Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20706 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5627 -20 19 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, domicilia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentate e difese dagli avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliate in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
Oggetto: Dogane-Dazi antidumping-
avverso la sentenza n. 4036/09/2018 della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 26/09/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
1. L’Amministrazione doganale:
-ricevuta una segnalazione degli organi esecutivi della RAGIONE_SOCIALE per la lotta antifrode (OLAF) di cui al Reg. (CEE), 23 maggio 1999, n. 1073, non ancora culminata in un rapporto finale, da cui emergeva che la RAGIONE_SOCIALE negli anni 2011 e 2012 aveva importato prodotti (di viteria) realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come invece dichiarato negli atti di importazione, con conseguente inapplicabilità del dazio preferenziale applicato alle merci provenienti dalle Filippine;
rilevata , pertanto, la violazione da parte della RAGIONE_SOCIALE del Reg. (CE) n. 771/2005, istitutivo del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di acciaio inossidabile e di loro parti originari di alcuni paesi asiatici, tra i quali Taiwan, ed il Reg. (CE) n. 1890/2005 (come modificato dal reg. n. 768/2009), istitutivo del dazio antidumping definitivo;
provvedeva alla revisione su base documentale RAGIONE_SOCIALE bollette doganali relative ai beni importati negli anni 2011 e 2012, e, quindi, ad emettere gli avvisi di rettifica dell’accertamento n. 33238 e n. 38790 e gli atti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni n. 33239 e n. 38795 nei confronti dell’importatore RAGIONE_SOCIALE e dello spedizioniere doganale RAGIONE_SOCIALE, nonché l’avviso di rettifica dell’accertamento n. 38798 e l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. n. 38799e nei confronti della predetta società importatrice nonché della RAGIONE_SOCIALE
A seguito di impugnazione di detti atti da parte della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, la CTP di Milano, riuniti i separati ricorsi proposti dalle società contribuenti, li accoglieva e la CTR della Lombardia, con la
sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone va ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui le intimate replicavano con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, con contestuale richiesta di riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 2446/2016 R.G. di questa Corte.
Considerato che:
E’ preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso con cui si deduce un error in procedendo che rende necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito.
Invero, con tale motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la difesa erariale deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dalla RAGIONE_SOCIALE sia per l’errata indicazione nell’atto di un soggetto (tale NOME COGNOME), q uale legale rappresentante, diverso da quello (tale NOME COGNOME) che aveva sottoscritto la procura alle liti (prima censura), sia perché la detta procura risultava essere stata rilasciata per l’impugnazione del solo «avvi so di rettifica dell’accertamento 7 luglio 2014, n. 38790», e non anche dell’«atto di contestazione sanzioni 7 luglio 2014, n. 38795, n. NUMERO_DOCUMENTO–NUMERO_DOCUMENTO», pure indicato nel ricorso (seconda censura).
E’ ben evidente che le predette censure possono essere decise solo all’esito della verifica degli atti contenuti nei fascicoli di merito, in particolare di quello di primo grado, che non sono stati prodotti dalle parti, e alla cui acquisizione deve, quindi, procedersi. Quanto detto rende superfluo, allo stato, riferire degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli dei gradi di merito.
Così deciso in Roma in data 27 marzo 2024