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Enunciazione finanziamento: no imposta se estinto

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33513/2025, ha stabilito che l’enunciazione di un finanziamento soci in un atto di cessione immobiliare non è soggetta a imposta di registro se il debito corrispondente cessa i suoi effetti in virtù dell’atto stesso. Nel caso specifico, l’assegnazione di un immobile a un socio come pagamento del finanziamento (datio in solutum) ha estinto l’obbligazione, rendendo applicabile l’esenzione prevista dall’art. 22, comma 2, del d.P.R. 131/1986.

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Pubblicato il 23 gennaio 2026 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Enunciazione Finanziamento: Quando Non Si Paga l’Imposta

L’enunciazione di un finanziamento soci all’interno di un atto notarile è una questione delicata che può comportare l’applicazione dell’imposta di registro. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito un’importante causa di non imponibilità. Vediamo come la cessazione degli effetti del finanziamento, contestuale all’atto che lo enuncia, può evitare l’onere fiscale.

I Fatti di Causa

Una società e i suoi soci si sono opposti a un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale su un finanziamento soci menzionato (enunciato) in un atto di assegnazione di un immobile.

In dettaglio, la società aveva assegnato un immobile di sua proprietà a una dei soci per estinguere un debito derivante da un precedente finanziamento verbale concesso dai soci alla società stessa. L’atto di assegnazione, dunque, fungeva da pagamento del debito (tecnicamente, una datio in solutum). I contribuenti sostenevano l’illegittimità della pretesa fiscale, poiché gli effetti del finanziamento erano cessati proprio in virtù dell’atto di assegnazione, e che non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’istituto dell’enunciazione.

Sia il tribunale di primo grado che la Corte di Giustizia Tributaria regionale avevano respinto le ragioni dei contribuenti, confermando la legittimità della tassazione.

L’Enunciazione Finanziamento Secondo la Cassazione

I soci hanno proposto ricorso in Cassazione, basandolo su tre motivi principali. Il primo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono quelli centrali. I ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 22, comma 2, del d.P.R. 131/1986, sostenendo che il finanziamento enunciato aveva cessato i suoi effetti con l’assegnazione dell’immobile, facendo venir meno l’obbligo di restituzione da parte della società. Inoltre, contestavano la mancanza di una vera e propria “enunciazione”, ritenendola una semplice “menzione” non sufficiente a far scattare l’imposta.

La Corte di Cassazione ha accolto questi motivi, ribaltando le decisioni dei giudici di merito e affermando un principio fondamentale in materia.

Le Motivazioni della Corte

La Corte Suprema ha fondato la sua decisione sull’interpretazione dell’articolo 22 del Testo Unico sull’Imposta di Registro (d.P.R. 131/1986). Il comma 2 di tale articolo stabilisce chiaramente che l’imposta sull’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non è dovuta “quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione”.

Nel caso specifico, il finanziamento soci era un contratto verbale. L’atto di assegnazione immobiliare, nel quale il finanziamento veniva menzionato, aveva proprio lo scopo di estinguere il debito della società verso i soci. L’assegnazione del bene, del valore di 620.000,00 euro, ha operato come una datio in solutum, estinguendo per la stessa cifra il credito vantato dai soci.

Di conseguenza, gli effetti del finanziamento (principalmente l’obbligo di restituzione della somma) sono venuti meno proprio per effetto dell’atto di assegnazione. Si è quindi verificata esattamente la condizione prevista dalla norma per escludere la tassazione. La Corte ha ritenuto che l’utilizzo del bene per estinguere il debito integra la causa di non imponibilità prevista dalla legge.

La sentenza impugnata, nel ritenere comunque applicabile l’imposta sulla somma del finanziamento che si era estinta, ha violato il citato secondo comma dell’art. 22.

Conclusioni

La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per le operazioni societarie. Si stabilisce che, se un atto registrato (come una cessione immobiliare o un aumento di capitale) menziona un precedente finanziamento soci non registrato e, allo stesso tempo, ne determina l’estinzione (ad esempio, tramite compensazione o dazione in pagamento), l’enunciazione del finanziamento non è tassabile. Questo principio offre maggiore certezza giuridica alle imprese che strutturano operazioni finanziarie e patrimoniali interne, evitando un’imposizione che, come chiarito dalla Corte, sarebbe illegittima poiché il rapporto giuridico enunciato ha esaurito la sua funzione e i suoi effetti proprio grazie all’atto che lo menziona.

Quando l’enunciazione di un finanziamento soci non è tassabile con l’imposta di registro?
Non è tassabile quando gli effetti del finanziamento (come l’obbligo di restituzione) cessano in virtù dell’atto stesso che lo enuncia. Questo accade, ad esempio, quando un immobile viene assegnato al socio per estinguere il debito derivante dal finanziamento.

Cosa prevede l’art. 22, comma 2, del d.P.R. 131/1986?
Questa norma prevede una causa di non imponibilità per l’enunciazione di contratti verbali. Stabilisce che l’imposta non si applica se gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati prima dell’atto o cessano per effetto dell’atto stesso.

L’assegnazione di un immobile per pagare un debito da finanziamento è un caso di cessazione degli effetti?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’utilizzo di un bene per estinguere il debito (datio in solutum) integra pienamente la causa di non imponibilità, poiché il finanziamento cessa di produrre i suoi effetti giuridici, in particolare l’obbligo di restituzione della somma.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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