Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15960 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
IRAP IRES AVVISO ACCERTAMENTO
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18095/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domicili ate presso l’indirizzo pec di quest’ultimo EMAIL,
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore ,
-resistente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 769/2016, depositata il 27 gennaio 2016. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME; dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso; Eva sentiti l’AVV_NOTAIO per i ricorrenti e l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, nelle rispettive qualità di consolidata e consolidante, ricorrono nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’u ltima la C.t.r. ha rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALE contribuenti avverso la sentenza della C.t.p. di Napoli che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile assumendo indeducibili le «erogazioni liberali» in favore dell’RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica «RAGIONE_SOCIALE».
L ‘Ufficio riteneva che gli importi erogati per liberalità a detta associazione, riconducibile alla famiglia COGNOME, alla quale faceva pure capo le società erogante e la sua consolidante, non potessero essere dedotti ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a) , t.u.i.r. in quanto la beneficiaria, di fatto, non svolgeva, né aveva mai svolto, l’attività di assistenza RAGIONE_SOCIALE e sanitaria prevista nello Statuto.
3 . L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato «atto di costituzione» ai soli fini della discussione orale, dando atto di non aver depositato tempestivo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (par. 1.3. del ricorso) le società ricorrenti denunciano , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.
civ., la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 36, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. per motivazione perplessa ed abnorme e, in via subordinata, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la C.t.r. deciso con riferimento a fatti non allegati.
Criticano la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimo il recupero RAGIONE_SOCIALE erogazioni liberali in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e c on l’unico motivo , muovono due censure.
1.1. Con la prima, proposta in via principale, assumono che la decisione della C.t.r. è sorretta da motivazione perplessa ed abnorme nella parte in cui ha negato rilevanza all’attività istituzionale , svolta dall’RAGIONE_SOCIALE ben eficiaria sia pure in modesta parte, assumendo che i costi non fossero inerenti in quanto di competenza di altra annualità rispetto a quella in accertamento in quanto relativi all’acquisto di beni nell’anno precedente. Rilevano che il riferimento a costi non di competenza non è pertinente in quanto ciò non proverebbe il mancato svolgimento di un’attività istituzionale che, invece, è questione priva di legame giuridico con quella, prospettata dalla C.t.r., di indeducibilità dei costi per carenza del requisito di competenza.
1.2. Con la seconda critica, proposta in via subordinata, assumono che la decisione si fonda su fatti non allegati dall’Ufficio, ovvero l’indeducibilità dei costi non di competenza , sicché la sentenza sarebbe viziata per ultra-petizione.
Osservano, in proposito, che l’Ufficio si era limitato a ritenere che l’utilizzo del 12 per cento dei contributi erogati non fosse sufficiente a configurare lo svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE, sicché l’unica questione posta era di carattere quantitativo, mentre non era mai stata mossa alcuna contestazione di indeducibilità dei costi in quanto non di competenza.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione dell’art. 100, comma 2, lett. a) t.u.i.r.
In via subordinata rispetto al primo motivo, censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che l’art. 100 t.u.i.r. condizioni la deducibilità dell’erogazione liberale al fatto che il soggetto beneficiario ponga in essere l’attività solidaristica in modo immediato ed integrale rispetto al periodo di incasso dei contributi, utilizzando gli stessi per intero, e ciò pur in assenza di indicazioni normative di un termine e/o di un limite minimo per l’impiego di quanto ricevuto.
Osservano che la norma richiamata non richiede un utilizzo in tal senso dei contributi, occorrendo solo che il beneficiario svolga «esclusivamente» l’attività solidaristica; che la RAGIONE_SOCIALE ha richiamato le disposizioni in tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che tuttavia, non sono pertinenti in quanto la beneficiaria non è tra queste ultime. Aggiungono che la deducibilità dell’erogazione non può dipendere dalla condotta del beneficiario e che la disposizione non prevede un termine per l’impiego integr ale dei contributi ricevuti. Evidenziano, infine, che la società beneficiaria perseguiva esclusivamente finalità di rilievo RAGIONE_SOCIALE; che alcuna ulteriore attività risultava essere svolta e che non poteva considerarsi tale il reimpiego in strumenti finanziari RAGIONE_SOCIALE erogazioni non ancora utilizzate.
Le censure di cui al primo motivo sono entrambe infondate.
3.1. Deve premettersi che l’accertamento impugnato si fondava sul presupposto che la contribuente avesse portato in deduzioni dal reddito le erogazioni liberali in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, pur non sussistendo i presupposti di cui all’art. 100, comma 2, lett. a) t.u.i.r. , ovvero il perseguimento ad opera della beneficiaria esclusivamente RAGIONE_SOCIALE finalità di cui allo statuto, tra quelle individuate nel comma 1, e, nella specie, assistenza RAGIONE_SOCIALE e sanitaria. L’Ufficio, infatti, assumeva
che detta RAGIONE_SOCIALE non svolgesse, ed anzi, non avesse mai svolto quest’ultima attività.
Dall’avviso di accertamento, per quanto emerge dal testo riprodotto dalla ricorrente nel corpo del ricorso, ris ulta che l’Ufficio, tra le altre argomentazioni spese, metteva a confronto i rendiconti degli anni dal 2004 al 2008 (pertanto, ivi incluso il 2007) ed evidenziava (pag. 7 del ricorso per cassazione) che: «le spese istituzionali, di cui i rendiconti non danno alcuna informazione in dettaglio, coprono meno del 12% dei contributi incassati nell’anno».
3.2. La RAGIONE_SOCIALE.t.RAGIONE_SOCIALE., dopo aver dato la propria interpretazione, letterale, teleologica e sistematica, della disposizione di cui all’art. 100, comma 2, lett, a) t.u.i.r. (interpretazione oggetto del secondo motivo di ricorso), concludeva per la legittimità dell’accertamento , evidenziando una serie di elementi significativi che così possono essere riassunti: la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. rilevava che l’RAGIONE_SOCIALE , per quanto costituita nel 1998, e nonostante le cospicue donazioni ricevute, anche nel 2007, non aveva i ntrapreso alcuna RAGIONE_SOCIALE meritorie iniziative previste nell’atto costitutivo e nello statuto e che la prolungata inerzia era incompatibile con i canoni di effettività e concretezza dell’attività di rilievo RAGIONE_SOCIALE formalmente rivendicata; che, sino al 2009, l’RAGIONE_SOCIALE aveva accumulato un patrimonio di oltre due milioni di euro ma che tali risorse non erano state realmente impiegate per lo scopo cui erano destinate.
Per quanto attiene alla questione del 12 per cento RAGIONE_SOCIALE risorse impiegate per fini istituzionali, la RAGIONE_SOCIALE escludeva la possibilità di un riconoscimento parziale, così testualmente affermando: «in realtà, l’avviso di accertamento, non ne certifica il concreto impiego nel perseguimento ma si limita a registrare l’esistenza di un annotazione alla voce costi di euro 21.262,03 ritenuta non di competenza in quanto relativa ad un acquisto di beni, avvenuto, in realtà, l’anno precedente» .
3.3. Detto ultimo profilo, della mancanza del requisito di competenza, rilevato dalla RAGIONE_SOCIALE.t.r. non appare pertinente rispetto alla motivazione sottesa all’avviso di accertamento; questo, per quanto risulta, non faceva questione di riferibilità dei costi istituzionali all’anno di imposta di riferimento , nella specie il 2007, ma all’ insussistenza di un attività RAGIONE_SOCIALE da parte della beneficiaria, come dimostrato dalla pochezza, nel tempo RAGIONE_SOCIALE risorse destinate a spese istituzionali, per altro prive di qualsiasi dettaglio (pari alla media del 12 per cento dal 2004 al 2009).
Ciononostante, si tratta di argomento speso dalla RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALErRAGIONE_SOCIALE per escludere, con una motivazione alternativa e subordinata a quella principale, anche una deduzione parziale, dopo aver rilevato che, pure con riferimento al 12 per cento RAGIONE_SOCIALE elargizioni ricevute, non risultava affatto il concreto impiego per le finalità prescritte.
Il successivo riferimento, esclusivamente quanto al costo di euro 21.262,03, alla mancanza pure del requisito della competenza all’esercizio 2007 non inficia, pertanto, la struttura del ragionamento decisorio che, nel negare per intero la deducibilità RAGIONE_SOCIALE erogazioni liberali, ivi incluso il 12 per cento, per il quale comunque non vi era prova dell’effettiva destinazione, si fonda sulle diverse considerazioni sopra sinteticamente esposte, tutte finalizzate ad argomentare il mancato svolgimento, da parte d ell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE attività per le quali, sole, poteva giustificarsi la deduzione dal reddito da parte della erogante.
3.4. Deve escludersi, di conseguenza, che la C.t.r. abbia reso motivazione apparente o contraddittoria o fondata su fatti mai dedotti dalle parti in quanto le ragioni per le quali la C.t.r. ha ritenuto non deducibili, tout court, le elargizioni liberali in favore della RAGIONE_SOCIALE, non solo sono corrispondenti a quelle contestate dall’Ufficio con l’atto impositivo , ma sono congruamente esposte nella
parte motiva della sentenza, precedente a quella che affronta la questione dell’impiego del 12 per cento di queste ultime.
Il secondo motivo è infondato.
4.1. La deducibilità RAGIONE_SOCIALE erogazioni liberali, ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a), t.u.i.r., è condizionata, oltre a requisito soggettivo del beneficiario, che deve essere una persona giudica, anche al requisito oggettivo dell’attività svolta da quest’ultimo il quale deve perseguire «esclusivamente» finalità comprese fra quelle indicate nel precedente comma 1, tra le quali, per quanto di rilievo, finalità di assistenza RAGIONE_SOCIALE e sanitaria.
Tale previsione, come già chiarito da questa Corte, si giustifica in relazione al principio di sussidiarietà, c.d. orizzontale, e costituisce una deroga al principio di inerenza, rendendo deducibili dal reddito di impresa elargizioni, in via di principio, redditualmente non rilevanti.
L’elenco degli oneri di utilità RAGIONE_SOCIALE deducibili è tassativo atteso che l’art. 100, comma 4, t.u.i.r. stabilisce che le erogazione diverse da quelle di cui ai precedenti commi (e diverse da quelle di cui all’art. 95 comma 1 t.u.i.r. che non rileva nella fattispecie in esame) non sono ammesse in deduzione.
Il riconoscimento statutario dell’esclusività del fine costituisce requisito formale necessario, ma non sufficiente, dovendo trovare riscontro nell’effettiva attività svolta dall’ente beneficiato atteso il carattere eccezionale RAGIONE_SOCIALE disposizioni derogatorie e la natura della finalità solidaristica, a cui può essere assegnato rilievo solo se sia concreta e non si traduca in una mera enunciazione (Cass. 02/08/2017, n. 19192 e Cass. 12/05/2017 n. 11872 entrambe rese nei confronti RAGIONE_SOCIALE società contribuenti con riferimento agli anni di imposta 2004 e 2005).
Trattandosi di norma agevolativa, l’onere della prova spetta al contribuente che, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ha l’onere di
dimostrare, in seguito alla contestazione dell’Ufficio, i fatti che palesino il raggiungimento AVV_NOTAIO scopo sotteso all’ agevolazione, ovverosia l’effettiva realizzazione dell’intento dichiarato, perché tale intento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto (Cass. 24/06/2011, n. 13954).
Sebbene la norma non richieda una corrispondenza immediata e diretta tra l’elargizione liberale e l’impiego di una RAGIONE_SOCIALE finalità di cui all’art. 100, comma 1, t.u.i.r., occorre, tuttavia, che la destinataria svolga concretamente un’ attività ivi riconducibile avvalendosi RAGIONE_SOCIALE erogazioni ricevute.
4.2. Va affermato, pertanto, il seguente principio di diritto: «In tema di oneri di utilità RAGIONE_SOCIALE, affinché le erogazioni liberali di cui all’art. 100, comma 2, lett. a) t.u.i.r. in favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese tra quelle indicata dal comma 1, siano deducibili, occorre non soltanto il riconoscimento statutario dell’esclusività del fine, ma anche l’effettivo svolgimento di attività funzionale alla sua realizzazione» .
4.3. La RAGIONE_SOCIALE si è attenuta a questi principi in quanto, con motivazione la cui congruità è stata già oggetto di esame nel primo motivo, ha escluso la deducibilità RAGIONE_SOCIALE somme, evidenziando che l’RAGIONE_SOCIALE beneficiaria, nonostante un patrimonio di oltre nove milioni, non aveva mai impiegato dette risorse per alcuna RAGIONE_SOCIALE attività previste dall’art. 100 t.u.i.r. e ciò sebbene fosse stata costituita sin dal 1998.
4.4. Vanno disattese, pertanto, le considerazioni RAGIONE_SOCIALE ricorrenti secondo le quali la norma in esame non imporrebbe né un limite quantitativo di utilizzo RAGIONE_SOCIALE elargizioni né un termine né, tanto meno, richiederebbe all’erogante di controllare l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE somme da parte del beneficiario.
Gli argomenti, in primo luogo, non colgono la ratio della sentenza impugnata che, oltre ad aver escluso, come già detto, che anche per il contestato 12 per cento vi fosse prova dell’effettivo im piego per le finalità statutarie, ha fatto riferimento al dato temporale, non per porre un limite di tempo all’impiego RAGIONE_SOCIALE somme non previsto dalla norma, ma solo per corroborare l’assunto secondo il quale l’RAGIONE_SOCIALE non svolgeva e non aveva mai svolto l’attività di utilità RAGIONE_SOCIALE in ragione della quale si giustificava la deduzione dal reddito della società erogante; in secondo luogo, sollecitano, una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito ad escludere che la beneficiaria avesse concretamente svolto l’attività RAGIONE_SOCIALE di cui allo statuto. Così facendo, parte ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/ 2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/2013, n. 8315).
Quanto poi, alla tesi della contribuente secondo cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe posto a carico del beneficiante un onere di controllo dell’attività del beneficiato, basti osservare che è la stessa disposizione dell’art. 100 t.u.i.r. a prevedere il requisito oggettivo in capo a quest’ultimo.
Infine, non appare determinante l’improprio riferimento alle RAGIONE_SOCIALE in quanto, come già rilevato, la ratio decidendi della sentenza impugnata non si fonda su detta qualifica.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in ragione della partecipazione dell’RAGIONE_SOCIALE all’udienza di discussione .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità , che liquida in euro 2.400,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2024.