Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15611 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15611 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30070/2019 R.G., proposto
DA
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per le notifiche e le comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME , in qualità di curatore dell’eredità relitta dalla defunta COGNOME NOME, a seguito del rilascio dei beni a creditori ereditari e legatari ex artt. 507 e 508 cod. civ. da parte de ll’erede testamentaria con beneficio d’inventario COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Martina Franca (TA), e dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Milano, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per le notifiche e le comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ;
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI EREDE CON BENEFICIO DI INVENTARIO RESPONSABILITÀ INTRA VIRES
EMAIL), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 6 marzo 2019, n. 1013/16/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 maggio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 6 marzo 2019, n. 1013/16/2019, che, in controversia su avviso di liquidazione n. 16/09990/001150/001 per la maggiore imposta sulle successioni nella misura di € 96.112,48 nei confronti di NOME COGNOME in qualità di curatore dell’eredità relitta dalla defunta NOME COGNOME a seguito del rilascio dei beni a creditori ereditari e legatari ex artt. 507 e 508 cod. civ., con rogito notarile del l’11 ottobre 2016, da parte dell’erede testamentaria con beneficio d’inventario NOME COGNOME non essendo stata ancora conclusa la procedura liquidatoria su ll’eredità beneficiata , ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del nominato curatore avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 13 febbraio 2018, n. 593/01/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto che la base imponibile dell’imposta sulle successioni non potesse determinarsi prima
della conclusione della procedura liquidatoria sull’eredità beneficiata.
Il curatore dell’eredità relitta dalla defunta NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 33 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’avviso di liquidazione dell’imposta sulle successioni non potesse essere emesso prima della chiusura della procedura liquidatoria.
La controricorrente contesta che, sul piano fiscale, la tutela offerta dall’ordinamento all’erede accetta nte con beneficio di inventario operi già nella fase di accertamento dell’imposta, precludendo all’amministrazione finanziaria di procedere alla liquidazione della stessa, prima che sia terminata la procedura di liquidazione dei debiti ereditari.
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Invero, la responsabilità per i debiti ereditari nei limiti del valore dei beni pervenuti per successione a titolo universale mortis causa (art. 490, secondo comma, n. 2), cod. civ.) deve essere eccepita dall’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario o, comunque, rilevata d’ufficio dal giudice sulla base degli atti processuali (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 maggio 2013, n. 10531; Cass., Sez. 2^, 12 aprile 2018, n. 9099; Cass., Sez. 2^, 23 luglio 2019, n. 19838; Cass., Sez. 6^-2, 23 luglio 2020, n. 15659; Cass., Sez. 2^, 17 febbraio 2023, n. 5100; Cass., Sez. 2^, 24 ottobre 2024, n. 27626).
Difatti, in linea generale, nonostante l’accettazione con beneficio d’inventario, l’erede diviene soggetto passivo delle
obbligazioni cadute nella successione, anche se la sua responsabilità rimane limitata intra vires hereditatis , ed è, pertanto, proponibile nei suoi confronti una domanda di pagamento da parte di un creditore ereditario; per cui l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, ma di per sé non impedisce che, entro i limiti del valore dell’eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni (Cass., Sez. 2^, 29 settembre 2020, n. 20531; Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2022, n. 37857; Cass., Sez. 2^, 24 ottobre 2024, n. 27626).
Per cui, l’erede, convenuto dal creditore del de cuius che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere nei limiti del beneficio l’estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere l’accettazione con beneficio di inventario nel giudizio di cognizione; in mancanza di tale accertamento, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva (Cass., Sez. 3^, 16 aprile 2013, n. 9158; Cass., Sez. 3^, 9 aprile 2015, n. 7090; Cass., Sez. 2^, 29 settembre 2020, n. 20531; Cass., Sez. 2^, 17 febbraio 2023, n. 5100; Cass., Sez. Trib., 15 gennaio 2024, n. 1419; Cass., Sez. 2^, 24 ottobre 2024, n. 27626).
1.3 Inoltre, con più specifica attinenza alla materia tributaria, questa Corte ha affermato che la giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto sia l’ an che il quantum della pretesa tributaria, comprende anche l’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato; ne consegue che, qualora tra i debiti ereditari rientri un debito di imposta (come l’ imposta di registro o l’INVIM) e l’erede abbia accettato con beneficio di inventario, spetta alle commissioni tributarie conoscere
dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione con cui esso erede con beneficio d’inventario, adducendo la propria responsabilità per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti ( ex art. 490, secondo comma, n. 2), cod. civ.), faccia valere il vizio proprio di tale atto impositivo, ad esso destinato, in quanto volto a conseguire il pagamento dell’intera imposta, e non di quanto possibile per effetto della accettazione beneficiata; del resto, se così non fosse, qualsiasi forma di tutela, concernente la ridotta responsabilità dell’erede accettante con beneficio di inventario per il debito d’imposta imputabile al de cuius , sarebbe, nella sede ordinaria, preclusa dalla definitività dell’avviso di liquidazione (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2005, n. 7792 -vedansi anche: Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2012, n. 22030; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2014, n. 25116; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2016, n. 23019; Cass., Sez. Trib., 15 gennaio 2024, nn. 1376 e 1419).
1.4 Né tale principio è stato sconfessato da un parallelo indirizzo della Sezione Tributaria di questa Corte, la quale, discostandosi da un precedente arresto (Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2015, n. 23061) -secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario deve far valere il vizio proprio dell’atto impositivo con cui l’amministrazione finanziaria pretenda nei suoi confronti il pagamento dell’intera imposta di successione con l’impugnazione dell’avviso di accertamento o di liquidazione, non potendo più eccepire, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento, la sua ridotta responsabilità derivante dall’accettazione beneficiata, attesa la preclusione connessa alla definitività dell’atto impositivo non impugnato -, ha affermato che, in materia di imposta di successione, la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari,
derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, è opponibile all’Erario anche in sede di impugnazione del diniego di rimborso dell’imposta versata, a prescindere dalla mancata impugnazione del precedente atto impositivo, atteso che l’amministrazione finanziaria, pur potendo notificare l’avviso di liquidazione all’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario, può esigere l’imposta da costui solo una volta chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un attivo a suo favore (Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2017, n. 4788; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32632; Cass., Sez. Trib., 15 gennaio 2024, nn. 1376 e 1419). Difatti, tale principio è stato enunciato con specifico riguardo all’imposta sulle successioni, per la cui liquidazione è imprescindibile la preventiva determinazione dell’attivo ereditario.
1.5 Ne consegue, in coerenza con la natura di impugnazione merito del giudizio tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24092; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2017, n. 809; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2023, n. 18916; Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2024, n. 8043; Cass., Sez. Trib., 17 marzo 2025, n. 7159), che la pronunzia del giudice di appello non poteva esaurirsi nel puro e semplice annullamento dell’atto impositivo, dal momento che l’accettazione con beneficio d’inventario non esimeva l’erede dalla responsabilità per il pagamento dell’imposta sulle successioni, ma doveva anche accertare l’assunzione del debito tributario da parte dell’erede intra vires hereditatis .
Apprezzandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può
trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ( ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 maggio