Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3134 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3134 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3917/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell’ Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale LOMBARDIA n. 2527/2021 depositata il 06/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con avviso di liquidazione n.2016/001/DI/000019264/0/001, notificato in data 26.10.2018 , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE liquidava l’imposta di registro
dovuta per il decreto emesso in favore di NOME COGNOME dal Tribunale di Milano, in data 3.6.2015, nel giudizio n. RG. 32185/2015 con il quale ingiungeva alla società RAGIONE_SOCIALE di pagare al ricorrente € 82.600,00, oltre interessi e spese legali; l’Ufficio liquidava l’imposta di registro in € 2.478,00 per condanna al pagamento di somme fuori campo IVA con aliquota al 3% ex art. 8 Tariffa parte I del d.P.R. 131/1986 sull’importo imponibile di 82.600,00 (somma ingiunta); € 186,00 per condanna al pagamento di interessi fuori campo IVA con aliquota al 3% ex artt. 15 d.P.R. n. 633/1972 e art. 8 Tariffa parte I sull’importo imponibile di € 6.193,87 (interessi sulla somma ingiunta); € 23.400,00 per enunciazione di scrittura privata in data 31.7.2014 non registrata con aliquota al 3% ex artt. 5 e 22 del d.P.R. n. 131/1986 ed art. 9 Tariffa parte sull’importo imponibile di € 780.000,00, oltre interesse e sanzioni.
1.1.Il contribuente contestava la pretesa impositiva quanto alla tassazione per enunciazione della scrittura privata del 31.7.2014 e quanto alla tassazione della somma ingiunta dal Tribunale di Milano, denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) in quanto l’avviso impugnato aveva erroneamente ritenuto la scrittura privata del 31.7.2014 enunciata nel decreto ingiuntivo che invece non ne fa alcuna menzione, in quanto solo richiamata nel ricorso per farne valere la nullità; deduceva, inoltre, l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 9 della parte I della Tariffa in quanto l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto tassare l’atto con aliquota al 0,5% sulla base imponibile di € 15.000,00 (somma effettivamente sancita in scrittura privata del 31.7.2014 quale garanzia dell’impegno assunto dal sig. COGNOME di stipulare il futuro contratto preliminare di compravendita) e non sull’intero prezzo della compravendita di 780.000,00; l’erronea tassazione della somma ingiunta, in quanto trattasi di restituzione di somme indebitamente percepite in forza di un atto dichiarato nullo dal giudice; eccepiva infine illegittimità per
violazione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro in quanto trattasi di cessione di beni soggetti ad IVA e, dunque, da tassarsi in misura fissa.
1.2.Il giudizio di primo grado avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano veniva definito con sentenza n.995/2020, con la quale veniva accolto il ricorso del contribuente.
1.3.Interposto appello da parte di entrambe le parti, la CTR della Lombardia lo accoglieva, affermando che: la scrittura privata è stata citata nel ricorso monitorio al solo fine di provare il diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme a suo tempo corrisposte all’RAGIONE_SOCIALE, menzione che non configura un’enunciazione che giustifichi la tassazione dell’atto; – la tassazione per enunciazione non può operare se nell’atto soggetto a registrazione sono menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato; la nullità della scrittura privata rivela la mancata produzione di qualsivoglia effetto giuridico e dunque l’assenza di arricchimento ed incremento del proprio patrimonio; l’art. 38 citato nell’atto di appello dall’Ufficio non è stato invocato né nell’avviso di liquidazione, fondato sul diverso art. 22, né in primo grado, nonostante la pronuncia di nullità della scrittura; -quanto all’appello incidentale proposto dal contribuente, la Corte lo ha ritenuto infondato , confermando l’adeguatezza motivazionale dell’avviso opposto.
1.4. Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate formulando tre motivi, cui replica il contribuente con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, integrato da memorie difensive.
MOTIVI DI DIRITTO
Mediante il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 2, 5 e 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dell’art. 9 Tariffa Parte I allegata la
medesimo decreto, avendo il giudicante affermato che la mera menzione nel ricorso monitorio della scrittura privata al solo fine di provare il diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme a suo tempo corrisposte all’RAGIONE_SOCIALE e per escludere l’esistenza di un titolo che giustificasse, da parte di quest’ultima, il diritto a trattenere dette somme, non configura un’enunciazione che giustifichi la tassazione dell’atto, come precisato dalla Corte di Cassazione.
Nella illustrazione della censura, l’amministrazione trascrive un passo della scrittura con il quale si promette la vendita di unità immobiliari alla complessiva somma di euro 780.000,00, sostenendo l’irrilevanza della natura di promessa di preliminare, rappresentando comunque un accordo con le quali le parti si sono impegnate a stipulare un successivo contratto. Si enuncia, altresì, il contenuto dell’art. 2 d.P.R. n. 131/1986, che sottopone a registrazione tutti gli atti aventi contenuto patrimoniale. Si aggiunge che l’importo su cui calcolare l’imposta è quello oggetto della scrittura, non rilevando la somma data in garanzia, dovendosi pertanto applicare l’aliquota del 3% di cui al cit. art. 9 della tariffa sull’intero corrispettivo promesso.
Il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 19, 21 e 53 d.lgs. n. 546/1992, per avere il decidente affermato che non vi sarebbe stato alcun incremento patrimoniale tassabile.
Si assume che la scrittura avrebbe dovuto essere sottoposta a registrazione, in quanto atto di contenuto patrimoniale, a nulla rilevando la circostanza che il decreto ingiuntivo abbia previsto la restituzione della somma, in virtù della nullità della scrittura.
Si sostiene che l’art. 38 del medesimo decreto rubricato non poteva essere citato nell’avviso, avendo il contribuente dedotto la nullità della scrittura solo con il ricorso originario.
La terza censura lamenta la violazione degli artt. 2, 5, 22 e 38 d.P.R. n. 131/1986, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., avendo il giudice d’appello escluso la tassabilità della scrittura privata in relazione alla dichiarata nullità, che non esime dalla registrazione e dal pagamento dell’imposta, così come prescrive il disposto dell’art. 38 cit., salva la possibilità di restituzione in caso di sentenza passata in giudicato che ne dichiari la nullità. Si afferma che comunque la sentenza non esamina la circostanza dirimente della non imputabilità alle parti della nullità del contratto, né è stata verificata la definitività della pronuncia.
4.Con ricorso incidentale, il contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (legge 27 luglio 2000, n.212) e dell’art. 22 del d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986 (TU Imposta di registro).
Si afferma che l’enunciazione richiamata si riferisce agli atti processuali sottesi al decreto ingiuntivo (in particolare al ‘preliminare di preliminare’ del 31.07.2014 e al valore in esso contenuto € 780.000 su cui è calcolata la pretesa impositiva); atto che avrebbe dovuto essere allegato all’avviso emesso dall’Ufficio.
La prima censura del ricorso principale non supera il vaglio di ammissibilità, assorbite le altre censure ed il ricorso incidentale condizionato.
Il motivo attinge quella parte della motivazione ove la Commissione regionale afferma che . Aggiunge la Corte d’appello che nel caso in esame deve essere esclusa la tassabilità in quanto il richiamo alla scrittura privata era stato operato solo per porre l’attenzione sulla sua nullità (sebbene nella premessa si affermi che laddove l’atto si limiti ad un preciso richiamo degli elementi costitutivi, la tassabilità debba essere esclusa), per poi dichiarare assorbiti tutti gli altri dedotti motivi nella dichiarata non configurabilità della enunciazione di atto tassabile ex art. 22 d.P.R. n. 131/1986.
L’amministrazione finanziaria afferma che il contenuto della scrittura è pacifico e incontestato, trascrivendone un passo, censurando, di poi, l’accertamento in fatto condotto dal giudice del gravame in termini meramente assertivi, ed in frontale contrasto con le conclusioni cui il giudice del merito è pervenuto.
5.1.Il vizio di violazione di legge postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, mentre il tenore della doglianza in disamina implica una critica implicita alla ricostruzione del fatto materiale, intendo rimettere in discussione l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui viene contestata l’erronea valutazione della enunciazione della scrittura sotto il profilo che il suo contenuto fosse incontestato (cfr. pag. 3 ricorso).
5.2.Se il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 19.5.2015 contenesse o meno l’enunciazione di un atto soggetto a registrazione è questione di merito, negativamente esitata dai giudici di merito, che non può essere riproposta in sede di legittimità in quanto attiene all’apprezzamento dei fatti del giudizio e degli atti tassati.
5.3. Il profilo di censura che, allora, viene articolato da parte ricorrente risulta inammissibile nella misura in cui -risolvendosi nella riproposizione di argomenti volti ad affermare la sussistenza dell’enunciazione dell’atto sottoposto a tassazione -non reca alcuna specifica censura avverso la lettura effettuata dal decidente. Per vero, la Commissione d’appello ha
desunto, sulla base RAGIONE_SOCIALE vigenti disposizioni (art. 22 d.PR 131/1986), la mancanza di una enunciazione di atto tassabile ex art. 22 TU Registro (pag. 5 rigo 18 Sentenza), affermando che la scrittura privata del 37.7.2014 era stata ‘menzionata’ nel ricorso monitorio unicamente per farne valere la nullità e comprovare il diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme già versate ; evidenziando altresì che le circostanze enunciate risultavano inidonee a dare certezza di quel rapporto giuridico, citando l’indirizzo di legittimità secondo cui .
5.4. Con la censura in esame, la ricorrente per cassazione non denuncia un errore di diritto o, comunque, un vizio di ragionamento in merito alla presenza o meno dell’enunciazione, insistendo nell’affermare la legittimità della tassazione della promessa di pagamento enunciata nel ricorso, enunciazione invece esclusa dalla Corte regionale con una duplice motivazione (deduzione della nullità della scrittura a cagione della richiesta di ripetizione di somme indebitamente trattenute e assenza RAGIONE_SOCIALE necessarie puntuali circostanze da cui inferire con certezza la sussistenza del pregresso rapporto negoziale).
5.5. Le censure di cui al primo motivo si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto
come emerse nel corso del procedimento, così mostrando la ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018). Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 4 aprile 2017, n. 8758; Cass. n. 9275 del 2018; ;Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2018, n. 18721; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2020, n. 26961; Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2021, n. 19894).
5.6.L’erronea ricognizione da parte del giudice a quo della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, dando per accertata la demolizione del mezzo che non risulterebbe «in alcun modo provata» (cfr. pag. 4 ricorso) costituisce un’operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.
L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015).
5.7. D’altra parte, pur a voler riqualificare il motivo, ancorchè non vi sia traccia di una contestazione in merito alla non configurabilità della enunciazione per le ragioni esposte dal giudicante, deve osservarsi che parte ricorrente non ha specificamente indicato (né versato agli atti del presente giudizio) ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. gli atti processuali ed i documenti sui quali si fonderebbe il motivo. Come precisato da Cass. Sez. VI, 6/10/2017, n. 23452, l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto di ricorso, nel nostro caso assente. Difetta, peraltro, l’integrale trascrizione del ricorso monitorio che cita la scrittura privata del 31.7.2014 tassata ai fini del d.P.R. n. 131/1986. Ciò comporta l’ulteriore profilo di inammissibilità del motivo poiché risulta violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., tra le molte, Cass. Sez. V, 28/6/2017, n. 16147; Cass. Sez. V, 06/11/2019, n. 28570).
5.8. Sotto altro versante, il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una critica generica alla sentenza impugnata senza indicazione di una specifica censura, il che viola la regola di specificità dei motivi di cui all’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. Non è infatti spiegato perché le disposizioni rubricate in capitolo sarebbero state male interpretate o falsamente applicate alla fattispecie.
Nel rigetto del primo motivo del ricorso principale restano assorbite le altre censure, in quanto l’affermazione secondo la quale mancherebbero i presupposti dell’enunciazione della scrittura privata non è stata scalfita da alcuno degli strumenti di ricorso proposti dall’amministrazione.
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contribuente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge .
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 14 gennaio 2026 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME