Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 918 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 918 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME AVV_NOTAIO
Data pubblicazione: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1064/2025 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n. 538/2024 depositata il 12/06/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME.
Sentito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sentita l’AVV_NOTAIO per la ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e insistito nella richiesta di rinvio pregiudiziale in merito alla legittimità della relazione finale dell’NOME ed ai fini dell’interpretazione della normativa sul dazio anti dumping.
Sentita l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell’AVV_NOTAIO, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso avverso la sentenza n. 538/2024 della Corte di giustizia tributaria dell’Emilia -Romagna, con cui è stato respinto il proprio appello e accolto l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, che rivendicava la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate.
La controversia ha avuto ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica e del provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni relativi alle bollette doganali degli anni 2011 e 2012, concernenti l’importazione di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, per i quali era stata dichiarata l’origine filippina.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE contestava che la merce fosse in realtà di provenienza taiwanese e che, pertanto, non potesse beneficiare del regime preferenziale previsto dall’art. 220, comma 2, lett. b), del Codice Doganale Comunitario (CDC). In buona sostanza, la pretesa tributaria oggetto del giudizio concerne essenzialmente
l’applicazione del dazio ‘convenzionale’ in ragione della mancata attribuzione dell’origine preferenziale.
In questo quadro, le contestazioni si fondavano sui riscontri effettuati sui certificati di origine, ritenuti non veritieri a seguito degli accertamenti doganali e RAGIONE_SOCIALE informative trasmesse dall’OLAF.
In particolare, l’OLAF aveva evidenziato che il fornitore estero, RAGIONE_SOCIALE, pur formalmente registrato nelle Filippine, non aveva fornito prova sufficiente dell’origine filippina RAGIONE_SOCIALE merci, risultando invece che i prodotti erano stati importati da Taiwan.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, annullando le sanzioni.
La Commissione Tributaria Regionale, in sede di gravame, aveva invece confermato la legittimità degli atti impositivi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
A fronte del ricorso per cassazione della contribuente, affidato ad un unico motivo, resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. La contribuente ha depositato memoria. La Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, in persona del AVV_NOTAIO ha concluso, mediante requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 220 del Codice Doganale Comunitario e dell’art. 303 TULD, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di II grado omesso di considerare il difetto di prova circa la falsità della dichiarazione di origine filippina dei beni forniti da RAGIONE_SOCIALE, attestata dai certificati RAGIONE_SOCIALE A rilasciati dall’autorità doganale filippina; trascurato di valutare che, anche nell’ipotesi di origine non filippina, l’autorità doganale RAGIONE_SOCIALE Filippine avrebbe dovuto ragionevolmente essere informata
dell’assenza dei presupposti per il regime preferenziale, ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b) CDC.
L’unico motivo di ricorso non coglie nel segno e va respinto.
La lettura coordinata degli atti di causa mette in luce che la controversia oggetto del giudizio investe essenzialmente l’applicazione del dazio ‘convenzionale’. Il ricorso, pur facendo riferimento al contesto RAGIONE_SOCIALE misure antidumping e alle pratiche di elusione che hanno portato all’indagine OLAF, converge sul fatto che, nel caso concreto, l’RAGIONE_SOCIALE ha richiesto il pagamento del dazio ‘convenzionale’ del 3,7%; per converso, il ricorso non fa emergere un profilo di parallela applicazione del dazio antidumping .
La questione del dazio antidumping finisce per essere evocata, in altri termini, alla stregua di delineazione del contesto generale, mediante il richiamo testuale ad ampi stralci del rapporto OLAF: ‘ Questo caso riguarda la sospettata evasione di dazio convenzionale e dazio antidumping su beni di fissaggio in acciaio inox di origine taiwanese, tailandese e/o cinese. È stato ipotizzato/presunto che i prodotti all’importazione nell’Unione Europea sono stati non correttamente dichiarati di origine filippina ‘ (pg. 10). Non è casuale che, quando tratta della posizione della società RAGIONE_SOCIALE , la ricorrente si concentri sulla pretesa relativa al dazio convenzionale, valorizzando ancora una volta il testo del rapporto OLAF: ‘ ‘Nonostante che le autorità filippine doganali abbiano emesse certificati di origine RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dopo il Marzo 2010 per beni di fissaggio in acciaio inox di RAGIONE_SOCIALE e in qualche occasione ha certificato la correttezza del certificati di origine RAGIONE_SOCIALE anche durante misure di verifica successiva, continuano ad esserci seri dubbi in merito all’origine dei beni di fissaggio esportati da RAGIONE_SOCIALE dopo il Marzo 2010. Pertanto, all’importazione dei beni di fissaggio in acciaio inox in oggetto erano applicabili le percentuali del dazio convenzionale ….’. Questa è la dimostrazione che l’OLAF
disconosce infondatamente i certificati di origine TARGA_VEICOLO rilasciati dall’autorità doganale filippina in applicazione della normativa comunitaria e filippina con dichiarazione solenne di veridicità di quanto dichiarato da COGNOME (pg. 32). Il ricorso si diffonde in più punti, peraltro, proprio sulla perdita del beneficio del regime preferenziale e sulla conseguente applicazione del dazio ordinario. Il controricorso, dal canto suo, ribadisce che la pretesa tributaria attiene al recupero del dazio ‘convenzionale’, chiarendo che ‘ non è stato possibile contestare anche il dazio antidumping previsto per i fasteners di origine Taiwan. Risulta, invece, contestabile il dazio convenzionale del 3,7% ad valorem per i seguenti motivi… ‘ (pg. 25). Già nelle prime pagine del controricorso si legge, d’altronde: ‘ non era stato possibile contestare l’origine taiwanese della merce e dunque assoggettarla al dazio antidumping previsto dal Reg. CE 1890/2005. Come si evidenzierà meglio infra, era stato tuttavia possibile accertare che la RAGIONE_SOCIALE aveva evaso almeno il dazio convenzionale… ‘ (pg. 3). Nel controricorso ben si valorizza, dunque, l’impossibilità in concreto di una contestazione del dazio antidumping anche in virtù della cessazione dell’attività della società RAGIONE_SOCIALE . L’oggetto processuale, in definitiva, si palesa perimetrato sul tema dell’applicazione del dazio convenzionale.
Ciò posto, quel che rileva è che la sentenza d’appello ha confermato, in linea pedissequa con la pronuncia di primo grado, l’accertamento della provenienza taiwanese della merce importata. Tale statuizione integra, in parte qua, la fattispecie della cd. ‘doppia conforme’ ai sensi dell’art. 348 -ter c.p.c., assurgendo a presupposto logicogiuridico dell’intera motivazione. Ne consegue l’inammissibilità della censura nella parte in cui denuncia l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALE due decisioni e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. nn. 7442/2024, 26934/2023, 7724/2022).
In tale perimetro, le questioni prospettate dalla contribuente, in punto di buona fede e di errore attivo dell’autorità doganale, si innestano sul dato consolidato e, a questo punto, incontrovertibile concernente la provenienza taiwanese della merce, che giustifica la pretesa daziaria e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE conseguenti sanzioni.
Necessita evidenziare che la CTR ha compiuto un articolato accertamento di fatto precipuamente volto ad escludere la ricorrenza di un ‘errore attivo’ dell’Autorità doganale. In particolare, il giudice d’appello ha testualmente chiarito: « In riferimento alla presunta buona fede del contribuente in relazione alle dichiarazioni non veritiere si evidenzia che la stessa Corte di Giustizia EU nell’esaminare l’art. 220, paragrafo 2, lettera b) del codice doganale statuisce che non può essere interpretato nel senso che il rilascio, da parte RAGIONE_SOCIALE autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine ‘modulo A’ inesatto costituisce un errore commesso dalle autorità medesime, qualora tali certificati siano stati redatti sulla base di una presentazione inesatta dei fatti da parte dell’esportatore, a meno che, in particolare, non sia evidente che dette autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale, per cui, in altri termini, di per sé non costituisce errore attivo la circostanza che, anteriormente agli elementi pervenuti con la relazione dell’OLAF (comprovanti la falsità della dichiarazione d’origine), l’autorità doganale nulla avesse obbiettato sulla merce, di conseguenza è l’importatore che sopporta le conseguenze della produzione, in occasione di un successivo controllo, di un documento commerciale che si rivela falso, cosicché tale importatore non può, in un’ipotesi del genere, opporsi al recupero a posteriori dei dazi doganali »; ha nitidamente soggiunto: « Nel caso di specie non è configurabile l’errore attivo da parte dell’Autorità Filippina poiché da parte di essa, prima dell’inizio degli
accertamenti dell’OLAF (giustificati per l’incremento massiccio RAGIONE_SOCIALE importazioni), non era neppure possibile supporre la falsità dei certificati, né, quindi, era ipotizzabile che la falsa dichiarazione degli esportatori fosse di immediata percettibilità; per contro, l’importatore nazionale doveva e poteva esserne ragionevolmente a conoscenza attesa la sua condizione di operatore professionale particolarmente esperto del settore ».
Su queste premesse, giova porre in luce che la giurisprudenza unionale e nazionale contempla tre condizioni per l’operatività dell’esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b) CDC: errore attivo dell’autorità doganale; non riconoscibilità dell’errore da parte di un debitore in buona fede; osservanza di tutte le prescrizioni doganali (CGUE, C-427/14; Cass. nn. 6131/2019, 33314/2019, 4059/2019).
Nel caso in esame, la CTR ha escluso sia stata fornita prova utile dell’errore attivo, che è stato anzi motivatamente escluso come sopra testualmente riportato -dal giudice regionale. Ciò implica l’assenza in radice di una RAGIONE_SOCIALE tre condizioni imprescindibili ai fini dell’operatività dell’esimente invocata. Dette condizioni, infatti, simul stabunt, simul cadent .
Come ripetutamente chiarito da questa Corte, l’errore rilevante deve essere imputabile immancabilmente a un comportamento attivo dell’autorità doganale, non potendo derivare da dichiarazioni inesatte dell’operatore (Cass. n. 18187/2023; Cass. n. 23686/2022). Ancora di recente si è precisato che la buona fede non ha valenza in re ipsa , ma solo se riconducibile a situazioni tipizzate dalla normativa unionale, tra cui -giustappunto -l’errore incolpevole non rilevabile nonostante la diligenza professionale ed imputabile al comportamento attivo dell’autorità (Cass. n. 6571/2025). In altri termini, il legittimo affidamento è tutelabile solo quando siano state le autorità doganali a creare i presupposti sui quali si fondava la fiducia dell’importatore, il quale deve aver agito con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma
2, c.c., verificando l’esattezza RAGIONE_SOCIALE informazioni rese dall’esportatore (Cass. n. 4059/2019; Cass. n. 33314/2019; CGUE, causa 827/79, Acampora).
Nella specie, essendo stato motivatamente escluso l’errore attivo e difettando, ad avviso dei giudici d’appello, la prova della diligenza qualificata dell’importatore, appare incisivamente argomentato il difetto dei presupposti di accesso all’esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b) CDC. Neppure può porsi logicamente l’esigenza del vaglio della buona fede, il cui profilo è travolto proprio dall’esclusione dell’errore attivo, nella prospettiva testé segnalata dell’imprescindibilità di un ricorso congiunto dei tre requisiti sopra enucleati ai fini dell’esenzione.
Il motivato accertamento in fatto così effettuato dal giudice del merito esclude, in definitiva, nella specie, sia il vizio di motivazione sia la violazione di legge denunciata, collocandosi fuori dall’ambito del sindacato di legittimità. Le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, si risolvono nella richiesta di una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie e dell’apprezzamento probatorio, operazione estranea al giudizio di legittimità. È principio consolidato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione del merito (v. in tema Cass., Sez. Un., n. 34476/2019; Cass. nn. 29404/2017, 19547/2017, 8758/2017).
Non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine alla legittimità della relazione finale dell’OLAF e all’interpretazione della normativa sul dazio antidumping .
Quanto al primo profilo, la richiesta è vistosamente inammissibile poiché il rinvio pregiudiziale deve concernere necessariamente l’interpretazione o la validità di norme dell’Unione, non potendo
investire la legittimità di atti, quali le relazioni OLAF. Il dubbio interpretativo deve riguardare, in altri termini, la portata della norma, non potendo viceversa risolversi in una deduzione ancorata ad un profilo applicativo di fatto e/o all’incidenza specifica di un atto (cfr. Cass. n. 15041/2017; Cass. n. 6862/2014), soprattutto considerando che ‘ gli atti impugnati dell’OLAF non vincolano le autorità che ne sono le destinatarie e non modificano in misura rilevante la situazione giuridica della ricorrente riguardo alle conseguenze che le citate autorità dovrebbero trarne ‘ (in questi termini Tribunale dell’Unione europea, causa T -289/16, punto 47).
Quanto al secondo profilo, giova, innanzitutto, segnalare innanzitutto la divaricazione della veicolata questione dedotta rispetto all’oggetto del giudizio, che si è visto afferire essenzialmente l’applicazione del dazio ‘convenzionale’, non di quello antidumping. Questo marcato disallineamento decreta di per sé l’irrilevanza della questione in parola. Nondimeno, si può osservare che il giudice regionale ha accertato nel merito la provenienza taiwanese della merce ed escluso in radice l’errore attivo dell’autorità doganale. La questione prospettata non coglie nel segno, in ultima analisi, anche perché finisce per incardinarsi su valutazioni di fatto, non su dubbi interpretativi di diritto, il che esclude ab imis la sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE. D’altronde, l’accertamento definitivo dell’origine taiwanese comporta di per sé un correlato e specifico trattamento daziario, senza che residui, avuto riguardo all’accertamento compiuto, alcuna incertezza sulla portata della normativa unionale applicabile.
Il ricorso va, in ultima analisi, respinto. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/09/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME