Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3129 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3129 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9768/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato RAGIONE_SOCIALE unitamente all’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
Salerno RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania n. 7871/2018 depositata il 17/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La controversia ha origine dalla impugnazione di un avviso di liquidazione emesso in relazione al decreto ingiuntivo n. 2608 del Tribunale di Salerno avente ad oggetto imposta di registro in misura fissa
concernente detto atto giudiziario, imposta di registro in misura proporzionale del 3% sugli interessi moratori e imposta di registro su un negozio giuridico a monte del credito. La Commissione tributaria provinciale di Salerno respingeva il ricorso della società con sentenza num. 2984 del 5 giugno 2017.
La sentenza della Commissione regionale della Campania adita dalla contribuente ha così statuito .
La società RAGIONE_SOCIALE propone, avverso la sentenza n. 7871 del 17 settembre 2018 emessa dalla commissione tributaria regionale della Campania, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’agenzia delle entrate è rimasta intimata.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36, d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo la nullità della sentenza dalla Corte regionale, priva dell’esposizione dello svolgimento del processo e della succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto. Si assume che, nella fattispecie, la sentenza ha omesso la motivazione, riproducendo una motivazione stereotipata ed apparente che si limita ad affermare l’insussistenza della duplicazione di imposta sostenendo che l’atto
enunciato consiste in attività di attestazione alla base della fattura utilizzata nel procedimento monitorio.
2.Il motivo non ha pregio.
2.1.La motivazione in forza della quale la Corte regionale ha ritenuto di poter interpretare l’atto enunciato si colloca – a prescindere dalla sua correttezza (tema posto in discussione, in particolare, con il terzo motivo di ricorso) al di sopra del ‘minimo costituzionale’ (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 62983001, nonché, ‘ex multis’, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Al riguardo, infatti, va rammentato che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -nel testo ‘novellato’ dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ‘ratione temporis’ al presente giudizio) – il difetto di motivazione è, ormai, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti ‘meramente apparente’, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di ‘carenza grafica’ della stessa, quando essa, ‘benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento’ (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 1° marzo 2022, n. 6758, Rv. 664061-01), o perché affetta da ‘irriducibile contraddittorietà’ (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 65088001), ovvero connotata da ‘affermazioni inconciliabili’ (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01; Cass. Sez. 1, ord. 28 gennaio 2025, n. 1986, Rv. 67383901), mentre ‘resta
irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione’ (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01; Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01), rispondendo tale scelta del legislatore ad una ‘ratio’ ben precisa, e ciò in quanto tale tipo di vizio conferiva a questa Corte ‘un potere assoluto su qualunque decisione di merito, attesa l’insuperabile indeterminatezza della nozione di motivazione insufficiente, con il conseguente incremento del rischio di randomizzazione del giudizio’ (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9.).
2.2.Ora, come noto, è consolidato il principio per cui in sede di legittimità (ex multis, Cass. n. 10029/2021; Cass. n. 4172/2021; Cass. n. 1341/2021; Cass. n. 8444/20320; Cass. n. 6692/2020; n. 6519/2019; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019) rimane preclusa qualsiasi censura volta a criticare il «convincimento» che il giudice di merito si è formato, in esito all’esame del materiale probatorio, come avvenuto nella presente fattispecie, laddove la Corte partenopea, nell’esaminare la fattura enunciata nella richiesta monitoria ha individuato la sottesa attività di prestazione di attestazione.
3.La seconda censura reca la denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 legge n. 241/1990, avendo il decidente ritenuto che l’amministrazione non aveva integrato la motivazione con le memorie di costituzione in giudizio, evidenziando la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che non ha considerato l’inammissibilità della integrazione postuma della motivazione dell’atto impositivo.
3.1. La censura in disamina è prima di tutto infondata.
3.2.In primo luogo, dagli stralci dell’avviso trascritto dalla ricorrente emerge con tutta evidenza che si fa riferimento alla sottostante attività negoziale di attestazione.
3.3. La censura è poi inammissibile. Come più volte affermato da questa Corte, «in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario non solo che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso.» (Cass. n. 2443/2024; Cass. n. 3829/2023; Cass.n. 382/2022; Cass.n. 28570/2019; Cass. n. 16147/2017), ma anche che si alleghi al ricorso l’atto di cui si lamenta il deficit contenutistico e si indichi dove esso è allocato nel fascicolo di merito (Cass. n. 31056/2021).
3.4.Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte “Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU S. e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito. (Cass. Sez. U., 18/03/2022).
3.5. A tali necessarie indicazioni non ha provveduto la ricorrente, essendovi a maggior ragione onerata, ove si rileva che la questione è stata oggetto di specifica valutazione da parte dei giudici di appello, in merito alla esaustività della motivazione dell’atto impugnato (Cass. n. 32828/2025; Cass. n. 20834/2024; Cass. 11/03/2022 n. 7928; Cass. 2 novembre 2021, n.31056, sulla necessaria allegazione dell’avviso ; Cass.
01/07/2021, n. 18695; Cass. n. 18184/2020; Cass. n. 13625/2019; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. n. 1181 del 17 gennaio 2019; Cass. n. 5478/2018; Cass. civ. 30 novembre 2018, n. 33640; Cass. civ. n. 17215/2018; Cass. civ., n. 31067/2018).
4.Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la società denuncia violazione degli 37 e 22 d.P.R. n. 131 del 1986, 8 della tariffa allegata al medesimo decreto, nonché la violazione dell’art. 116 c.p.c., assumendo che la sentenza di secondo grado sarebbe errata in quanto l’Ufficio ha determinato l’imposta di registro, in misura fissa, oltre che sull’atto giudiziario anche su un diverso rapporto negoziale di fornitura (di attività attestativa) sottostante – da cui aveva tratto origine il decreto ingiuntivo tassato – e già sottoposta ad IVA.
4.1. La censura va disattesa per le ragioni di seguito esposte.
4.2. Nella esaminata fattispecie viene in rilievo l’art. 22, d.P.R. n. 131 del 1986, il quale stabilisce che: «1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69. L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione. 3. Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.» L’art. 22 del TUR pone il principio in forza del quale, ricorrendo certi presupposti, ed anche nel caso in cui l’atto enunciante promani dall’Autorità giudiziaria, la registrazione dell’atto enunciante (cosiddetta
“tassa di sentenza”), comporta la tassazione dell’atto enunciato (cosiddetta “tassa di titolo”). In altri termini, il prelievo fiscale sulla condanna contenuta nel titolo esecutivo ottenuto dalla parte creditrice per il soddisfacimento del proprio diritto non esclude la tassabilità dell’atto enunciato (da riferire, nella specie, al contratto di fornitura di prestazione), ove esso di per sé integri atto da registrare (Cass. n. 5946/2007; n. 11756/2008; n. 22243/2015; n. 3232516/2019; in questi termini si è espressa questa Corte con due ordinanze ‘gemelle’, nn. 2296 e 2443, depositate, rispettivamente, il 23 e 25 gennaio 2024).
4.3. La debenza della prima imposizione (“tassa di sentenza”) non è oggetto di controversia tra le parti. Quanto alla seconda imposizione (“tassa di titolo”), il deposito di una scrittura privata nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, certamente non integra il ‘caso d’uso’, presupponendo l’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 che il deposito dell’atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative. Nel caso, che qui ricorre, di enunciazione di un documento in un atto giudiziario, nell’ambito dell’attività processuale contenziosa, le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 7682/2023, hanno chiarito che «il deposito della scrittura privata di cui si discute, prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento, certamente non può integrare (…) ‘caso d’uso’, presupponendo l’art. 6 TUR (…) che il deposito dell’atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative.»
4.4. La via, dunque, per giustificare la tassazione dell’atto soggetto ad obbligo di registrazione in ‘caso d’uso’, laddove l’enunciazione di esso sia contenuta in un atto a propria volta soggetto a registrazione, non può che essere diversa.
4.5. Occorre muovere dall’individuazione della esatta portata precettiva del primo comma dell’art. 22 del d.P.R. citato, dovendosi stabilire se il
legislatore specificando, nella parte finale del primo comma, che «se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, art. 69», abbia inteso o meno riferirsi a tutti gli atti soggetti a registrazione (art. 1, d.P.R. n. 131 del 1986: «L’imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.»), compresi quelli in ‘caso d’uso’. Secondo questa Corte (n. 5946/2007) al quesito va data riposta positiva e «poiché la enunciazione di tali ultimi atti non configura, ai sensi dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, art. 6, come innanzi rilevato, un ‘uso’, deve concludersi per l’assoggettamento di tali atti all’imposta a prescindere dall’uso (art. 6, d.P.R. n. 131 del 1986, ex d.P.R. cit.) dei medesimi e sulla base della sola enunciazione.
4.6.In caso contrario, ha osservato la Corte nella richiamata sentenza, sarebbe da considerare inutiliter data la specificazione che assoggetta a pena pecuniaria solo gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, in quanto, non concretando l’enunciazione un ‘uso’, sarebbero stati imponibili solo gli atti soggetti a registrazione a termine fisso enunciati nell’atto registrato e quindi sarebbe stato superfluo specificare che solo per tali atti è dovuta oltre all’imposta anche la pena pecuniaria.
4.7. Detto orientamento ha trovato conferma nella successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, in relazione a varie fattispecie di atti enunciati, per cui può dirsi consolidata l’interpretazione secondo cui l’art. 22, comma primo, del d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate (v. Cass. n. 32516/2019; n. 18454/2016; n. 22243/2015; n. 4096/2012). Rientrano, dunque, nell’espressione «atti scritti o contratti verbali non registrati» gli atti (non ancora) registrati, perché da registrare
solo in ‘caso d’uso’, laddove siano oggetto di enunciazione in altro atto registrato. L’art. 5, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, infatti, recita: «Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda.» L’art. 5, secondo comma, d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce, poi, che «le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto» e, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, si considerano operazioni imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di qualunque soggetto, nell’esercizio di arti e professioni. Da tali disposizioni emerge che le operazioni relative ad atti soggetti all’imposta sul valore aggiunto scontano l’imposta di registro in misura fissa. (Cass. 29/01/2024, n. 2684; n. 2443/2024).
4.8. Con riguardo alla doglianza circa una pretesa errata doppia imposizione per lo stesso rapporto giuridico con riguardo all’atto enunciante ed a quello enunciato (decreto ingiuntivo e contratto sotteso alla fattura di cui era stato richiesto il pagamento), va evidenziato, difatti, che l”imposta di registro è una imposta d’atto, e dunque si applica a tutti gli atti previsti dalla legge come ad essa soggetti; la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un contratto di prestazione d’opera non esclude la tassazione di quest’ultimo, nel caso in cui esso sia stato enunciato nel contesto del provvedimento giurisdizionale, in quanto tale eventualità è contemplata proprio nel terzo comma dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986.
4.9. Infine, è d’uopo evidenziare che, come indicato nell’avviso di accertamento impugnato riportato dalla stessa ricorrente, è stata correttamente applicata la tassazione in misura fissa, e non proporzionale, sia con riguardo all’atto enunciante, che a quello enunciato.
4.10.Va, altresì, osservato che il principio di alternatività tra le due imposte non è condizionato, né subordinato all’effettiva applicazione dell’IVA sull’operazione considerata, ma è sufficiente che essa rientri tra le operazioni rilevanti ai fini IVA per cui restano assoggettate all’imposta di registro (in misura proporzionale) solo le operazioni non soggette a IVA (c.d. escluse) per carenza del requisito oggettivo (artt. 2 e 3) e di quello soggettivo (artt. 4 e 5) previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972. Si verte, nella fattispecie per cui è causa, nell’ambito delle ipotesi di condanna al pagamento di somme che possono essere ricondotte alla nozione di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del suindicato art. 40 cit. e della nota II dell’art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa allegata al d.P.R. citato, la quale stabilisce che «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del Testo unico.»
4.11.Giova, infine, segnalare che la sentenza n. 23379/2021 della Corte, in tema di decreto ingiuntivo emesso sulla base di un contratto di prestazione d’opera professionale concluso verbalmente, ha opportunamente posto in evidenza che neppure «può ritenersi che il decreto ingiuntivo abbia determinato la cessazione degli effetti del contratto verbale in esso enunciato: la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 22 Tur si riferisce ai casi di novazione oggettiva, ma non ai casi in cui il contribuente abbia ottenuto un provvedimento giurisdizionale a tutela di un diritto nascente da un contratto. Tale ultima conclusione è anch’essa confermata dal terzo comma dell’art. 22 Tur, dal quale si evince che se il contratto enunciato in uno degli atti dell’autorità giudiziaria è totalmente ineseguito, l’imposta su di esso (sull’atto enunciato) è dovuta per l’intero valore della prestazione ineseguita.»
5.Con riferimento alla dedotta violazione del disposto dell’art. 116 c.p.c., si deduce che l’Ufficio ha proceduto a tassare il presunto atto enunciato senza produrlo in giudizio e che il giudice tributario ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 22, d.P.R. n. 131 del 1986, senza fornire alcuna indicazione circa l’atto enunciato, in tal modo violando il principio dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.) a carico dell’Ufficio circa la sussistenza di un contratto da tassare.
5.1. Con riguardo a tale ultimo profilo di censura, giova osservare che la dedotta violazione del principio secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, avendo la contribuente rimarcato l’assenza di prova dell’atto enunciato soggetto a tassazione, per mancata allegazione all’avviso impugnato, non sussiste.
5.2.La ricorrente pretende la salvezza da tassazione dell’atto enunciato, sostenendo l’insufficienza del riferimento all’oggetto del contratto enunciato ed alla base imponibile, avuto riguardo al contenuto della fattura dalla medesima emessa nei confronti dell’ingiunto cliente inadempiente, circostanza dalla quale può solo dedursi -in tesi -l’esistenza tra le parti di un generico rapporto contrattuale.
6.La prospettata mancanza di prova dell’esistenza dell’atto enunciato nel decreto ingiuntivo, tuttavia, è contraddetta dagli elementi (le parti, il tempo, il luogo) su cui si fonda la pretesa creditoria azionata dalla stessa società contribuente con il ricorso in monitorio che dà conto di un sottostante contratto di prestazione d’attestazione intercorso con un cliente, elementi idonei di per sé stessi, senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell’atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico; nè la ricorrente per cassazione ha inteso far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., non emergendo la denuncia di un errore di diritto o, comunque, di un vizio di ragionamento nell’interpretazione di un contratto.
6.1. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va, dunque, integralmente respinto.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’intimato poiché il medesimo non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione il 14 gennaio 2026 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME