ritenuta mancata dimostrazione da parte contribuente del prospettato errore. Orbene, la nullità della sentenza e del procedimento, prevista dal n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., deriva da vizi di attività, cioè dalla violazione di norme processuali, ivi comprese quelle riguardanti la nomina del consulente tecnico e le modalità di svolgimento dell’incarico affidatogli, ma non da eventuali manchevolezze della sentenza impugnata, come quella di essere pervenuta ad una determinata conclusione senza disporre di elementi probatori idonei e negando l’espletamento di indagini tecniche, manchevolezze che, ove sussistenti, integrano gli estremi dell’errore di diritto o del vizio di motivazione ai sensi dei nn. 3 e 5 di detto art. 360 cod. proc. civ.. (Cass. 03/02/2000, n. 1203).
Va del resto ricordato che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4073 del 2024; Cass. n. 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).
Alla luce dei richiamati principi appare, in sintesi, insussistente il dedotto vizio di nullità del provvedimento impugnato.
Anche il secondo motivo è privo di fondamento.
6.1. Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 27 novembre 2014, n. 25216; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass. 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass. 22 luglio 2021, n. 20963; Cass. 27 luglio 2021, n. 21431; Cass. 30 maggio 2022, n. 17359; Cass. 10 novembre 2023, n. 31327; Cass. 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass. 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass. 21 maggio 2025, n. 13573). L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 14 settembre 2018, n. 26305; Cass. 6 settembre 2019, n.
22397; Cass. 11 maggio 2021, n. 12400; Cass. 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass. 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass. 10 novembre 2023, n. 31327; Cass. 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disamina di questioni o argomentazioni (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4073 del 2024; Cass. nn. 35947, 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).
6.2. Nel caso in esame appare di tutta evidenza l’inammissibilità del motivo in quanto la parte mira, in effetti, a contestare una valutazione dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto corrette le conclusioni del c.t.u. il quale aveva concluso nel senso della impossibilità di sovrapporre la mappa Leopoldina a quella del nuovo catasto’ e non decisive le argomentazioni della consulenza di parte. Parte ricorrente, nel formulare il motivo di censura de quo , dopo avere indicato ‘ le generiche argomentazioni enunciate sul thema dal c.t.u. nel proprio elaborato ‘ ha richiamato una serie di considerazion i del proprio consulente di parte tese a contrastare la tesi del consulente d’ufficio circa ‘la non sovrapponibilità delle mappe del vecchio e del nuovo Catasto Terreni’, ma in tal modo ha finito per censurare nel merito le valutazioni dei giudici territoriali, contestando il mancato esame non già di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storico -naturalistico bensì di ‘mere argomentazioni’.
Occorre, ancora, ricordare che l’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023).
Anche il terzo motivo non coglie nel segno.
La parte richiama la disciplina di settore sul catasto (asseritamente violata), dove è espressamente previsto che possono correggersi in ogni tempo gli errori materiali o di fatto che si riscontrassero nelle mappe o nelle scritture censuarie (R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539, art. 179), che potranno correggersi in ogni tempo gli errori di duplicazione od omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione, verificabili al tavolo (R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, art. 107, comma 2) e che potranno anche correggersi gli errori riscontrati nella misura sul terreno (R.D. n. 2153 del 1938, art. 108, comma 1).
Ma, in realtà, la ricorrente, pur denunciando, nella rubrica del motivo, la violazione e la falsa applicazione di norme di legge (dell’art. 2 r.d. 1572/1931, dell’art. 38 r.d. 1539/1933, del combinato disposto degli artt. 7 r.d. 1572/1931 e 54 r.d. 1539/1933, nonché degli artt. 179 r.d. 1539/1933 e degli artt. 107, comma, 2 r.d. 2153/1938 e 108 comma 1, r.d. 2153/1938), non sviluppa alcuna circostanziata critica della soluzione adottata dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, ma, nel citare le norme pretesamente violate, insiste sulla tesi dell’errore catastale nelle operazioni di passaggio tra il vecchio ed il nuovo catasto.
Il giudice di appello, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, ha evidenziato come la relazione peritale acquisita
abbia confermato le difficoltà oggettive che sussistono nel tentativo di rapportare le risultanze catastali del vecchio catasto, redatto con strumenti e metodologie tecniche dell’epoca rispetto al nuovo impianto avvenuto sulla base di diverse tecniche di rilievo e raffigurazione, concludendo quindi nel senso che la parte non aveva fornito l’errore la prova dell’errore ipotizzato, non ricorrendo pertanto i presupposti per una rettifica delle risultanze catastali.
Questa Corte (v. Cass. n. 24298 del 29/11/2016 nonché Cass. n. 23745 del 28/10/2020) è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. 23233 del 2022 ed altre).
In questa prospettiva, delimitato così per sommi capi il campo in cui può esercitarsi legittimamente l’ufficio della Corte, risulta palese, con
riguardo alle doglianze che la parte solleva relativamente alla sentenza impugnata, che esse si sostanziano nel richiedere al giudice di legittimità la rinnovazione di un giudizio di fatto, intendendo, pervero sottoporre le risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di merito ad una nuova valutazione, in modo da sostituire alla valutazione sfavorevole già effettuata dai giudici territoriali una più consona alle proprie concrete aspirazioni.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
8.1. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’ufficio controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 15 ottobre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME